CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2021
Cassazione n. 26568/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 4 ottobre 2021 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del giorno 9 febbraio 2021 con cui il Tribunale di Castrovillari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di reclusione ed C 20.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad í motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui lo stupefacente rinvenuto in possesso del Nocito era stato ritenuto destinato allo spaccio; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato; che i Giudici del merito hanno correttamente ritenuto destinato alla spaccio lo stupefacente rinvenuto in possesso del Nocito dando rilievo al dato ponderale della sostanza, di tipo eroina, rinvenuta in possesso dell'imputato, utile alla preparazione di oltre 110 dosi medie singole nonché al rinvenimento di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi; che sulla scorta delle modalità di svolgimento dell'azione criminosa appena riportate, denotanti una forma di organizzazione non del tutto rudimentale e pertanto una maggiore offensività della condotta, la Corte territoriale ha adeguatamente escluso anche l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 del D.P.R: 309 del 1990; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il - ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec