Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:322
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
7 giugno 2007
[OSCURATO:PERSONA]362/05 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzione pubblica – Promozione – Procedimento di selezione – Rigetto della candidatura del ricorrente – Dispensa dall’impiego – Obbligo di motivazione – Errore di diritto – Impugnazione incidentale – Oggetto della lite – Interesse ad agire»
Oggetto:
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 5 luglio 2005, causa
T-370/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. FP pagg. I‑A‑189 e II‑853).
Decisione:
Rigetto dell’impugnazione principale proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nonché dell’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].
Massime
1.
Impugnazione – Oggetto
(Statuto della Corte di giustizia, art. 56, secondo comma)
2.
Ricorso di annullamento – Inefficacia dell’atto impugnato sopravvenuta in corso di causa – Ricorso che mantiene il suo oggetto
in mancanza di revoca dell’atto impugnato
(Artt. 230 CE e 233, primo comma, CE; Statuto dei funzionari, art. 29)
1.
Dal momento che, in forza dell’art. 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, un’impugnazione può essere
proposta da qualsiasi parte rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni, è ricevibile il ricorso presentato
contro una sentenza del Tribunale in quanto quest’ultimo ha respinto un’eccezione d’irricevibilità o un’eccezione di non luogo
a statuire, anche qualora il ricorso alla fine sia stato respinto in quanto infondato. Alla luce di tale disposizione, non
si deve, infatti, operare una distinzione a seconda che l’eccezione, sollevata dinanzi al Tribunale e respinta da quest’ultimo,
miri a che il ricorso sia respinto perché irricevibile o perché divenuto senza oggetto, trattandosi di due incidenti processuali
che, se hanno successo, ostano a che il Tribunale statuisca sul merito.
2.
L’inefficacia dell’atto impugnato per annullamento sopravvenuta in corso di causa non comporta, di per sé sola, l’obbligo
per il giudice comunitario di pronunciare un non luogo a statuire per mancanza di oggetto o per mancanza di interesse ad agire
alla data di pronuncia della sentenza. La controversia mantiene quindi il suo oggetto laddove l’atto che arreca pregiudizio
non sia stato formalmente revocato e il ricorrente può mantenere un interesse a chiedere il suo annullamento per consentire
di evitare che l’illegittimità da cui questo è asseritamente viziato si riproduca in futuro. Un tale interesse ad agire deriva
dall’art. 233, primo comma, CE, in forza del quale le istituzioni da cui emana l’atto annullato sono tenute a prendere i provvedimenti
che l’esecuzione della sentenza comporta. Tuttavia, questo interesse ad agire può esistere solo se l’illegittimità fatta valere
può riprodursi in futuro indipendentemente dalle circostanze del caso che ha dato luogo al ricorso presentato dal ricorrente.
È quanto si verifica nel caso di un ricorso di annullamento proposto da un funzionario contro il rigetto della sua candidatura
per un posto vacante e contro la nomina di un altro funzionario, quando l’amministrazione, in corso di causa, ha revocato
tale posto conformemente all’art. 50 dello Statuto e ha organizzato un nuovo procedimento di selezione, rendendo così inefficaci
le decisioni impugnate, nei limiti in cui il ricorrente contesta il procedimento che ha portato all’adozione della nomina
originale. Infatti, contrariamente alla valutazione del merito delle varie candidature per un determinato posto vacante, le
modalità di un procedimento di selezione possono essere riprese in futuro nell’ambito di procedimenti analoghi, sicché il
ricorrente mantiene il suo interesse ad agire contro le decisioni impugnate, anche se queste non hanno effetto nei suoi confronti,
nella prospettiva di candidature future per impieghi quali quello di cui è causa.