CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 13471/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], ClinoDe Ieso e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente e ricorrenteincidentale-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 1707/2016, depositata il 24/3/2016.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/2/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA];uditi, per l’Agenzia delle Entrate ricorrente, l’avv. dello Stato FabrizioUrbani Neri, e, per la società controricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24547/2016Numero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 13471/2026Data pubblicazione 09/05/20261. SABA Bulloneria ed affini s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento n.R1S033400032, con il quale l’Agenzia delle Entrate, relativamenteall’annata fiscale 2004, aveva recuperato a tassazione una maggiore IRESper € 2.940.420,00 e una maggiore IRAP per € 387.394,00, oltre sanzionie interessi, sul presupposto che le rimanenze finali di magazzino al31/12/2004 fossero state valutate dalla contribuente in misura inferiore aquanto desumibile alla stregua dei criteri di cui all’art. 92 TUIR. Inparticolare, la società aveva operato una svalutazione del 65% per isemilavorati, dell’80% per gli utensili e del 34% per i prodotti finiti.2. La CTP di Milano, all’esito della disposta c.t.u., accolse il ricorsolimitatamente al rilievo di cui al punto 7) dell’avviso di accertamentoimpugnato, concernente le suddette rimanenze di magazzino, ritenendosussistenti i presupposti per le operate svalutazioni.3. A seguito di impugnazione della sentenza di primo grado da partedell’Agenzia delle Entrate (incentrata sull’avere la c.t.u. “esondato” dalproprio legittimo ambito di applicazione, “surrogando” l’onere probatoriodella parte), la CTR della Lombardia confermò la sentenza di primo grado,ritenendo che “lo strumento della CTU [era] stato usato dal giudice diprime cure in conformità a quanto dettato dalla dottrina e dallagiurisprudenza oltre che dalla legge”.4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di tre motivi. La società contribuente resiste con controricorso, inseno al quale ha proposto ricorso incidentale, cui ha successivamenterinunciato con atto depositato telematicamente il 29/1/2026. La causa èstata rimessa alla pubblica udienza del 18/2/2026. SABA Bulloneria edaffini s.r.l. ha, quindi, depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Il PubblicoMinistero, nella persona del Sostituto procuratore generale Michele DiMauro, ha depositato conclusioni scritte, ribadite in udienza, nelle quali haNumero registro generale 24547/2016Numero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 13471/2026Data pubblicazione 09/05/2026chiesto rigettarsi il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ed accogliersi, invece,il primo motivo del ricorso incidentale della società contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle Entratededuce la nullità della sentenza ex artt. 7 d.lgs. n. 546/1992 e 115 e 116c.p.c., per avere la CTR confermato la decisione di primo grado nella partein cui aveva fatto proprie le risultanze di una c.t.u. la quale, acquisendo“elementi di fatto utili all’accertamento della correttezza delle svalutazionieffettuate dalla parte”, aveva indebitamente sollevato la contribuentedall’onere probatorio sulla stessa incombente.Il motivo (che presenta anche profili di inammissibilità) è infondato.A pag. 1 e s. della sentenza impugnata è riportato il quesito della c.t.u. diprimo grado (accertare “quale sia la natura dei beni compresi nellegiacenze di magazzino SABA al 31/12/2004, se come classificate nellecategorie di 1) utensili, 2) semilavorati e 3) prodotti finiti e quale ne sia ilcorrispondente valore. Tenga conto delle caratteristiche di ciascuna dellecategorie sopra indicate ed in particolare la durata di norme utilizzo degliutensili, l’indice di obsolescenza dei semilavorati e dei prodotti finiti; iltempo di giacenza dei prodotti finiti e dei semilavorati secondo i normalivalori di mercato. Illustri, infine, il CTU il metodo ed i criteri utilizzati perla determinazione dei valori di prodotti e beni”). La CTR, richiamando ildictum di Cass., Sez. un., n. 9522/1996, ha fatto leva sulla “doppianatura” della c.t.u.: da un lato, “mezzo di valutazione dei fatti, giàprobatoriamente acquisiti al processo, nel rispetto dell’onere probatorioripartito tra le parti”; dall’altro “mezzo di accertamento dei fatti, rilevabilimediante particolari cognizioni e competenze tecniche”. La partericorrente pretende di censurare la nullità della c.t.u. senza dar conto deiquesiti integrativi posti al c.t.u. (riprodotti, peraltro, a pag. 5 delcontroricorso) né riprodurre un solo passaggio della