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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37320/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Bergamo, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/90 e condannato alla pena di anni uno, mesi, uno, giorni dieci di reclusione ed euro 1667,00 di multa.

A motivi di ricorso lamenta: inosservanza ed erronea applicazione degli artt.27, comma 1 e 3 Cost., 132 e 133 cod. pen. con riferimento all'eccessività della pena.

Il ricorso è inammissibile.

A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di merito, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche e reiterative delle doglianze già adeguatamente vagliate in sede di appello.

Il lieve discostamento della pena dal minimo edittale ha trovato puntuale giustificazione in sentenza, avendo il giudice posto in rilievo la qualità della sostanza stupefacente illecitamente detenuta, contenente un elevato grado di purezza, la negativa personalità dell'imputato, la non occasionalità della condotta.

Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142).

Del pari inammissibile è la doglìanza riguardante la mancata esclusione della ritenuta recidiva.

In tema di riconoscimento della recidiva la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità, evidenziando come il nuovo fatto reato per il quale è intervenuta condanna, riveli, alla luce dei precedenti annoverati dall'imputato, un'accresciuta pericolosità sociale.

Si tratta di motivazione in linea con il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcíanò), in base al quale sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene, sia quando esclude la rilevanza della recidiva.

Esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui al comma quinto dell'art. 99 cod. pen., il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n.192 del 5 giugno 2007).

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Bergamo, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/90 e condannato alla pena di anni uno, mesi, uno, giorni dieci di reclusione ed euro 1667,00 di multa. A motivi di ricorso lamenta: inosservanza ed erronea applicazione degli artt.27, comma 1 e 3 Cost., 132 e 133 cod. pen. con riferimento all'eccessività della pena. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di merito, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche e reiterative delle doglianze già adeguatamente vagliate in sede di appello. Il lieve discostamento della pena dal minimo edittale ha trovato puntuale giustificazione in sentenza, avendo il giudice posto in rilievo la qualità della sostanza stupefacente illecitamente detenuta, contenente un elevato grado di purezza, la negativa personalità dell'imputato, la non occasionalità della condotta. Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142). Del pari inammissibile è la doglìanza riguardante la mancata esclusione della ritenuta recidiva. In tema di riconoscimento della recidiva la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità, evidenziando come il nuovo fatto reato per il quale è intervenuta condanna, riveli, alla luce dei precedenti annoverati dall'imputato, un'accresciuta pericolosità sociale. Si tratta di motivazione in linea con il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcíanò), in base al quale sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene, sia quando esclude la rilevanza della recidiva. Esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui al comma quinto dell'art. 99 cod. pen., il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n.192 del 5 giugno 2007). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
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