CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 28758/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 del GIP TRIBUNALE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa il 18 febbraio 2025, il Tribunale di Massa ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa, per il reato di cui all'art. 73 co. 1, D.P.R. 309/1990. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 444 cod.proc.pen. Il ricorrente lamenta che, pur con accordo delle parti sulla pena da applicare, il giudice avrebbe dovuto verificare la correttezza della qualificazione giuridica, anche mediante il raffronto della condlat con la più lieve fattispecie di cui al comma 5, stesso deecreto, ed inoltre avrebbe dovuto motivare sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod.proc.pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Va rilevato che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostanzianti l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza. Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato —e va qui ribadito- che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti immotivata, che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Bouaroua, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così Sez. 6 ord. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv 272252; conf. ord. n. 45391 del 21/11/2024, Luongo, non mass.); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018, Rv 272619). • Nella specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tali principi avendo il Tribunale evidenziato che dall'esame degli atti di indagine non emerge alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod, proc. pen., che i fatti sono correttamente qualificati e che la pena è congrua. Per di più, la censura è meramente apodittica e non sostenuta da argomentazione alcuna. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peri, prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso