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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07202/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del G.U.P di Bari del 5 aprile 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro mille di multa in relazione al reato di cui all'art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv. 275359).

Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643); ove nell'anno di riferimento cessi il rapporto di convivenza, il reddito annuale dei familiari conviventi dev'essere computato tenendo conto del periodo di effettiva convivenza (Sez. 4, n. 35674 del 2019, Rv. 276673).

Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e non contraddittoria, coerente coi principi affermati in sede di legittimità, ha sottolineato che, nonostante il ricorrente avesse successivamente dichiarato di convivere unicamente con la compagna e il figlio, questa situazione di fatto era in contrasto con quanto emergente dal certificato di residenza, atto anagrafico ufficiale, e non era stata altrimenti dimostrata.

In ordine all'elemento soggettivo, va poi ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129).

Il ricorrente si limita a reiterare le censure precedentemente prospettate, senza tuttavia apportare elementi concreti per disarticolare l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, la quale ribadisce la totale mancanza di prova della asserita difformità tra quanto documentato dalle certificazioni anagrafiche e quanto affermato dall'imputato, che aveva scelto il rito abbreviato rendendo così utilizzabili tutti gli atti di indagine.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del G.U.P di Bari del 5 aprile 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro mille di multa in relazione al reato di cui all'art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato. 3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv. 275359). Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643); ove nell'anno di riferimento cessi il rapporto di convivenza, il reddito annuale dei familiari conviventi dev'essere computato tenendo conto del periodo di effettiva convivenza (Sez. 4, n. 35674 del 2019, Rv. 276673). Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e non contraddittoria, coerente coi principi affermati in sede di legittimità, ha sottolineato che, nonostante il ricorrente avesse successivamente dichiarato di convivere unicamente con la compagna e il figlio, questa situazione di fatto era in contrasto con quanto emergente dal certificato di residenza, atto anagrafico ufficiale, e non era stata altrimenti dimostrata. In ordine all'elemento soggettivo, va poi ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129). Il ricorrente si limita a reiterare le censure precedentemente prospettate, senza tuttavia apportare elementi concreti per disarticolare l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, la quale ribadisce la totale mancanza di prova della asserita difformità tra quanto documentato dalle certificazioni anagrafiche e quanto affermato dall'imputato, che aveva scelto il rito abbreviato rendendo così utilizzabili tutti gli atti di indagine. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in R
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