CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2024
Cassazione n. 00476/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico con cui si contesta la sussistenza del dolo assumendo che le espressioni offensive rivolte all'agente della Polizia penitenziaria furono pronunciate in un momento di "stress", risulta manifestamente infondato perché nel sistema penale vigente gli "stati emotivi e passionali" non elidono l'imputabilità. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente