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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 07113/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5765/2012 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, piazza Barberini, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 6/10/11, depositata l’11 gennaio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5765/2012 Numero sezionale 6162/2021 Numero di raccolta generale 7113/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata l’11 gennaio 2011, di accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento con cui, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi degli artt. 36 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si era provveduto al recupero del credito di imposta utilizzato nell’anno 2004; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che il disconoscimento del credito di imposta si fonda sull’omessa presentazione delle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2002 e 2003, nel corso dei quali erano state effettuate le operazioni che avevano dato origine al credito utilizzato dal contribuente; - il giudice di appello ha accolto il gravame di quest’ultimo, rilevando che tali dichiarazioni annuali erano state tempestivamente presentate dal contribuente ed ivi era indicato il credito di imposta successivamente utilizzato in compensazione; - il ricorso è affidato ad un unico motivo; - resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - con nota del 24 maggio 2019 quest’ultimo riferisce di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, depositando la relativa documentazione, e con successiva memoria chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA]: - sulla base del contenuto di tali memorie e della documentazione ad essa allegata, attestante la rituale presentazione dell’istanza di definizione della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, atteso che l’Agenzia non ha presentato istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020; 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5765/2012 Numero sezionale 6162/2021 Numero di raccolta generale 7113/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 - quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, giusta quanto disposto dalla menzionata disposizione P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5765/2012 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, piazza Barberini, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 6/10/11, depositata l’11 gennaio 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5765/2012 Numero sezionale 6162/2021 Numero di raccolta generale 7113/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata l’11 gennaio 2011, di accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento con cui, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi degli artt. 36 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si era provveduto al recupero del credito di imposta utilizzato nell’anno 2004; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che il disconoscimento del credito di imposta si fonda sull’omessa presentazione delle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2002 e 2003, nel corso dei quali erano state effettuate le operazioni che avevano dato origine al credito utilizzato dal contribuente; - il giudice di appello ha accolto il gravame di quest’ultimo, rilevando che tali dichiarazioni annuali erano state tempestivamente presentate dal contribuente ed ivi era indicato il credito di imposta successivamente utilizzato in compensazione; - il ricorso è affidato ad un unico motivo; - resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - con nota del 24 maggio 2019 quest’ultimo riferisce di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, depositando la relativa documentazione, e con successiva memoria chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA]: - sulla base del contenuto di tali memorie e della documentazione ad essa allegata, attestante la rituale presentazione dell’istanza di definizione della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, atteso che l’Agenzia non ha presentato istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020; 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5765/2012 Numero sezionale 6162/2021 Numero di raccolta generale 7113/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 - quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, giusta quanto disposto dalla menzionata disposizione P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio estinto. Così
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