CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 17785/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che DELL'ANNA Giuseppe ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lecce ha recepito l'accordo delle parti su una pena per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie (in Veglie, 29/5/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotti inosservanza di legge processuale e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id nte [OSCURATO:PERSONA] DEPOSaTATA 2,,,F_:_9.1/\ IN —6 IXfk: 2024