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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22085/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 del GIP presso il TRIBUNALE di SAVONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Savona applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, esclusa la recidiva, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e operata la riduzione per il rito, la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto (artt. 110, 628, comma primo e terzo, cod. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in presenza di una motivazione superficiale e caratterizzata da formule di stile.

3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato.

L'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità e della sua connotazione dal punto di vista circostanziale, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti ed avendo sul punto introdotto una specifica richiesta di applicazione della pena, che è stata recepita dal giudice esattamente nei termini richiesti e sulla base dell'accordo con il pubblico ministero, senza alcun riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, che ha chiarito che la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto e il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta stessa).

Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., in relazione tra l'altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182-01).

4. Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte.

Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 del GIP presso il TRIBUNALE di SAVONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Savona applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, esclusa la recidiva, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e operata la riduzione per il rito, la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto (artt. 110, 628, comma primo e terzo, cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in presenza di una motivazione superficiale e caratterizzata da formule di stile. 3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato. L'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità e della sua connotazione dal punto di vista circostanziale, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti ed avendo sul punto introdotto una specifica richiesta di applicazione della pena, che è stata recepita dal giudice esattamente nei termini richiesti e sulla base dell'accordo con il pubblico ministero, senza alcun riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, che ha chiarito che la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto e il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta stessa). Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., in relazione tra l'altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182-01). 4. Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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