Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03697/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] reiterano questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione; ritenuto, in particolare, che la Corte ha adeguatamente motivato il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza di significativi elementi di valutazione favorevole e che la particolare tenuità del fatto non è stata dedotta nell'atto d'appello e neanche in udienza, né in questa sede risultano addotti elementi di valutazione favorevoli di decisiva rilevanza; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] reiterano questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione; ritenuto, in particolare, che la Corte ha adeguatamente motivato il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza di significativi elementi di valutazione favorevole e che la particolare tenuità del fatto non è stata dedotta nell'atto d'appello e neanche in udienza, né in questa sede risultano addotti elementi di valutazione favorevoli di decisiva rilevanza; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2
Sentenza Cassazione n. 03697/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris