CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 20504/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iverso argomentare sviluppato dalla Corte di merito e sopra riepilogato; è dunque acquisito il fatto che siano mancati elementi idonei ad associare l’attività svolta a quella tipica –e subordinata – dei CEL o comunque allo svolgimento di attività in concreto manifestatasi con forme di reale dipendenza ed eterodirezione; 2. il secondo motivo adduce l’omesso esame di un fatto decisivo ed è argomentato sul presupposto che la Corte di merito non avrebbe considerato il fatto che essi tenevano i corsi “ufficiali” di lingua presso l’ateneo, richiamando i principi enucleati da Cass . S.U., 24 novembre 1993, n.11609secondo i quali la differenza tra lavoro di docenza universitaria subordinato e lavoro di docenza universitaria “autonomo” (e, quindi a contratto) si radicherebbe appunto nel riferirsi dei primi ai corsi “ufficiali” e nel riguardare, i secondi, corsi di tipo integrativo e analoghi; anche tale motivo va disatteso; la Corte d’Appello ha ricostruito doviziosamente la normativa sopravvenuta alla pronuncia su cui fanno leva i ricorrenti e tale disciplina va effettivamente intesa nel senso che la L. n. 240/2010 (norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitari), all’art. 23, destinato ai contratti per attività di insegnamento, fa riferimento non solo ad esigenze didattiche “integrative”, ma a vere e proprie attività di insegnamento, ove il regime autonomo e soltanto coordinato del rapporto di lavoro , per queste ultime, seppure destinate anche a materie “uffic i ali”, trova fondamento nell’ “alta qualificazione”degli esperti (co. 1) o nella “chiara fama” dei docenti, studiosi o professionisti stranieri (co.3), destinate inevitabilmente a manifestarsi in forme di docenza non riferibili in alcun modo ad una subordinazione rispetto al datore di lavoro; parimenti, nel caso (co.2) di attività didattiche “ anche ” integrative il tratto diversificante sta nella loro “specificità”, da porre in nesso diretto con la qualificazione scientifica e professionale che giustifica l’attribuzione di incarichi di docenza , previa selezione con «pubblicità degli atti», in forme munite di autonomia e differenziate rispetto ai compiti propri di un insegnante di ruolo; la formulazione della norma evidenzia che si può ricorrere a quest’ultima forma per attività soltanto integrative delle esigenze didattiche (ad es. un seminario), ma al contempo quell’ “anche” consente altresì il ricorso alle forme così regolate per insegnamenti “ufficiali”; ciò però non muta la qualificazione giuridica della posizione del professore “a contratto”, anche perché non vi sarebbe ragione che ciò avvenisse, visto che il comma 1 già consente l’attribuzione di docenzesu materie “ufficiali” nel l e forme del rapporto autonomo; ciò è stato del resto affermato, con ampiezza di argomenti che qui non è necessario ripercorrere in dettaglio, anche dalla pronuncia in sede di giurisdizione amministrativa su cui fanno leva le difese dell’Università, ove si è in definitiva evidenziato come la funzione tipicamente svolta da tali contratt i di insegnamento non sia quella di assicurare stabilmente e con forte regime di esclusività la copertura, sotto il contestuale profilo della ricerca e della didattica, di una certa disciplina, in quanto piuttosto l’impianto della disciplina risulta finalizzato – attraverso se del caso (v. art. 23 co. 2 cit.) selezioni pubbliche e comparative definite dal giudice amministrativo come di carattere «prevalentemente idoneativo su base curriculare», di tipo ben diverso da quelle per i professori di ruolo – ad « acquisire l'opera di professionalità esterne all'Amministrazione che, in virtù dell'attività già svolta (in via autonoma, secondo modalità imprenditoriali o alle dipendenze di altri soggetti) e, comunque, dell'esperienza pregressa, sono in condizione di fornire il proprio qualificato apporto, utilmente valorizzabile ai fini didattici» (così Cons. Stato , sez. VI, 10 novembre 2022, n. 9872); la pronuncia di questa S.C. che i ricorrenti indicano nel secondo motivo è maturata in un diverso ambito normativo, in cui effettivamente (art. 25 d.p.r. 382/1980 ) la distinzione tra subordinazione ed autonomia poteva correre anche lungo il crinale della veste “ufficiale” o meno dell’insegnamento, ma la disciplina successiva e soprattutto l’art. 23 cit. non contiene distinzioni in tal senso ed è strutturalmente ben diversa, ispirandosi alle finalità di cui si è dettoe lasciand o poi estraneo il professore “ a contratto” da talune connotazioni (obbligo caratterizzante di ricerca con anche facoltà di congedi a ciò finalizzati –i c.d. anni “sabbatici” – rigoroso regime di incompatibilità con attività esterne etc.) essenziali al regime proprio dell’insegnamento universitario secondo la configurazione tipica di esso delineata dall’ordinamento; la dizione normativa di contratti “di diritto privato” qui sta proprio a distinguere per legge la figura del professore autonomo “a contratto” sia da forme di lavoro in regime “privatizzato” (come i CEL, che però svolgono attività di collaborazione didattica e non di docenza nella sua pienezza), sia da assimilazioni ai docenti e ricercatori di ruolo in senso stretto, senza che rilevi la destinazione ad insegnamenti anche “ufficiali”; su tale base, è evidente che il distinguo basato sull’ ”ufficialità“ del corso non può avere più valore, perché un tale requisito non appare richiesto per la stipula di contratti di lavoro di docenza in forma “autonoma”, in nessuno dei casi di cuiall’art. 23; la denuncia di omesso esame perde dunque ogni valenza, perché il tratto che sarebbe stato trascurato non è decisivo ai fini del decidere; 3. quanto sopra è assorbente di ogni diversa eccezione ed al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione con riferimento all’Università, mentre nulla è dovuto in rimborso all’INPS, essendosi l’ente limitato al deposito di procura; 4. può anche esprimersi il seguente principio: «i rapporti di lavoro di docenza “a contratto” in ambito universitario di cui all’art. 23 L. 240/2010 sono rapporti tipici di lavoro autonomo , coordinato ed eventualmente continuativo,rispetto ai quali non rileva il fatto in sé che gli eventuali incarichi didattici riguardino in ipotesi anche insegnamenti in discipline “ufficiali”»; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.Nulla sulle spese rispetto all’INPS. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,