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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36598/2022

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l ricorso n. 23585- 20 2 1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (titolare dell’omonima ditta individuale), rappresentatoe difesoin virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Simone ed elettivamente domiciliat o in Roma, al viale XXI Aprile, n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore.

INTIMATO e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza dellaCorte di cassazione n. 5930/2021, udita la relazione nella camera di consiglio del4 ottobre 202 2 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Latina dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale. 2.[OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo.

Resisteva la “VenetaCombustibili Service” s.r.l., creditrice istante.

Non si costituiva il curatore del fallimento. 3.Con sentenza n. 7221/2018 la Corte d i Roma rigettava il reclamo .

Dava atto la corte che era stata acquisita attestazione della cancelleria del Tribunale di Latina circa l’impossibilità di notificazione via p.e.c. del ricorso di fallimento, siccome [OSCURATO:PERSONA] era risultato privo di indirizzo di p.e.c.

Dava atto altresì che, rimessi gli atti all’ufficiale giudiziario per la notifica alla persona del debitore presso la sede dell’impresa risultante dal registro delle imprese, quivi [OSCURATO:PERSONA] non era stato rinvenuto né erano state rinvenute persone abilitate al ritiro; che dunque si era provveduto al deposito dell’atto presso la sede della Casa comunale di Sezze – conformemente al disposto dell’art. 15, 3° co., l.fall. – e si era dato avviso al destinatario dell’avvenuto deposito ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. con inoltro di raccomandata a.r.

Indi -la corte - evidenziava che qualsivoglia censura in ordine all’invio della raccomandata non aveva rilievo, siccome nell’iternotificatorio di cui all’art. 15, 3° co., l.fall., ove non sia possibile eseguire la notificazione di personaex art. 107, 1° co., d.P.R. n. 1229/1957, la notificazione si perfeziona con il deposito dell’atto nella casa comunale, non essendo previsto, diversamente da quanto prefigurato dall’art. 140 cod. proc. civ., l’invio di una comunicazione a mezzo posta. 4.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione.

Rimanevano intimati la “VenetaCombustibili Service” ed il curatore. 5.Con ordinanza n. 5930/2021 questa Corte di legittimità rigettava il ricorso.

Evidenziava, peraltro, questa Corteche la corte d’appello aveva esplicitato le ragioni alla stregua delle quali aveva reputato inammissibile la prova per testimoni articolata a confutazione delle risultanze della relata di notifica e siffatti passaggi motivazionali del dictumdella corte di merito non erano stati adeguatamente censurati.

Evidenziava poiche, alla luce delle pronunce n. 162/2017 e n. 146/2016 della Consulta, era manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale.

6. Avver s o tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione affidato a due motivi.

La “VenetaCombustibili Service” s.r.l. ed il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. 7.È stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. l’adunanza in camera di consiglio. 8.Il ricorrente ha depositato memoria. 9.Con il primo motivo il ricorrente denuncia errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

Premetteche la scarna previsione dell’art. 15, 3° co., l.fall. deve esser letta nel senso che alla notifica mediante deposito presso la casa comunale può farsi luogo unicamente allorché l’imprenditore destinatario del ricorso di fallimento sia irreperibile presso la sede risultante dal registro delle imprese.Deducequindi che l’impugnata ordinanza di questa Corte è inficiata da errore di fatto, nella parte in cui ha supposto che fosse irreperibile, laddove viceversa dalla relata dinotifica ex art. 140 c od . p roc . c iv . del 25.5.2017, con attestazione facente fede fino a querela di falso , risulta il contrario, tant’è che l’ufficiale giudiziario ha dato atto di aver “affisso avviso alla porta”.

Deduce dunque che non poteva procedersi alla notificazione mediante deposito presso la casa comunale, che presuppone necessariamente l’irreperibilità dell’imprenditore presso la sede dell’impresa.

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

Deduce che questaCorte si è limitata a motivare in ordine alla insussistenza della necessità dell’inoltro della raccomandata, e nondimeno, in tal guisa nonsi è avveduta- in dipendenza del mancato corretto esame della documentazione -del fatto che la notifica alla persona dell’imprenditore presso la sede risultante dal registro delle imprese è stata eseguita ex art. 140 c od . p roc . c iv ., come risulta dalla relata di notifica del 25.5.2017 (cfr. ricorso per cassazione, pag. 14).

Deduce conseguentemente che alla notifica ex art. 140 cod. proc. civ. non possono che applicarsi le regole del codice di rito e quindi la regola dell’imprescindibilitàdell’inoltro della raccomandata.

