CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 29569/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17561/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GELA n. 454/2021 pubblicata il 24/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Avverso sentenza di rigetto dell’opposizione al decreto emesso dal Tribunale di Gela, all’esito di procedimento ex art.445 bis comma sesto cod. proc. civ volto alla declaratoria di insussistenza del requisito sanitario ex art.13 legge n.118/1971, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi ai quali I.N.P.S. resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art.195 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360 comma primo n.4 cod. proc. civ.; la ricorrente assume di non aver potuto presentare alcuna osservazione alla bozza di CTU, non avendola mai ricevuta; secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia (da ultimo, Cass.14/06/2025 n. 15953 ); ciò premesso, il motivo è inammissibile perché la parte ricorrente non ha in alcun modo dedotto di aver eccepito tale vizio nella prima difesa utile successiva, non avendo nemmeno descrittola scansione temporale del procedimento nelle sue fasi essenziali; con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la «nullità della sentenza in quanto riferita a soggetto sconosciuto»; il motivo è inammissibile perché non viene prospettata alcuna violazione di legge, ma unicamente una difformità tra la intestazione e il dispositivo della sentenza impugnata, soggetta al procedimento di correzione dell’errore materiale; il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1