CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 27815/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 25213-2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , rappresentat o e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].P.A., in persona della mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il [OSCURATO:PERSONA] depositato in [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: il ricorso pone la questione se, nell’opposizione allo stato passivo, il ricorrente, a fronte della difesa con la quale il curatore opposto ha dedotto per la prima volta nella comparsa di Ric. 2016n.25213 - Sez. 1 - CC del l ’ 1 1 dicembre 20 2 3 costituzione la mancanza di prova della titolarità in capo allo stesso del credito controverso, abbia o meno la facoltà di ottenere un termine per controdedurre e per depositare in giudizio, al fine di fornire detta prova, documenti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli giàprodotti nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall’art. 99, comma 2°, n. 4, l.fall.; che la questione è meritevole di approfondimento P.Q.M. La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, per la sua rimessione alla pubblica udienza. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, a seguito di riconv