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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 15241/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 302/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Vin- cenzo [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaS.

Tommaso d'Aquino, n. 7 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Napoli n. 3110/17, depositata il 3 luglio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto dirigenziale n. 305 del 22 aprile 2003, la Regione Campa- nia revocò il contributo in conto capitale di Euro 712.813,81 concesso alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con decreto n. 33 del 20 luglio 2000, per la ri- strutturazione e l'ammodernamento di una struttura ricettiva sita in [OSCURATO:PERSONA] (BN), nonché la determinazione dirigenziale di liquidazione del primo acconto di Euro 213.844,14, ed avviòla procedura per il recupero di quest'ul- tima somma, rilevando che a)non risultava agli atti il cambio di destinazione d'uso della struttura, b)dal certificato CCIA risultava che la società non svol- geva alcuna attività, c)era emersa la sussistenza di legami economico-finan- ziari con la società fornitrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e d)non era pervenuta la certificazione antimafia.

2. Avverso il predetto decreto la [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la [OSCURATO:PERSONA], che con sentenza n. 1121/2005 dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

2.1. Il giudizio fu riassunto dinanzi al Giudice ordinariodalla [OSCURATO:PERSONA], la quale chiese l'accertamento del proprio diritto al conseguimento del contributo, con la condanna della Regione al pagamento della somma di Euro 498.969,67, dovuta a titolo di saldo, nonché alla restituzione della somma di Euro 242.159,45, da essa corrisposta all'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., escussa dalla Regione in qualità di fideiussore, per la restituzione dello importo liquidato a titolo di primo acconto.

Asostegno della domanda, l'attrice affermò che a) il cambio di destina- zione dell'immobile emergeva dalla concessione edilizia n. 1 del 9 gennaio 1998, prorogata in data 11 aprile 2003, b)l'inattività della società era stata causataproprio dal blocco del contributo, che aveva impedito in particolare l'assunzione del personale, c)al momento dell'esecuzione dei lavori la società non aveva più alcun legame con l'[OSCURATO:PERSONA], d)in luogo della certifi- cazione antimafia, era stata prodotta una visura camerale recante l'apposita dicitura antimafia.

Si costituì la Regione, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

2.2. Con sentenza del 31 dicembre 2012, il Tribunale ordinario rigettò la domanda.3.

L'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] stata rigettata dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 3 luglio 2017.

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che la richiesta di con- cessione edilizia presentata a corredo della domanda di contributo non dimo- strasse il cambiamento di destinazione d'uso della struttura interessata dai lavori, avendo ad oggetto l'esecuzione di lavori di recupero e ristrutturazione edilizia, mentre il bando di gara approvato con delibera del 14 marzo 1997 indicava quali beneficiari dei contributi, tra gli altri, le strutture termali; ha ritenuto irrilevante, a tal fine, la concessione in variante rilasciata il 26 aprile 2003, in quanto successiva alla revoca del contributo, nonché priva di qual- siasi riferimento ad una precedente concessione, e quindi efficace soltanto a partire dal suo rilascio.Rilevato inoltre che il bando richiedeva di documentare le previsioni di occupazione in termini d'incremento dell'impiego di personale in fase di gestione, ha ritenuto mendace la dichiarazione d'intervenuta assun- zione di dodici unità lavorative, a tal fine presentata dalla società attrice, la quale aveva successivamente dichiarato di non aver effettuato ancora assun- zioni; ha aggiunto che l'incremento occupazionale era del tutto sganciato dalla corresponsione del saldo del contributo, essendo collegato alla fase di gestione, comprendente anche attività già in corso.

Precisato infine che il cer- tificato camerale prodotto dall'attrice non recava la dicitura «nulla osta anti- mafia», peraltro abolita dal d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, trattandosi di un certificato camerale ordinario, ha rilevato che la Regione aveva prodotto l'esito delle informazioni prefettizie, da cui emergeva che il legale rappresen- tante della società attrice era stato condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'art. 416-biscod. pen. 4.

Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria.

La Regione non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e/ola falsa applicazione dell'art. 20, comma sesto, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, degli artt. 124 e 134 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.115, primo comma, cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto con- troverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel ritenere insussistente il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, la sentenza impugnata non ha considerato che la concessione edilizia rilasciata nell'anno 2003, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di completamento ed ampliamento di un com- plesso turistico-alberghiero, costituiva una proroga di quella rilasciata nello anno 1998, già riguardante la realizzazione diuna struttura turistico - alber- ghiera.

