CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 32531/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; à Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania di rigetto del reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siracusa su permesso premio, ha rinunciato all'impugnazione con atto recante firma autenticata dal medesimo difensore. Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 luglio 2024.