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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14039/2026

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sa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Amario-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C, [OSCURATO:PERSONA], RossiDomenico, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controComune di Avellino in persona del Sindaco pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli -sez. staccata di Salerno n. 5843/2022 depositata il 18/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3702/2023Numero sezionale 3581/2026Numero di raccolta generale 14039/2026Data pubblicazione 13/05/20261.Con ricorso del 01.06.2020 RUGGIERO Francesco, VIGGIANO Corrado,VIGGIANO Gabriella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] Diana e la soc. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., in qualità diobbligati in solido all’obbligazione tributaria, impugnavano innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Avellino gli avvisi di accertamentorelativi ad omesso versamento TOSAP per il periodo 13.07.2018-31.12.2018.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 37/2021depositata in data 12.01.2021 della [OSCURATO:PERSONA] diAvellino di parziale accoglimento del ricorso, con riconoscimento dellariduzione della tariffa al 50%, come previsto per il caso di occupazionirealizzate per l'esercizio di attività edilizia.2.

L’appello proposto dai contribuenti veniva accolto con compensazionedelle spese di lite.3.

Avverso la pronuncia n. 5843/2022 emessa dalla CommissioneTributaria Regionale della Campania – sezione staccata di Salernodepositata il giorno 18 agosto 2022, non notificata, l’[OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante p.t., proponeva ricorso per cassazione,affidato a tre motivi di ricorso.4.

I contribuenti resistevano in giudizio depositando controricorso,illustrato con successiva memoria.5.

Il Comune di Avellino è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia “nullità dellasentenza (art 360 c. 1 n° 4 in relazione all’art. 112 cpc ed all’art. 111Costituzione)” non avendo motivato i giudici regionali sulla eccepitainsussistenza di elementi comuni ai due procedimenti necessari perl’applicazione del giudicato.Numero registro generale 3702/2023Numero sezionale 3581/2026Numero di raccolta generale 14039/2026Data pubblicazione 13/05/20261.1.

Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta“Nullità della sentenza (art 360 c. 1 n° 4 in relazione all’art. 132 c. 2 n. 4cpc ed all’art. 111 Costituzione) per difetto di motivazione inidonea a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice in ordine agli elementi suiquali è stata fondata la identicità dei due giudizi ed il ritenuto giudicato”.1.2.

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente si duole della“Violazione falsa applicazione (360 n. 3) dei principi di diritto in tema dielementi costitutivi della cosa giudicata (art. 2909 cc e art.324 cpc) nonapplicabile nel caso particolare all’art. 49 c 1 lett. a) del Dlgs 507/93anche erroneamente interpretato”, avendo i giudici campani “applicatouna pregressa “interpretazione” dell’art. 49 ad una annualità diversa,prescindendo da ogni ulteriore considerazione”.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tutti i motivi di impugnazione possono esseretrattati congiuntamente afferendo in sostanza alla medesima doglianzaveicolata con il ricorso sebbene declinata con sfumature diverse.In buona sostanza, con il primo ed il secondo motivo, parte ricorrentelamenta che non sia stato correttamente applicato il giudicato esterno,non sussistendo identità della causa petendi e del petitum; in particolare,secondo la parte ricorrente, difetterebbe la coincidenza dell’oggetto deiprovvedimenti impugnati, “dal momento che nel caso che ci occupa siverte in ipotesi di avvisi di accertamento per omesso versamento, nelmentre la sentenza di cui si invoca il giudicato riguarda una meracomunicazione… che si limita fondamentalmente ad informarlodell’approvazione del nuovo Regolamento TOSAP e a rammentare i dati inpossesso dell’Ente impositore”.Con il terzo motivo si lamenta che l’operatività del vincolo determinatodall’efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 non può “costituire limitealla attività esegetica esercitata da un altro Giudice”.3.

In via preliminare, va disattesa la censura svolta dalla difesa dellaricorrente – in forza della quale il giudicato sarebbe inopponibile sul rilievoNumero registro generale 3702/2023Numero sezionale 3581/2026Numero di raccolta generale 14039/2026Data pubblicazione 13/05/2026della mancata partecipazione al giudizio dell’[OSCURATO:SOCIETA], rimastacontumace – dovendosi osservare che l’estensione degli effetti delgiudicato esterno non viene meno in ragione della scelta della parte,ritualmente evocata in giudizio (fatto pacifico nel caso di specie) di noncostituirsi.4.

Invero, in tema di giudicato esterno, questa Corte, già nella sentenza aSezioni Unite, n. 13916 del 16/06/2006 ha affermato il seguente principiodi diritto: "Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento almedesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenzapassata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazionegiuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative adun punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando lapremessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivodella sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato erisolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle chehanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo”.Questa Corte ha inoltre precisato che «tale principio non trova deroga incaso di situazioni giuridiche di durata, giacché anche in tal caso l'oggettodel giudicato è un unico rapporto e non gli effetti verificatisi nel corso delsuo svolgimento, e conseguentemente neppure il riferimento al principiodell'autonomia dei periodi d'imposta può consentire un'ulteriore disaminatra le medesime parti della qualificazione giuridica del rapporto stessocontenuta in una decisione della commissione tributaria passata ingiudicato».Si evidenzia quindi che la sentenza del giudice tributario con la quale siaccertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per undeterminato anno d'imposta fa stato con riferimento alle imposte dellostesso tipo dovute per gli anni successivi, solo per quanto attiene a queglielementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità diperiodi di imposta (ad es. le qualificazioni giuridiche preliminariNumero registro generale 3702/2023Numero sezionale 3581/2026Numero di raccolta generale 14039/2026Data pubblicazione 13/05/2026all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumano caratteretendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficaciavincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi supresupposti di fatto potenzialmente mutevoli (Cass. Civ., 20029/2011;Cass., 9 ottobre 2013, n. 22941 e Cass. n.4353/2017).Questa Corte ha ritenuto configurabile il giudicato esterno anche nelleipotesi di imposte periodiche, quando gli elementi considerati dalledecisioni passate in giudicato hanno carattere stabile o tendenzialmentepermanente, mentre non riguarda gli elementi variabili destinati amodificarsi nel tempo (Sez. 5, Sentenza n. 25516 del 10/10/2019, Rv.655438 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 5766 del 03/03/2021, Rv. 660691 –01).Va pertanto rilevato che nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, siapur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo acondizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspettipermanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass.,19/4/2023, n. 10430; Cass. n. 17223/2020).5.

Così delineata l’efficacia espansiva del giudicato esterno, la complessivadoglianza mossa alla sentenza impugnata si appalesa fondata, poiché ilCollegio regionale concentra la propria valutazione dell’effetto estensivodel giudicato esterno con riferimento esclusivamente all’applicazione deldiritto all’esenzione (“non v’è chi non veda come il riconoscimento deldiritto all’esenzione della TOSAP in relazione alla natura del fabbricatooggetto del giudizio (ai sensi dell’art. 49 lett. a del d.lgs. 507/93), sancitoin via ormai irretrattabile dalla citata sentenza trascorsa in cosa giudicatacostituisce un accertamento che non può non dispiegare i suoi effettianche alle annualità diverse da quella presa in esame nelle specificacontroversia, in quanto involge il presupposto stesso dell’imposizionetributaria”, cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).Numero registro generale 3702/2023Numero sezionale 3581/2026Numero di raccolta generale 14039/2026Data pubblicazione 13/05/2026Tuttavia, in sede di appello, la concessionaria aveva insistito che l’oggettodi contestazione di questo giudizio erano gli “avvisi di accertamentoTOSAP per omesso versamento”, laddove la sentenza n. 396/2020 di cui siinvoca l’effetto ultrattivo del giudicato aveva per oggetto l’impugnazione diuna comunicazione fatta al contribuente per informarlo delle variazionitariffarie conseguenti alla approvazione del [OSCURATO:PERSONA].Parte ricorrente ha dedotto che oggetto di discussione era rappresentatodal “presupposto impositivo dato dall’utilizzazione che il privato(Condominio) fa nel proprio esclusivo interesse di un suolo la cuioccupazione (contestata con gli avvisi di accertamento impugnati) erainiziata in via di mero fatto e in assenza di autorizzazione comunaleprevista dall’art. 39 del D. Lgs. 507/93, per poi essere legittimata dalComune con il provvedimento in sanatoria”, questione non rilevata equindi non trattata nella sentenza n. 396/2020.Ne consegue che deve essere accolto il ricorso con cassazione dellasentenza di merito e rinvio al giudice di secondo grado che sarà chiamatoad operare una valutazione sull’asserita diversità del petitum e della causapetendi della pretesa tributaria che non risulta affrontata nella sentenzaimpugnata, chiarendo quindi l’identità delle fattispecie esaminate sotto unprofilo fattuale onde invocare l’efficacia espansiva del giudicato.6.

Ed invero, anche il terzo motivo merita accoglimento, nella parte in cuicensura la sentenza dei giudici campani che incentrando l’apprezzamentodell’effetto estensivo del giudicato esclusivamente sul riconoscimento dellaesenzione ex art. 49 lett. a) legge n. 507 del 1993 hanno ritenuto diestendere una data interpretazione della norma testè citata, laddovel’attività esegetica delle disposizioni normative non può assumere naturavincolante per altro giudice con riferimento a diversa annualità, se non conriferimento a quegli elementi necessariamente comuni ai distinti periodid’imposta, che - si ribadisce - non sono stati oggetto di adeguatavalutazione dai giudici campani.Numero registro generale 3702/2023Numero sezionale 3581/2026Numero di raccolta generale 14039/2026Data pubblicazione 13/05/20267.

Va quindi accolta la presente impugnazione con cassazione dellasentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria dellaCampania in diversa composizione che dovrà pronunciarsi anche sullaregolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di II grado della Campania che in diversacomposizione dovrà decidere anche sulle spese di questo giudizio dicassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Amario-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C, [OSCURATO:PERSONA], RossiDomenico, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controComune di Avellino in persona del Sindaco pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli -sez. staccata di Salerno n. 5843/2022 depositata il 18/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3702/2023Numero sezionale 3581/2026Numero di raccolta generale 14039/2026Data pubblicazione 13/05/20261.Con ricorso del 01.06.2020 RUGGIERO Francesco, VIGGIANO Corrado,VIGGIANO Gabriella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] Diana e la soc. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., in qualità diobbligati in solido all’obbligazione tributaria, impugnavano innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Avellino gli avvisi di accertamentorelativi ad omesso versamento TOSAP per il periodo 13.07.2018-31.12.2018.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 37/2021depositata in data 12.01.2021 della [OSCURATO:PERSONA] diAvellino di parziale accoglimento del ricorso, con riconoscimento dellariduzione della tariffa al 50%, come previsto per il caso di occupazionirealizzate per l'esercizio di attività edilizia.2. L’appello proposto dai contribuenti veniva accolto con compensazionedelle spese di lite.3. Avverso la pronuncia n. 5843/2022 emessa dalla CommissioneTributaria Regionale della Campania – sezione staccata di Salernodepositata il giorno 18 agosto 2022, non notificata, l’[OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante p.t., proponeva ricorso per cassazione,affidato a tre motivi di ricorso.4. I contribuenti resistevano in giudizio depositando controricorso,illustrato con successiva memoria.5. Il Comune di Avellino è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia “nullità dellasentenza (art 360 c. 1 n° 4 in relazione all’art. 112 cpc ed all’art. 111Costituzione)” non avendo motivato i giudici regionali sulla eccepitainsussistenza di elementi comuni ai due procedimenti necessari perl’applicazione del giudicato.Numero registro generale 3702/2023Numero sezionale 3581/2026Numero di raccolta generale 14039/2026Data pubblicazione 13/05/20261.1. Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta“Nullità della sentenza (art 360 c. 1 n° 4 in relazione all’art. 132 c. 2 n. 4cpc ed all’art. 111 Costituzione) per difetto di motivazione inidonea a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice in ordine agli elementi suiquali è stata fondata la identicità dei due giudizi ed il ritenuto giudicato”.1.2. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente si duole della“Violazione falsa applicazione (360 n. 3) dei principi di diritto in tema dielementi costitutivi della cosa giudicata (art. 2909 cc e art.324 cpc) nonapplicabile nel caso particolare all’art. 49 c 1 lett. a) del Dlgs 507/93anche erroneamente interpretato”, avendo i giudici campani “applicatouna pregressa “interpretazione” dell’art. 49 ad una annualità diversa,prescindendo da ogni ulteriore considerazione”.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tutti i motivi di impugnazione possono esseretrattati congiuntamente afferendo in sostanza alla medesima doglianzaveicolata con il ricorso sebbene declinata con sfumature diverse.In buona sostanza, con il primo ed il secondo motivo, parte ricorrentelamenta che non sia stato correttamente applicato il giudicato esterno,non sussistendo identità della causa petendi e del petitum; in particolare,secondo la parte ricorrente, difetterebbe la coincidenza dell’oggetto deiprovvedimenti impugnati, “dal momento che nel caso che ci occupa siverte in ipotesi di avvisi di accertamento per omesso versamento, nelmentre la sentenza di cui si invoca il giudicato riguarda una meracomunicazione… che si limita fondamentalmente ad informarlodell’approvazione del nuovo Regolamento TOSAP e a rammentare i dati inpossesso dell’Ente impositore”.Con il terzo motivo si lamenta che l’operatività del vincolo determinatodall’efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 non può “costituire limitealla attività esegetica esercitata da un altro Giudice”.3. In via preliminare, va disattesa la censura svolta dalla difesa dellaricorrente – in forza della quale il giudicato sarebbe inopponibile sul rilievoNumero registro generale 3702/2023Numero sezionale 3581/2026Numero di raccolta generale 14039/2026Data pubblicazione 13/05/2026della mancata partecipazione al giudizio dell’[OSCURATO:SOCIETA], rimastacontumace – dovendosi osservare che l’estensione degli effetti delgiudicato esterno non viene meno in ragione della scelta della parte,ritualmente evocata in giudizio (fatto pacifico nel caso di specie) di noncostituirsi.4. Invero, in tema di giudicato esterno, questa Corte, già nella sentenza aSezioni Unite, n. 13916 del 16/06/2006 ha affermato il seguente principiodi diritto: "Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento almedesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenzapassata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazionegiuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative adun punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando lapremessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivodella sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato erisolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle chehanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo”.Questa Corte ha inoltre precisato che «tale principio non trova deroga incaso di situazioni giuridiche di durata, giacché anche in tal caso l'oggettodel giudicato è un unico rapporto e non gli effetti verificatisi nel corso delsuo svolgimento, e conseguentemente neppure il riferimento al principiodell'autonomia dei periodi d'imposta può consentire un'ulteriore disaminatra le medesime parti della qualificazione giuridica del rapporto stessocontenuta in una decisione della commissione tributaria passata ingiudicato».Si evidenzia quindi che la sentenza del giudice tributario con la quale siaccertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per undeterminato anno d'imposta fa stato con riferimento alle imposte dellostesso tipo dovute per gli anni successivi, solo per quanto attiene a queglielementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità diperiodi di imposta (ad es. le qualificazioni giuridiche preliminariNumero registro generale 3702/2023Numero sezionale 3581/2026Numero di raccolta generale 14039/2026Data pubblicazione 13/05/2026all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumano caratteretendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficaciavincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi supresupposti di fatto potenzialmente mutevoli (Cass. Civ., 20029/2011;Cass., 9 ottobre 2013, n. 22941 e Cass. n.4353/2017).Questa Corte ha ritenuto configurabile il giudicato esterno anche nelleipotesi di imposte periodiche, quando gli elementi considerati dalledecisioni passate in giudicato hanno carattere stabile o tendenzialmentepermanente, mentre non riguarda gli elementi variabili destinati