Aggiunge che, nel ritenere la nuova concessione successiva alla re- voca del contributo, la Corte d'appello ne ha erroneamente fatto risalire la data a quella della pubblicazione, anziché a quella del rilascio, senza consi- derare che la pubblicazione nell'albo pretorio non costituisce condizione di efficacia del provvedimento.

Rileva infine che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della mancata contestazione del mutamento di destinazione d'uso e dell'intervenuta trascrizione del vincolo di destinazione alberghiera, nonché dell'invio della richiesta di erogazione del saldo del contributo, cui era allegata la relativa documentazione.

2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione e /o la falsa applicazione dell'art. 1460 cod. civ. e dell'art. 12, comma primo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservando che, nel ritenere inadempiuto l'impegno ad assumere dodici unità lavorative, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del vincolo di corrispettività esistente tra lo stesso e l'erogazione del saldo del contributo, la cui mancata corresponsione da parte della Regione giustificava l'inadempimento di essa ricorrente.

Aggiunge che, nell'escludere la sussistenza del predetto vincolo, la Corte d'appello non ha considerato che il bando non escludeva l'accesso ai finanziamenti delle attività economiche in fase di avviamento, in favore delle quali era previsto addirittura un punteggio superiore a quello attribuibile alle imprese già presenti sul mercato, relativa- mente all'impatto occupazionale.

3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nel dare atto della man- canza della certificazione antimafia, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'avvenuta produzione di una sentenza del 20 ottobre 1999, con cui la Corte d'appello di Napoli aveva confermato la sentenza emessa il 15 mag- gio 1997 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che aveva prosciolto il legale rappresentante di essa ricorrente dall'imputazione per il reato di cui all'art. 416-biscod. pen.

Aggiunge che la mancata produ- zione della certificazione antimafia non avrebbe impedito alla Regione di ero- gare il saldo del contributo sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 11, commasecondo, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, essendo trascorsi quaran- tacinque giorni dalla richiesta d'informazioni inoltrata alla Prefettura di Napoli.

4. Il primo motivo, concernente il mutamento di destinazione d'uso dello immobile da adibire a struttura recettiva, è infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto indimostrato il predetto requisito, escludendo la possibilità d'individuare un collegamento tra l'originaria con- cessione edilizia, rilasciata nell'anno 1998, e la concessione in variante rila- sciata il 26 aprile 2003: rilevato infatti che la prima si limitava ad autorizzare genericamente lavori di «recupero e ristrutturazione edilizia», senza fare al- cun riferimento alla destinazione a «complesso turistico-alberghiero», speci- ficamente prevista soltanto dallaseconda, ha escluso la possibilità di far risa- lire tale destinazione all'originaria concessione, reputando quindi irrilevante quella in variante, anche perché successiva alla revoca del contributo, dispo- sta il 22 aprile 2003.

Nel censurare il predetto accertamento, la ricorrente non è in grado d'in- dividuare elementi indebitamente trascurati dalla Corte territoriale, ma si li- mita ad insistere sul tenore letterale della concessione in variante, presa pun- tualmente in esame dalla sentenza impugnata, omettendo inoltre di riportare il testo di quella originaria, sì da rendere impossibile qualsiasi confronto: in tal modo, essa dimostra di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica del provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale della moti- vazione, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come mo- tivo di ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez.

I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez.

II, 29/10/ 2018, n. 27415; Cass., Sez.

V, 4/08/2017, n. 19547).

Nel dolersi dell'avvenuta assunzione della data di pubblicazione nell'albo pretorio come termine di riferimento ai fini dell'operatività della concessione in variante, la ricorrente non coglie poi il senso del rilievo contenuto nella sentenza impugnata, la quale ha evidenziato soltanto incidentalmente la po- steriorità della predetta data rispetto a quella in cui era intervenuta la revoca del contributo, attribuendo portata decisiva alla novità della concessione in variante rispetto a quella che l'aveva preceduta: nell'ambito del ragionamento svolto dalla Corte territoriale, il risalto conferito alla data della revoca trova infatti giustificazione esclusivamente nell'intento di sottolineare l'estremo ri- tardo con cui intervenne il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, la cui autorizzazione avrebbe dovuto essere dimostrata con riferimento non già alla data di revoca del contributo, ma a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo, che (in assenza di diverse disposizioni, nella specie neppure allegate) è l'unica ad assumere rilievo ai fini della verifica dei requisiti prescritti dal bando.

