CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35338/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16354/25 Boi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla responsabilità per il reato contestato, e in particolare alla pretesa sussistenza dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., si limita a generiche doglianze, riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.là dove si da atto della mancanza di CuL,- idonea documentazione volta a dimostrare lo stato di necessità del ricorrente (v. p. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26