11. I motivi di ricorso, da e saminare congiuntamente siccome significativamente connessi, sono inammissibili. 12.Questa Corte spiega che l’errore di fatto che legittima l ’ impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile, e tale da aver indotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in tali atti o documenti (sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia); detto errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, denunciabile con il (diverso)mezzo di impugnazione del ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 30.3.1998, n. 3317; Cass. 22.10.2019, n. 26890, secondo cui l’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali; Cass. 29.3.2022, n. 10040). 13.Su tale scorta si osserva quanto segue.

14. Anche a voler ipotizzare che i denunciati errori siano di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità e che la loro constatazione non necessitasse di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, pur tuttavia si tratterebbedi errori di valutazione delle risultanze processualiin tema di notificazione.

Del resto con il primo motivo lo stesso ricorrente prospetta che “dalla relata di notifica (…) non risulta affatto che l’impresa individuale Antinori fosse irreperibile (…)” (così ricorso per revocazione, pag. 12); con il secondo motivo il ricorrente prospetta che, “qualora l’ordinanza avesse correttamente esaminato la documentazione, si sarebbe invece avveduta che (…) la notifi ca veniv a eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c.” (così ricorso per revocazione, pag. 14). 15.E, ben vero,l’erronea valutazione di siffatte risultanze processuali ridonda in errore di diritto.

D’altronde, questa Corte ha ribadito il p rincipio per cui un errore di fatto riconducibile all’art.395, n. 4, cod. proc. civ. ricorre nei casi in cui la decisione sia frutto di un’erronea percezione della realtà e non già quando si deduca un errore consistente nella violazione o falsa applicazione di una norma, con riguardo ad un’ipotesi in cui era stato denunciato un errore di applicazione dell’art.149 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 4, 3° co., della legge n. 890 del 1982, così come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.477 del 2002 (cfr. Cass. 30.11.2005, n. 26074) . 16.In pari tempo gli asseriti errori di fatto hanno senza dubbio costituito “punto controverso”.

Questa Corte invero ha evidenziato che la corte distrettuale aveva constatato il corretto espletamento dell’iter notificatorio ex art. 15, 3° co., l.fall. (cfr. ordinanza impugnata, pag. 4) e che il ricorrente non aveva tenuto conto che, così come chiarito dalla corte territoriale, l’inoltro della raccomandata non si prefigurava come necessario (cfr. ordinanza impugnata, pag. 6).

Del resto, con l’esperito reclamo [OSCURATO:PERSONA] aveva addotto che non era stato raggiunto da notifica (cfr. ricorsoper revocazione, pag. 3), “dagli atti non emergendo prova che la raccomandata spedita dall’ufficiale giudiziario il [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse effettivamente quella in relazione alla quale il portalettere, redigente la dichiarazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., aveva affermato che della stessa non fosse stato curato il ritiro” (così ricorso per revocazione, pag. 2).Del resto, con l’esperito ricorso per cassazione Giuseppe A nitori aveva ribadito quanto addotto con il reclamo (cfr. ricorsoper revocazione, pag. 6).

E tali circostanze, nonostante la contumacia - innanzi alla c orte d’ a ppello – del curatore del fallimento e benché - innanzi a questa Corte , nel giudizio definito con l’ordinanza impugnata - i l curatore del fallimento e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. siano rimasti intimati, sono stat e vagliate criticamente, sì da costituire “punto controverso”.

In questi termini non merita seguito il rilievo dal ricorrente formulato in memoria secondo cui “la questione non hacostituito un punto controverso della decisione, stante la mancata costituzione in giudizio sia della Curatela, sia anche della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (soggetto proponente il fallimento).

Al contrario, l’omessa costituzione di tali soggetti in tutti i gradi di giudizio (appello, giudizio di cassazione, giudizio di revocazione) sta a significare una certa qual condivisione (in difetto di alcuna contraria deduzione) degli stessi so ggetti rispetto alle tesie domande avanzate dal ricorrente” . 17.Non può non rimarcarsi, per altro verso, che questa Corte ha di recente puntualizzato chel’art. 15, 3° co., l.fall., come novellato dall’art. 17, 1° co., lett. a), del dec. leg.n. 179 del 2012, convertito con modif icazioni nella legge n. 221 del 2012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, che l’ufficiale giudiziario che si èrecato personalmente presso la sede dell’impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l’irreperibilità del destinatario, sicché, una volta attestata l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell’atto presso la casa comunale (cfr. Cass. (ord.) 4.3.2022, n. 7258).

Evidentemente alla luce di tale insegnamento non vi è stato alcun errore.

E se errore vi fosse stato, sarebbe –si ribadisce - sicuramente di diritto.