relazione né dar contodell’eventuale deposito di osservazioni alla stessa, e senza riportare ilNumero registro generale 24547/2016Numero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 13471/2026Data pubblicazione 09/05/2026contenuto del motivo d’appello con cui aveva proposto la censura inquestione, in ossequio al principio di conversione dei vizi di nullità inmotivi di gravame. Non appare, conseguentemente, rispettato il dispostodell’art. 366, n. 6, c.p.c. (si veda anche Cass., n. 11752/2018, secondocui “la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduca la nullitàdella consulenza tecnica d'ufficio causata dall'utilizzazione di documentiirritualmente prodotti, ha l'onere di specificare, a pena di inammissibilitàdell'impugnazione, il contenuto della documentazione di cui lamental'irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisivanella valutazione del consulente tecnico d'ufficio”).In ogni caso, come perspicuamente notato dal Procuratore generale, lestesse Sezioni unite hanno statuito, in tempi più recenti, che il consulentetecnico nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli enell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, ancheprescindendo dall'attività di allegazione delle parti (non applicandosi alledocumenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, acondizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti afondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle partiprovare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documentidiretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass., Sez. un., n.3086/2022). Nel caso di specie - fermo restando che la ricorrente nondettaglia in alcun modo, nel ricorso, da un lato quella che definisce“incompleta e generica documentazione di parte”, e dall’altro gli “elementidi fatto utili all’accertamento della correttezza delle svalutazioni effettuatedalla parte”, che sarebbero stati inammissibilmente acquisiti dal c.t.u. -, ladisposta consulenza involgeva il profilo tecnico dell’individuazione delcorretto criterio da adoperare per la (s)valutazione delle giacenze finali dimagazzino, di modo che l’acquisizione, da parte del consulente, dei datifunzionali alla risposta ai quesiti non appare esorbitare dai suoi poteri,Numero registro generale 24547/2016Numero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 13471/2026Data pubblicazione 09/05/2026trattandosi di circostanze di fatto necessariamente implicatedall’accertamento mediante l’uno o l’altro dei possibili metodi valutativi.2. Il secondo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza “ex art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”, per avere laCTR omesso di pronunciarsi sul terzo motivo d’appello, con il qualel’Agenzia delle Entrate aveva denunziato il vizio di ultrapetizione, peravere il giudice di primo grado esteso la propria cognizioneall’accertamento del rapporto tra le esistenze iniziali e le rimanenze finalidel magazzino, mentre l’oggetto del giudizio concerneva l’indebitasvalutazione delle rimanenze finali.Anche questo motivo - ove non inammissibile - è infondato. In primoluogo, sotto il profilo della specificità, esso non riporta la statuizione dellasentenza di primo grado che si porrebbe ultra petita. In secondo luogo, siriferisce a una questione processuale (nullità della c.t.u. - e, quindi, dellasentenza che sulla stessa si basò - per avere esteso i propri accertamentia profili non involti dal thema decidendum delineato dagli atti introduttividel processo, configurantisi alla stregua di “motivi aggiunti al ricorso inspregio alle preclusioni processuali”), in contrasto con il consolidatoprincipio per cui “l’omesso esame diuna questione puramente processuale (…) non integra il viziodi omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame didomande od eccezioni di merito” (Cass., n. 26913/2024; Cass., n.25154/2018; Cass., n. 6174/2018; Cass., n. 321/2016). Inoltre, la stessaricorrente deduce che “l’estensione indebita della domanda trae origine nelgiudizio di primo grado, laddove la parte, in data 29 novembre 2012,depositava in Ctp richiesta di integrazione del quesito rivolto al CTU e ilCollegio ordinava in data 27.05.2013, una nuova valutazione alla lucedelle aggiuntive contestazioni” (pag. 9 del ricorso per cassazione). Può,quindi, convenirsi con il Procuratore Generale che la ritenuta valenza“percipiente” della c.t.u. implichi rigetto implicito della doglianza, nellaNumero registro generale 24547/2016Numero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 13471/2026Data pubblicazione 09/05/2026misura in cui riconduce l’accertamento del rapporto tra (pre-)esistenze erimanenze di magazzino all’alveo dei poteri legittimamente esercitati dalconsulente per rispondere ai quesiti postigli