CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05833/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10808-2020 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1233/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 12/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 10808 sez. MT ud. 08-11-2022 -2- Rg. n. 10808/20 [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che: Il Ministero delle Economie e finanze propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Toscana che, in controversia su un avviso di irrogazione delle sanzioni con il quale veniva contestato il criterio di calcolo del c.u.t. basato sul valore di ciascun atto impugnato, accoglieva l'appello della società riformando la decisione di prime cure. La società aveva proposto ricorso cumulativo avverso n.6 atti di pignoramento verso terzi e n.4 sottese cartelle esattoriali, provvedendo al pagamento di un unico contributo unificato calcolato sul complessivo valore dei tributi, anziché sul valore di ciascun atto singolarmente considerato. La CTP di Lucca rigettava il ricorso confermando la legittimità dell'operato dell'ufficio di segreteria della medesima CTP, la quale aveva correttamente applicato la disciplina vigente in materia, costituita al combinato disposto degli artt., 14, comma 3-bis, del D.Igs. n. 115/2002 e 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. La società contribuente appellava la pronuncia dinanzi alla CTR Toscana che, con sentenza n. 1233/2019, accoglieva l'appello così statuendo" nel processo tributario è pacificamente ammesso il ricorso cumulativo, da ciò discende per conseguenza, in tema di computo del valore della lite e rilevato che l'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 non disciplina il caso del ricorso cumulativo, che si possa applicare l'art. 10 del c.p.c., sul c. d. cumulo del valore delle domande". Il MEF ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo un unico motivo. La società contribuente è rimasta intimata. Considerato che: Preliminarmente occorre evidenziare il mancato deposito in atti della sentenza impugnata, riscontrandosi il deposito della sola intestazione della sentenza, sfornita peraltro dell'attestazione di conformità. Ciò costituisce una causa di improcedibilità in base all'art. 369 c.p.c., secondo cui il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della S.C., a pena di improcedibilità, «nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto». Unitamente al ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità, una' serie di documenti tra cui, in virtù del comma 2, n. 2 del medesimo art. 369 cit., la «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta». Con ordinanza n. 25971 del 2 settembre 2022, questa Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui «la previsione - di cui all'art. 369, comma 2, n.. 2 c.p.c., - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata cori la relazione di notificazione, Ove.questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata forMale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenutaTa notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. L'improcedibilità del ricorso per cassazione è stata confermata da Cass.n. 1949/2022, qualora,• in luogo della copia autentica, sia depositata una copia della sentenza impugnata "uso studio", priva del visto di conformità. 'È stato ulteriormente precisato che, in mancanza del fascicolo di ufficio, deve comunque dichiararsi l'improcedibilità, posto che l'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., prevede tale sanzione per l'omesso deposito in parola ad opera della parte, senza che possano dilatarsi irragionevolmente i tempi processuali per una carenza comunque imputabile alla stessa, e anche atteso che non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, qui non dedotte, che nel fascicolo d'ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (Cass. 31 maggio 2018, n. 13751; Cass. 15 settembre 2017, n. 21386). Il ricorso va conseguentemente dichiarato improcedibile. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimata società. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Roma, 8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] E pR