amodificarsi nel tempo (Sez. 5, Sentenza n. 25516 del 10/10/2019, Rv.655438 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 5766 del 03/03/2021, Rv. 660691 –01).Va pertanto rilevato che nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, siapur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo acondizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspettipermanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass.,19/4/2023, n. 10430; Cass. n. 17223/2020).5. Così delineata l’efficacia espansiva del giudicato esterno, la complessivadoglianza mossa alla sentenza impugnata si appalesa fondata, poiché ilCollegio regionale concentra la propria valutazione dell’effetto estensivodel giudicato esterno con riferimento esclusivamente all’applicazione deldiritto all’esenzione (“non v’è chi non veda come il riconoscimento deldiritto all’esenzione della TOSAP in relazione alla natura del fabbricatooggetto del giudizio (ai sensi dell’art. 49 lett. a del d.lgs. 507/93), sancitoin via ormai irretrattabile dalla citata sentenza trascorsa in cosa giudicatacostituisce un accertamento che non può non dispiegare i suoi effettianche alle annualità diverse da quella presa in esame nelle specificacontroversia, in quanto involge il presupposto stesso dell’imposizionetributaria”, cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).Numero registro generale 3702/2023Numero sezionale 3581/2026Numero di raccolta generale 14039/2026Data pubblicazione 13/05/2026Tuttavia, in sede di appello, la concessionaria aveva insistito che l’oggettodi contestazione di questo giudizio erano gli “avvisi di accertamentoTOSAP per omesso versamento”, laddove la sentenza n. 396/2020 di cui siinvoca l’effetto ultrattivo del giudicato aveva per oggetto l’impugnazione diuna comunicazione fatta al contribuente per informarlo delle variazionitariffarie conseguenti alla approvazione del [OSCURATO:PERSONA].Parte ricorrente ha dedotto che oggetto di discussione era rappresentatodal “presupposto impositivo dato dall’utilizzazione che il privato(Condominio) fa nel proprio esclusivo interesse di un suolo la cuioccupazione (contestata con gli avvisi di accertamento impugnati) erainiziata in via di mero fatto e in assenza di autorizzazione comunaleprevista dall’art. 39 del D. Lgs. 507/93, per poi essere legittimata dalComune con il provvedimento in sanatoria”, questione non rilevata equindi non trattata nella sentenza n. 396/2020.Ne consegue che deve essere accolto il ricorso con cassazione dellasentenza di merito e rinvio al giudice di secondo grado che sarà chiamatoad operare una valutazione sull’asserita diversità del petitum e della causapetendi della pretesa tributaria che non risulta affrontata nella sentenzaimpugnata, chiarendo quindi l’identità delle fattispecie esaminate sotto unprofilo fattuale onde invocare l’efficacia espansiva del giudicato.6. Ed invero, anche il terzo motivo merita accoglimento, nella parte in cuicensura la sentenza dei giudici campani che incentrando l’apprezzamentodell’effetto estensivo del giudicato esclusivamente sul riconoscimento dellaesenzione ex art. 49 lett. a) legge n. 507 del 1993 hanno ritenuto diestendere una data interpretazione della norma testè citata, laddovel’attività esegetica delle disposizioni normative non può assumere naturavincolante per altro giudice con riferimento a diversa annualità, se non conriferimento a quegli elementi necessariamente comuni ai distinti periodid’imposta, che - si ribadisce - non sono stati oggetto di adeguatavalutazione dai giudici campani.Numero registro generale 3702/2023Numero sezionale 3581/2026Numero di raccolta generale 14039/2026Data pubblicazione 13/05/20267. Va quindi accolta la presente impugnazione con cassazione dellasentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria dellaCampania in diversa composizione che dovrà pronunciarsi anche sullaregolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di II grado della Campania che in diversacomposizione dovrà decidere anche sulle spese di questo giudizio dicassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il Presidente
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