18. L a “Venet a [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ed il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va pertanto assunta. 19.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso n. 23585- 20 2 1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (titolare dell’omonima ditta individuale), rappresentatoe difesoin virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Simone ed elettivamente domiciliat o in Roma, al viale XXI Aprile, n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore. INTIMATO e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza dellaCorte di cassazione n. 5930/2021, udita la relazione nella camera di consiglio del4 ottobre 202 2 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Latina dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale. 2.[OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo. Resisteva la “VenetaCombustibili Service” s.r.l., creditrice istante. Non si costituiva il curatore del fallimento. 3.Con sentenza n. 7221/2018 la Corte d i Roma rigettava il reclamo . Dava atto la corte che era stata acquisita attestazione della cancelleria del Tribunale di Latina circa l’impossibilità di notificazione via p.e.c. del ricorso di fallimento, siccome [OSCURATO:PERSONA] era risultato privo di indirizzo di p.e.c. Dava atto altresì che, rimessi gli atti all’ufficiale giudiziario per la notifica alla persona del debitore presso la sede dell’impresa risultante dal registro delle imprese, quivi [OSCURATO:PERSONA] non era stato rinvenuto né erano state rinvenute persone abilitate al ritiro; che dunque si era provveduto al deposito dell’atto presso la sede della Casa comunale di Sezze – conformemente al disposto dell’art. 15, 3° co., l.fall. – e si era dato avviso al destinatario dell’avvenuto deposito ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. con inoltro di raccomandata a.r. Indi -la corte - evidenziava che qualsivoglia censura in ordine all’invio della raccomandata non aveva rilievo, siccome nell’iternotificatorio di cui all’art. 15, 3° co., l.fall., ove non sia possibile eseguire la notificazione di personaex art. 107, 1° co., d.P.R. n. 1229/1957, la notificazione si perfeziona con il deposito dell’atto nella casa comunale, non essendo previsto, diversamente da quanto prefigurato dall’art. 140 cod. proc. civ., l’invio di una comunicazione a mezzo posta. 4.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione. Rimanevano intimati la “VenetaCombustibili Service” ed il curatore. 5.Con ordinanza n. 5930/2021 questa Corte di legittimità rigettava il ricorso. Evidenziava, peraltro, questa Corteche la corte d’appello aveva esplicitato le ragioni alla stregua delle quali aveva reputato inammissibile la prova per testimoni articolata a confutazione delle risultanze della relata di notifica e siffatti passaggi motivazionali del dictumdella corte di merito non erano stati adeguatamente censurati. Evidenziava poiche, alla luce delle pronunce n. 162/2017 e n. 146/2016 della Consulta, era manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale. 6. Avver s o tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione affidato a due motivi. La “VenetaCombustibili Service” s.r.l. ed il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. 7.È stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. l’adunanza in camera di consiglio. 8.Il ricorrente ha depositato memoria. 9.Con il primo motivo il ricorrente denuncia errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Premetteche la scarna previsione dell’art. 15, 3° co., l.fall. deve esser letta nel senso che alla notifica mediante deposito presso la casa comunale può farsi luogo unicamente allorché l’imprenditore destinatario del ricorso di fallimento sia irreperibile presso la sede risultante dal registro delle imprese.Deducequindi che l’impugnata ordinanza di questa Corte è inficiata da errore di fatto, nella parte in cui ha supposto che fosse irreperibile, laddove viceversa dalla relata dinotifica ex art. 140 c od . p roc . c iv . del 25.5.2017, con attestazione facente fede fino a querela di falso , risulta il contrario, tant’è che l’ufficiale giudiziario ha dato atto di aver “affisso avviso alla porta”. Deduce dunque che non poteva procedersi alla notificazione mediante deposito presso la casa comunale, che presuppone necessariamente l’irreperibilità dell’imprenditore presso la sede dell’impresa. 10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Deduce che questaCorte si è limitata a motivare in ordine alla insussistenza della necessità dell’inoltro della raccomandata, e nondimeno, in tal guisa nonsi è avveduta- in dipendenza del mancato corretto esame della documentazione -del fatto che la notifica alla persona dell’imprenditore presso la sede risultante dal registro delle imprese è stata eseguita ex art. 140 c od . p roc . c iv ., come risulta dalla relata di notifica del 25.5.2017 (cfr. ricorso per cassazione, pag. 14). Deduce conseguentemente che alla notifica ex art. 140 cod. proc. civ. non possono che applicarsi le regole del codice di rito e quindi la regola dell’imprescindibilitàdell’inoltro della raccomandata. 11. I motivi di ricorso, da e saminare congiuntamente siccome significativamente connessi, sono inammissibili. 