ai fini della soluzione dellacontroversia.3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 92d.p.r. n. 917/1986 e dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice di meritosollevato la contribuente dall’onere della prova funzionale allagiustificazione delle svalutazioni (vale a dire il deprezzamento dellemerci).Il motivo è infondato, dal momento che il giudice di merito non hasovvertito la distribuzione degli oneri probatori come predicabili inrapporto alla fattispecie astratta, limitandosi a ritenere corroborato dallac.t.u., sotto il profilo tecnico, il criterio di valutazione delle rimanenzeutilizzato dalla contribuente (la quale, quindi, può dirsi aver assolto, inconcreto, all’onere probatorio sulla stessa gravante).4. Con il primo motivo del ricorso incidentale è dedotto il vizio dimotivazione della sentenza d’appello (violazione degli artt. 1 e 36 d.lgs. n.546/1992; 132 n. 4 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.), avendo il giudice diseconde cure respinto l’appello incidentale con un’adesione per relationemalla sentenza di primo grado, senza esaminare né confutarespecificamente le censure mosse dall’Agenzia delle Entrate avverso lastessa.5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l’Amministrazionededuce la violazione degli artt. 107, comma 4, e 109 TUIR, per avere ilgiudice di merito avallato il recupero a tassazione della somma (pari a €10.669,65) relativa ad alcune provvigioni le quali, ancorché fatturatenell’esercizio successivo, erano certe e determinabili (e quindi deducibili)nell’anno di maturazione (vale a dire il 2004).6. Il terzo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione degli artt.101, comma 5 e 106, comma 2, TUIR, per avere il giudice di meritoNumero registro generale 24547/2016Numero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 13471/2026Data pubblicazione 09/05/2026avallato la qualifica come perdite su crediti (con conseguente negazionedella deducibilità) di importi derivanti da rettifiche del prezzo di venditaper merce difettosa non restituita ma distrutta previo accordo tra le parti.7. Il quarto motivo del ricorso incidentale deduce la violazione degliartt. 109 TUIR e 21 d.p.r. n. 633/1972, nonché degli artt. 115 e 116c.p.c., per non avere considerato deducibile il costo portato dalla fattura n.47 del 27/2/2005 la quale, pur sintetica, consentiva il controllo sostanzialedell’operazione, realmente effettuata.8. Con il quinto motivo del ricorso incidentale, la SA.BA denunzia laviolazione dell’art. 109 TUIR in relazione ai costi asseritamente afferentiall’anno 2003, i quali erano stati, invece, correttamente imputati al 2004,anno in cui erano divenuti certi e oggettivamente determinabili, aprescindere dalle regole civilistiche di chiusura del bilancio 2003.9. Il sesto motivo del ricorso incidentale deduce la violazione dell’art.109 TUIR, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al recupero atassazione dell’importo di € 30.000,00, a titolo di interessi attivi chesarebbero presuntivamente maturati in favore della società ricorrente, oveavesse fatto ricorso al credito per l’acquisto di un macchinario invece“giratole” dalla società controricorrente dopo averlo a propria voltaacquistato.10. Il settimo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 5d.lgs. n. 446/1997 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al recupero atassazione dell’importo di € 234.782,51, per averne erroneamente esclusala natura di sconto (condizionato) commerciale, deducibile dalla baseimponibile IRAP.11. Con l’ottavo e ultimo motivo del ricorso incidentale, la societàcontribuente deduce la violazione dell’art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n.472/1997, per non essersi il giudice di secondo grado pronunciato in alcunmodo sulle sanzioni, che avrebbe dovuto rideterminare al ribasso, sullascorta della normativa sopravvenuta più favorevole (d.lgs. n. 158/2015).Numero registro generale 24547/2016Numero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 13471/2026Data pubblicazione 09/05/202612. Il ricorso incidentale deve dichiararsi estinto, in conseguenzadella corrispondente rinuncia da parte della controricorrente.13. L’esito del giudizio (che vede, da un lato, la soccombenza dellaparte pubblica ricorrente, e dall’altro, la soggezione della controricorrenterinunciante al ricorso incidentale, in mancanza di accettazione dellarinuncia, alle spese sostenute ex art. 391, comma 2, c.p.c.) rappresentaidoneo motivo per la compensazione delle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MRigetta il ricorso principale;Dichiara estinto il ricorso incidentale;Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 18/2/2026.Il Consigliere est. La PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]