Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1370/2020
ECLI:EU:T:2020:466
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0583_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 ottobre 2020 – GVN / Commissione
(causa T‑583/18)
«Aiuti di Stato – Trasporto pubblico di passeggeri – Compensazione di costi inerenti ad obblighi di servizio pubblico – Obbligo di fissare tariffe massime per scolari, studenti, apprendisti e persone a mobilità ridotta – Articolo 7a del [OSCURATO:PERSONA] (legge del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] sul trasporto locale) – Decisione di non sollevare obiezioni – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 – Trasferimento di risorse finanziarie da un [OSCURATO:PERSONA] alle autorità organizzatrici dei trasporti a livello municipale – Nozione di aiuto»
1.
Trasporti – Aiuti ai trasporti – Regolamento n. 1370/2007 – Compensazione di costi delle imprese di trasporto di passeggeri inerenti ad obblighi di servizio pubblico – Stati membri che possono escludere dall’ambito di applicazione del regolamento le compensazioni relative alle tariffe massime per il trasporto di scolari, studenti, apprendisti e persone a mobilità ridotta – Decisione dello Stato membro di reintegrare tali compensazioni nell’ambito di applicazione del regolamento – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370/2007, art. 3, § 3)
(v. punti 36-44)
2.
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Trasferimento finanziario tra livelli diversi della pubblica amministrazione ai fini dell’assegnazione di risorse tra le autorità pubbliche – Insussistenza di un vantaggio concesso a un’impresa
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 53-55, 60)
3.
Concorrenza – Regole dell’Unione – Destinatari – Imprese – Nozione – Esercizio di un’attività economica – Ente che esercita sia attività economiche che attività non economiche – Ente qualificabile come impresa soltanto per quanto riguarda le sue attività economiche
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 56-60)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 4385 final della Commissione, del 12 luglio 2018, di non sollevare obiezioni riguardo alla misura adottata dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 7a del [OSCURATO:PERSONA] [caso SA.46538 (2017/NN)] (
GU 2018, C 292, pag. 1
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] e.V. (GVN) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica federale di Germania e il [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.