12.Questa Corte spiega che l’errore di fatto che legittima l ’ impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile, e tale da aver indotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in tali atti o documenti (sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia); detto errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, denunciabile con il (diverso)mezzo di impugnazione del ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 30.3.1998, n. 3317; Cass. 22.10.2019, n. 26890, secondo cui l’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali; Cass. 29.3.2022, n. 10040). 13.Su tale scorta si osserva quanto segue. 14. Anche a voler ipotizzare che i denunciati errori siano di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità e che la loro constatazione non necessitasse di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, pur tuttavia si tratterebbedi errori di valutazione delle risultanze processualiin tema di notificazione. Del resto con il primo motivo lo stesso ricorrente prospetta che “dalla relata di notifica (…) non risulta affatto che l’impresa individuale Antinori fosse irreperibile (…)” (così ricorso per revocazione, pag. 12); con il secondo motivo il ricorrente prospetta che, “qualora l’ordinanza avesse correttamente esaminato la documentazione, si sarebbe invece avveduta che (…) la notifi ca veniv a eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c.” (così ricorso per revocazione, pag. 14). 15.E, ben vero,l’erronea valutazione di siffatte risultanze processuali ridonda in errore di diritto. D’altronde, questa Corte ha ribadito il p rincipio per cui un errore di fatto riconducibile all’art.395, n. 4, cod. proc. civ. ricorre nei casi in cui la decisione sia frutto di un’erronea percezione della realtà e non già quando si deduca un errore consistente nella violazione o falsa applicazione di una norma, con riguardo ad un’ipotesi in cui era stato denunciato un errore di applicazione dell’art.149 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 4, 3° co., della legge n. 890 del 1982, così come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.477 del 2002 (cfr. Cass. 30.11.2005, n. 26074) . 16.In pari tempo gli asseriti errori di fatto hanno senza dubbio costituito “punto controverso”. Questa Corte invero ha evidenziato che la corte distrettuale aveva constatato il corretto espletamento dell’iter notificatorio ex art. 15, 3° co., l.fall. (cfr. ordinanza impugnata, pag. 4) e che il ricorrente non aveva tenuto conto che, così come chiarito dalla corte territoriale, l’inoltro della raccomandata non si prefigurava come necessario (cfr. ordinanza impugnata, pag. 6). Del resto, con l’esperito reclamo [OSCURATO:PERSONA] aveva addotto che non era stato raggiunto da notifica (cfr. ricorsoper revocazione, pag. 3), “dagli atti non emergendo prova che la raccomandata spedita dall’ufficiale giudiziario il [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse effettivamente quella in relazione alla quale il portalettere, redigente la dichiarazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., aveva affermato che della stessa non fosse stato curato il ritiro” (così ricorso per revocazione, pag. 2).Del resto, con l’esperito ricorso per cassazione Giuseppe A nitori aveva ribadito quanto addotto con il reclamo (cfr. ricorsoper revocazione, pag. 6). E tali circostanze, nonostante la contumacia - innanzi alla c orte d’ a ppello – del curatore del fallimento e benché - innanzi a questa Corte , nel giudizio definito con l’ordinanza impugnata - i l curatore del fallimento e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. siano rimasti intimati, sono stat e vagliate criticamente, sì da costituire “punto controverso”. In questi termini non merita seguito il rilievo dal ricorrente formulato in memoria secondo cui “la questione non hacostituito un punto controverso della decisione, stante la mancata costituzione in giudizio sia della Curatela, sia anche della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (soggetto proponente il fallimento). Al contrario, l’omessa costituzione di tali soggetti in tutti i gradi di giudizio (appello, giudizio di cassazione, giudizio di revocazione) sta a significare una certa qual condivisione (in difetto di alcuna contraria deduzione) degli stessi so ggetti rispetto alle tesie domande avanzate dal ricorrente” . 17.Non può non rimarcarsi, per altro verso, che questa Corte ha di recente puntualizzato chel’art. 15, 3° co., l.fall., come novellato dall’art. 17, 1° co., lett. a), del dec. leg.n. 179 del 2012, convertito con modif icazioni nella legge n. 221 del 2012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, che l’ufficiale giudiziario che si èrecato personalmente presso la sede dell’impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l’irreperibilità del destinatario, sicché, una volta attestata l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell’atto presso la casa comunale (cfr. Cass. (ord.) 4.3.2022, n. 7258). Evidentemente alla luce di tale insegnamento non vi è stato alcun errore. E se errore vi fosse stato, sarebbe –si ribadisce - sicuramente di diritto. 18. L a “Venet a [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ed il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va pertanto assunta. 19.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se do
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