Inconferenti risultano pertanto le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla decorrenza dell'efficacia della concessione in variante dalla data di emissione del provvedimento, anziché da quella di pubblicazione dello stesso nell'albo pretorio: anche a voler ritenere condivisi- bile tale assunto, il mutamento di destinazione d'usodovrebbe essere consi- derato comunque irrilevante, in quanto intervenuto in epoca di gran lunga successiva alla domanda di concessione del contributo, presentata, come pre- cisato dalla stessa ricorrente, il 12 gennaio 1998.

Per analoghe ragioni, deveritenersi inconferente il riferimento alla data di trascrizione del vincolo di destinazione alberghiera ed aquella di trasmis- sione della richiesta di erogazione del saldo del contributo, la cui mancata contestazione da parte della convenuta non costituiva peraltro ostacolo ad una valutazione d'irrilevanza ad opera della Corte territoriale: la dispensa dall'onere di provare i fatti allegati, conseguente alla mancata contestazione degli stessi ad opera della controparte, ai sensi dell'art. 115, primo comma, ultimaparte, cod. proc. civ., riguarda infatti i soli fatti storici sottesi alle do- mande ed eccezioni di parte, e non si estende alle risultanze dei documenti, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, al pari di quella degli altri elementi di prova (cfr. Cass., Sez.

III, 17/11/2021, 35037; 5/03/2020, n. 6172; Cass., Sez.

VI, 21/12/2017, n. 30744).

5. E' invece inammissibile il secondo motivo, riguardante il rispetto dello impegno ad incrementare l'impiego di personale in fase di gestione.

Nell'insistere sull'esistenza di un vincolo di corrispettività tra il predetto impegno e l'erogazione del saldo del contributo da parte della Regione, il cui inadempimento avrebbe giustificato la mancata assunzione delle nuove unità lavorative previste dal programma d'investimento predisposto a sostegno della domanda di riconoscimento del contributo, la ricorrente censura sostan- zialmente l'interpretazione del bando fornita dalla sentenza impugnata: que- st'ultima ha infatti ritenuto che l'incremento occupazionale fosse del tutto sganciato dalla corresponsione del saldo del contributo, essendo collegato alla fase di gestione dell'attività da sovvenzionare, la quale non comprendeva sol- tanto l'esercizio della struttura ricettiva, ancora in fierial momento della pre- sentazione della domanda, ma anche attività già in corso (acquisto di beni strumentali, opere di costruzione, ampliamento, trasformazione, ristruttura- zione, ammodernamento e riattivazione), che il bando mirava ad incentivare, al pari di quella turistico-alberghiera.

Tale interpretazione, così come quella di ogni atto amministrativo a con- tenuto non normativo, costituisce il risultato di un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per incongruenza o illogicità della motivazione (cfr. Cass., Sez.

I, 23/02/2022, n. 5966; 29/08/ 2006, n. 18661; Cass., Sez.

II, 18/05/2016, n. 10271), nella specie neppure dedotte dalla ricorrente: quest'ultima si è infatti limitata a far valere la viola- zione dell'art. 1460 cod. civ., insistendo sulla propria lettura del bando, di- versa da quella emergente dalla sentenza impugnata, senza considerare che la verifica dell'inadempimento costituisce un'operazione concettualmente successiva all'individuazione dei diritti e degli obblighi delle parti, da rico- struirsi sulla base dell'atto costitutivo del rapporto, interpretato in conformità dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. edelle comuni regole logico- giuridiche.

Nel lamentare la violazione dell'art. 12, primo comma, della legge n. 241 del 1990, la ricorrente omette poi di spiegare il modo e le argomenta- zioni con cui la Corte territoriale se ne è discostata, invocando il consolidato orientamento giurisprudenziale che, in tema di concessione e revoca di con- tributi pubblici, attribuisce al Giudice ordinario la cognizione delle controversie inerenti alla fase esecutiva del rapporto, ed in particolare all'inadempimento delle obbligazioni poste a carico del beneficiario (cfr.

Cons.

Stato, Sez.

V, 11/ 07/2016, n. 3051; al riguardo, v. anche Cass., Sez.

Un., 30/07/2020, n. 16457; 1/02/2019, n. 3166), senza tener conto della puntuale applicazione che ne ha fatto la sentenza impugnata, attraverso il riscontro dell'avvenuto rispetto da parte della beneficiaria degli impegni posti a suo carico dal bando di concorso.

6. E' infine infondato il terzo motivo d'impugnazione, avente ad oggetto la produzione della comunicazione antimafia.

Com'è noto, tale comunicazione, già prevista dall'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (vigente alla data di pubblicazione del bando, ed in seguito sostituita dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, modificato dal d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, che hasostituito la predetta comunicazione con le informazioni antimafia), aveva ad oggetto «la sussistenza […] di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione», nonché «la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di condanna, nei casi previsti dall'art. 10, comma 5- ter, e di quelli che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dello art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10-quater»: essa poteva essere sostituita da una certificazione della camera di commercio, ad essa equiparata dall'art. 9 del d.P.R. 3 giugno 1999, n. 252, ma solo a condizione che la stessa recasse la dicitura prescritta da tale disposizione, della quale la sentenza im- pugnata ha invece rilevato l'assenza nella visura camerale prodotta in giudizio dalla ricorrente.

La predetta comunicazione o la certificazione prescritta dall'art. 9 cit. non potevanopoi essere sostituite dalla produzione di una sentenza penale, an- corché recante il proscioglimento dall'imputazione per il reato di cui all'art. 416-biscod. pen., risultando la stessa inidonea ad attestare l'insussistenza di altri procedimenti a carico dell'interessato, aventi ad oggetto un'analoga im- putazione (per fatti ovviamente diversi) o l'applicazione di altre misure, tra quelle richiamate nelle predette disposizioni.

Nella specie, peraltro, la Corte territoriale non ha affatto omesso di prendere in esame la sentenza penale emessa nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente, aven- dola specificamente menzionata, sia pure attraverso il richiamo della stessa contenuto nelle informazioni prefettizie prodotte in giudizio dalla Regione, dalle quali ha tuttavia desunto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'imputato era stato condannato, con sentenza irrevocabile, per il reato ascrittogli.

Nel censurare tale accertamento, la ricorrente non fa dunque valere la pretermissione di un fatto storico, principale o secondario, cheha costituito oggetto del dibattito processuale, ma l'omesso esame di un docu- mento, non deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., in quanto avente ad oggetto la valu- tazione di un elemento istruttorio addotto a riprova di un fatto puntualmente preso in considerazione dalla sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez.

II, 31/03/ 2022, n. 10525; Cass., Sez.

I, 16/03/2022, n. 8584; Cass., Sez.

III, 24/06/ 2020, n. 12387).

Inconferente risulta inoltre ilrichiamo della ricorrente al d.P.R. n. 252 del 1998, che, nel porre a carico delle [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di ac- quisire dal prefetto le informazioni relativea tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate alla concessione di contributi, finanzia- menti, agevolazioni o altre erogazioni di valore superiore a quello indicato (art. 10), prevedevala possibilità di darvi corso sotto condizione risolutiva, decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta o anche immediatamente, in caso d'urgenza (art. 11, secondo comma): tali disposizioni, entrate in vigore il 28 settembre 1998, non risultano infatti applicabili alla fattispecie in esame, in quanto successive sia alla pubblicazione del bando di concorso, avvenuta il 16 giugno 1997, che alla presentazione della domanda di concessione del contributo, avvenuta il 12 gennaio 1998.

Inammissibile deve infine ritenersi l'affermazione, contenuta nella me- moria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., secondo cui il bando di concorso non richiedeva la produzione della comunicazione antimafia, ma solo di una dichiarazione sostitutiva di atto no- torio, da essa puntualmente allegata alla domanda: trattasi infatti di una que- stione che, oltre a non essere stata sollevata con i motivi d'impugnazione, non risulta trattata nella sentenza impugnata, e non può dunque trovare in- gresso in questa sede, implicando un'indagine di fatto e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito sia stata propo- sta.

7. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al rego- lamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione della intimata.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 302/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Vin- cenzo [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaS. Tommaso d'Aquino, n. 7 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Napoli n. 3110/17, depositata il 3 luglio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto dirigenziale n. 305 del 22 aprile 2003, la Regione Campa- nia revocò il contributo in conto capitale di Euro 712.813,81 concesso alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con decreto n. 33 del 20 luglio 2000, per la ri- strutturazione e l'ammodernamento di una struttura ricettiva sita in [OSCURATO:PERSONA] (BN), nonché la determinazione dirigenziale di liquidazione del primo acconto di Euro 213.844,14, ed avviòla procedura per il recupero di quest'ul- tima somma, rilevando che a)non risultava agli atti il cambio di destinazione d'uso della struttura, b)dal certificato CCIA risultava che la società non svol- geva alcuna attività, c)era emersa la sussistenza di legami economico-finan- ziari con la società fornitrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e d)non era pervenuta la certificazione antimafia. 2. Avverso il predetto decreto la [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la [OSCURATO:PERSONA], che con sentenza n. 1121/2005 dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo. 2.1. Il giudizio fu riassunto dinanzi al Giudice ordinariodalla [OSCURATO:PERSONA], la quale chiese l'accertamento del proprio diritto al conseguimento del contributo, con la condanna della Regione al pagamento della somma di Euro 498.969,67, dovuta a titolo di saldo, nonché alla restituzione della somma di Euro 242.159,45, da essa corrisposta all'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., escussa dalla Regione in qualità di fideiussore, per la restituzione dello importo liquidato a titolo di primo acconto. Asostegno della domanda, l'attrice affermò che a) il cambio di destina- zione dell'immobile emergeva dalla concessione edilizia n. 1 del 9 gennaio 1998, prorogata in data 11 aprile 2003, b)l'inattività della società era stata causataproprio dal blocco del contributo, che aveva impedito in particolare l'assunzione del personale, c)al momento dell'esecuzione dei lavori la società non aveva più alcun legame con l'[OSCURATO:PERSONA], d)in luogo della certifi- cazione antimafia, era stata prodotta una visura camerale recante l'apposita dicitura antimafia. Si costituì la Regione, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. 2.2. Con sentenza del 31 dicembre 2012, il Tribunale ordinario rigettò la domanda.3. L'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] stata rigettata dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 3 luglio 2017. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che la richiesta di con- cessione edilizia presentata a corredo della domanda di contributo non dimo- strasse il cambiamento di destinazione d'uso della struttura interessata dai lavori, avendo ad oggetto l'esecuzione di lavori di recupero e ristrutturazione edilizia, mentre il bando di gara approvato con delibera del 14 marzo 1997 indicava quali beneficiari dei contributi, tra gli altri, le strutture termali; ha ritenuto irrilevante, a tal fine, la concessione in variante rilasciata il 26 aprile 2003, in quanto successiva alla revoca del contributo, nonché priva di qual- siasi riferimento ad una precedente concessione, e quindi efficace soltanto a partire dal suo rilascio.Rilevato inoltre che il bando richiedeva di documentare le previsioni di occupazione in termini d'incremento dell'impiego di personale in fase di gestione, ha ritenuto mendace la dichiarazione d'intervenuta assun- zione di dodici unità lavorative, a tal fine presentata dalla società attrice, la quale aveva successivamente dichiarato di non aver effettuato ancora assun- zioni; ha aggiunto che l'incremento occupazionale era del tutto sganciato dalla corresponsione del saldo del contributo, essendo collegato alla fase di gestione, comprendente anche attività già in corso. Precisato infine che il cer- tificato camerale prodotto dall'attrice non recava la dicitura «nulla osta anti- mafia», peraltro abolita dal d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, trattandosi di un certificato camerale ordinario, ha rilevato che la Regione aveva prodotto l'esito delle informazioni prefettizie, da cui emergeva che il legale rappresen- tante della società attrice era stato condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'art. 416-biscod. pen. 4. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. La Regione non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e/ola falsa applicazione dell'art. 20, comma sesto, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, degli artt. 124 e 134 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.115, primo comma, cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto con- troverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel ritenere insussistente il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, la sentenza impugnata non ha considerato che la concessione edilizia rilasciata nell'anno 2003, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di completamento ed ampliamento di un com- plesso turistico-alberghiero, costituiva una proroga di quella rilasciata nello anno 1998, già riguardante la realizzazione diuna struttura turistico - alber- ghiera. Aggiunge che, nel ritenere la nuova concessione successiva alla re- voca del contributo, la Corte d'appello ne ha erroneamente fatto risalire la data a quella della pubblicazione, anziché a quella del rilascio, senza consi- derare che la pubblicazione nell'albo pretorio non costituisce condizione di efficacia del provvedimento. Rileva infine che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della mancata contestazione del mutamento di destinazione d'uso e dell'intervenuta trascrizione del vincolo di destinazione alberghiera, nonché dell'invio della richiesta di erogazione del saldo del contributo, cui era allegata la relativa documentazione. 2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione e /o la falsa applicazione dell'art. 1460 cod. civ. e dell'art. 12, comma primo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservando che, nel ritenere inadempiuto l'impegno ad assumere dodici unità lavorative, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del vincolo di corrispettività esistente tra lo stesso e l'erogazione del saldo del contributo, la cui mancata corresponsione da parte della Regione giustificava l'inadempimento di essa ricorrente. Aggiunge che, nell'escludere la sussistenza del predetto vincolo, la Corte d'appello non ha considerato che il bando non escludeva l'accesso ai finanziamenti delle attività economiche in fase di avviamento, in favore delle quali era previsto addirittura un punteggio superiore a quello attribuibile alle imprese già presenti sul mercato, relativa- mente all'impatto occupazionale. 3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nel dare atto della man- canza della certificazione antimafia, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'avvenuta produzione di una sentenza del 20 ottobre 1999, con cui la Corte d'appello di Napoli aveva confermato la sentenza emessa il 15 mag- gio 1997 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che aveva prosciolto il legale rappresentante di essa ricorrente dall'imputazione per il reato di cui all'art. 416-biscod. pen. Aggiunge che la mancata produ- zione della certificazione antimafia non avrebbe impedito alla Regione di ero- gare il saldo del contributo sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 11, commasecondo, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, essendo trascorsi quaran- tacinque giorni dalla richiesta d'informazioni inoltrata alla Prefettura di Napoli. 4. Il primo motivo, concernente il mutamento di destinazione d'uso dello immobile da adibire a struttura recettiva, è infondato. La sentenza impugnata ha ritenuto indimostrato il predetto requisito, escludendo la possibilità d'individuare un collegamento tra l'originaria con- cessione edilizia, rilasciata nell'anno 1998, e la concessione in variante rila- sciata il 26 aprile 2003: rilevato infatti che la prima si limitava ad autorizzare genericamente lavori di «recupero e ristrutturazione edilizia», senza fare al- cun riferimento alla destinazione a «complesso turistico-alberghiero», speci- ficamente prevista soltanto dallaseconda, ha escluso la possibilità di far risa- lire tale destinazione all'originaria concessione, reputando quindi irrilevante quella in variante, anche perché successiva alla revoca del contributo, dispo- sta il 22 aprile 2003. Nel censurare il predetto accertamento, la ricorrente non è in grado d'in- dividuare elementi indebitamente trascurati dalla Corte territoriale, ma si li- mita ad insistere sul tenore letterale della concessione in variante, presa pun- tualmente in esame dalla sentenza impugnata, omettendo inoltre di riportare il testo di quella originaria, sì da rendere impossibile qualsiasi confronto: in tal modo, essa dimostra di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica del provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale della moti- vazione, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come mo- tivo di ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/ 2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547). Nel dolersi dell'avvenuta assunzione della data di pubblicazione nell'albo pretorio come termine di riferimento ai fini dell'operatività della concessione in variante, la ricorrente non coglie poi il senso del rilievo contenuto nella sentenza impugnata, la quale ha evidenziato soltanto incidentalmente la po- steriorità della predetta data rispetto a quella in cui era intervenuta la revoca del contributo, attribuendo portata decisiva alla novità della concessione in variante rispetto a quella che l'aveva preceduta: nell'ambito del ragionamento svolto dalla Corte territoriale, il risalto conferito alla data della revoca trova infatti giustificazione esclusivamente nell'intento di sottolineare l'estremo ri- tardo con cui intervenne il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, la cui autorizzazione avrebbe dovuto essere dimostrata con riferimento non già alla data di revoca del contributo, ma a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo, che (in assenza di diverse disposizioni, nella specie neppure allegate) è l'unica ad assumere rilievo ai fini della verifica dei requisiti prescritti dal bando. Inconferenti risultano pertanto le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla decorrenza dell'efficacia della concessione in variante dalla data di emissione del provvedimento, anziché da quella di pubblicazione dello stesso nell'albo pretorio: anche a voler ritenere condivisi- bile tale assunto, il mutamento di destinazione d'usodovrebbe essere consi- derato comunque irrilevante, in quanto intervenuto in epoca di gran lunga successiva alla domanda di concessione del contributo, presentata, come pre- cisato dalla stessa ricorrente, il 12 gennaio 1998. Per analoghe ragioni, deveritenersi inconferente il riferimento alla data di trascrizione del vincolo di destinazione alberghiera ed aquella di trasmis- sione della richiesta di erogazione del saldo del contributo, la cui mancata contestazione da parte della convenuta non costituiva peraltro ostacolo ad una valutazione d'irrilevanza ad opera della Corte territoriale: la dispensa dall'onere di provare i fatti allegati, conseguente alla mancata contestazione degli stessi ad opera della controparte, ai sensi dell'art. 115, primo comma, ultimaparte, cod. proc. civ., riguarda infatti i soli fatti storici sottesi alle do- mande ed eccezioni di parte, e non si estende alle risultanze dei documenti, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, al pari di quella degli altri elementi di prova (cfr. Cass., Sez. III, 17/11/2021, 35037; 5/03/2020, n. 6172; Cass., Sez. VI, 21/12/2017, n. 30744). 5. E' invece inammissibile il secondo motivo, riguardante il rispetto dello impegno ad incrementare l'impiego di personale in fase di gestione. Nell'insistere sull'esistenza di un vincolo di corrispettività tra il predetto impegno e l'erogazione del saldo del contributo da parte della Regione, il cui inadempimento avrebbe giustificato la mancata assunzione delle nuove unità lavorative previste dal programma d'investimento predisposto a sostegno della domanda di riconoscimento del contributo, la ricorrente censura sostan- zialmente l'interpretazione del bando fornita dalla sentenza impugnata: que- st'ultima ha infatti ritenuto che l'incremento occupazionale fosse del tutto sganciato dalla corresponsione del saldo del contributo, essendo collegato alla fase di gestione dell'attività da sovvenzionare, la quale non comprendeva sol- tanto l'esercizio della struttura ricettiva, ancora in fierial momento della pre- sentazione della domanda, ma anche attività già in corso (acquisto di beni strumentali, opere di costruzione, ampliamento, trasformazione, ristruttura- zione, ammodernamento e riattivazione), che il bando mirava ad incentivare, al pari di quella turistico-alberghiera. Tale interpretazione, così come quella di ogni atto amministrativo a con- tenuto non normativo, costituisce il risultato di un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per incongruenza o illogicità della motivazione (cfr. Cass., Sez. I, 23/02/2022, n. 5966; 29/08/ 2006, n. 18661; Cass., Sez. II, 18/05/2016, n. 10271), nella specie neppure dedotte dalla ricorrente: quest'ultima si è infatti limitata a far valere la viola- zione dell'art. 1460 cod. civ., insistendo sulla propria lettura del bando, di- versa da quella emergente dalla sentenza impugnata, senza considerare che la verifica dell'inadempimento costituisce un'operazione concettualmente successiva all'individuazione dei diritti e degli obblighi delle parti, da rico- struirsi sulla base dell'atto costitutivo del rapporto, interpretato in conformità dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. edelle comuni regole logico- giuridiche. Nel lamentare la violazione dell'art. 12, primo comma, della legge n. 241 del 1990, la ricorrente omette poi di spiegare il modo e le argomenta- zioni con cui la Corte territoriale se ne è discostata, invocando il consolidato orientamento giurisprudenziale che, in tema di concessione e revoca di con- tributi pubblici, attribuisce al Giudice ordinario la cognizione delle controversie inerenti alla fase esecutiva del rapporto, ed in particolare all'inadempimento delle obbligazioni poste a carico del beneficiario (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11/ 07/2016, n. 3051; al riguardo, v. anche Cass., Sez. Un., 30/07/2020, n. 16457; 1/02/2019, n. 3166), senza tener conto della puntuale applicazione che ne ha fatto la sentenza impugnata, attraverso il riscontro dell'avvenuto rispetto da parte della beneficiaria degli impegni posti a suo carico dal bando di concorso. 6. E' infine infondato il terzo motivo d'impugnazione, avente ad oggetto la produzione della comunicazione antimafia. Com'è noto, tale comunicazione, già prevista dall'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (vigente alla data di pubblicazione del bando, ed in seguito sostituita dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, modificato dal d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, che hasostituito la predetta comunicazione con le informazioni antimafia), aveva ad oggetto «la sussistenza […] di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione», nonché «la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di condanna, nei casi previsti dall'art. 10, comma 5- ter, e di quelli che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dello art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10-quater»: essa poteva essere sostituita da una certificazione della camera di commercio, ad essa equiparata dall'art. 9 del d.P.R. 3 giugno 1999, n. 252, ma solo a condizione che la stessa recasse la dicitura prescritta da tale disposizione, della quale la sentenza im- pugnata ha invece rilevato l'assenza nella visura camerale prodotta in giudizio dalla ricorrente. La predetta comunicazione o la certificazione prescritta dall'art. 9 cit. non potevanopoi essere sostituite dalla produzione di una sentenza penale, an- corché recante il proscioglimento dall'imputazione per il reato di cui all'art. 416-biscod. pen., risultando la stessa inidonea ad attestare l'insussistenza di altri procedimenti a carico dell'interessato, aventi ad oggetto un'analoga im- putazione (per fatti ovviamente diversi) o l'applicazione di altre misure, tra quelle richiamate nelle predette disposizioni. Nella specie, peraltro, la Corte territoriale non ha affatto omesso di prendere in esame la sentenza penale emessa nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente, aven- dola specificamente menzionata, sia pure attraverso il richiamo della stessa contenuto nelle informazioni prefettizie prodotte in giudizio dalla Regione, dalle quali ha tuttavia desunto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'imputato era stato condannato, con sentenza irrevocabile, per il reato ascrittogli. Nel censurare tale accertamento, la ricorrente non fa dunque valere la pretermissione di un fatto storico, principale o secondario, cheha costituito oggetto del dibattito processuale, ma l'omesso esame di un docu- mento, non deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., in quanto avente ad oggetto la valu- tazione di un elemento istruttorio addotto a riprova di un fatto puntualmente preso in considerazione dalla sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. II, 31/03/ 2022, n. 10525; Cass., Sez. I, 16/03/2022, n. 8584; Cass., Sez. III, 24/06/ 2020, n. 12387). Inconferente risulta inoltre ilrichiamo della ricorrente al d.P.R. n. 252 del 1998, che, nel porre a carico delle [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di ac- quisire dal prefetto le informazioni relativea tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate alla concessione di contributi, finanzia- menti, agevolazioni o altre erogazioni di valore superiore a quello indicato (art. 10), prevedevala possibilità di darvi corso sotto condizione risolutiva, decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta o anche immediatamente, in caso d'urgenza (art. 11, secondo comma): tali disposizioni, entrate in vigore il 28 settembre 1998, non risultano infatti applicabili alla fattispecie in esame, in quanto successive sia alla pubblicazione del bando di concorso, avvenuta il 16 giugno 1997, che alla presentazione della domanda di concessione del contributo, avvenuta il 12 gennaio 1998. Inammissibile deve infine ritenersi l'affermazione, contenuta nella me- moria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., secondo cui il bando di concorso non richiedeva la produzione della comunicazione antimafia, ma solo di una dichiarazione sostitutiva di atto no- torio, da essa puntualmente allegata alla domanda: trattasi infatti di una que- stione che, oltre a non essere stata sollevata con i motivi d'impugnazione, non risulta trattata nella sentenza impugnata, e non può dunque trovare in- gresso in questa sede, implicando un'indagine di fatto e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito sia stata propo- sta. 7. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al rego- lamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione della intimata. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P
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