CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 24487/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 22938/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic . presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappres. della Studio P.S.R. di [OSCURATO:PERSONA] C.s.n.c.; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale sociodella P.S.R. e della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. -ricorrenti- -contro- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliati presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappres. e difende unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-resistenti- avverso l’ordinanza n.22622/22della Corte di Cassazione , depositat a il 6/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappres. della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio della P.S.R. e della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], socio della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., chiedonola correzione dell’errore materiale che sarebbe contenuto nel dispositivo dell’ ordinanza di cassazione pubblicata il 19.7.22 che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto , nei loro confronti, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando i ricorrenti al pagamento de lle spese a favore della parte controricorrente. Gli istanti assum ono che , sebbe ne nell’intestazione dell’ordina nza impugnata siano riportati diversi controricorrenti, costituitisi con due distinticontroricorsi, nella parte motiva è indicata la costituzione del solo controricorrente [OSCURATO:PERSONA], mentre nel dispositivo è contenuta la condanna al pagamento delle spese del giudizio a favore della “parte controricorrente”; pertanto, chiedono la correzione dell’errore materiale individuato nella motiva zione della suddetta ordinanza, nella parte in cui non è riportata la loro costituzione quale parte controricorrente, e nel dispositivo nella parte nella quale la condanna alle spese non è stata estesa a favoredella stessa parte . Gussoni e Zoli resistono con memoria, assumendo che la liquidazione disposta a favore della parte controricorrente debba intendersi quale liquidazione cumulativa a favore di tutti i controricorrenti (sebbene costituiti con due distinti atti). [OSCURATO:PERSONA] L’istanza di correzione di errore materiale è fondata. Invero, nell’ordinanza impugnata sono indicate entrambe le parti controricorrenti, costituite con due distinti atti: l’uno depositato da [OSCURATO:PERSONA], e l’altro depositato da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappres. della Studio P.S.R. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio della P.S.R. e della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., e [OSCURATO:PERSONA], sociodella cessata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. Ora, in motivazione è scritto erroneamente che resisteva con controricorso il solo [OSCURATO:PERSONA], mentre, quale parteunica, si erano costituiti con distinto controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappres. della Studio P.S.R. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio della P.S.R. e della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., e [OSCURATO:PERSONA], socio della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.; nel dispositivo, invece, sono state liquidate le spese del giudizio di legittimità al cui pagamento gli istanti sono stati condannati in favore della “parte controricorrente”, anziché a favore di ciascuna parte controricorrente, trattandosi di distinte parti processuali vittoriose nei confronti dei ricorrenti, data la pronuncia d’inammissibilità del relativo ricorso in cassazione. E’ evidente che entrambi i segnalati errori costituiscano errori materiali, nel senso di svista, ovvero lapsus calami, tenuto altresì conto che nell’intestazione dell’ordinanza impugnata sono state correttamente indicate entrambe le parti controricorrenti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone la correzione degli errori materiali contenuti nell’ordinanza n. n.22622/22 della Corte di Cassazione, depositata il 19 / 7 /2022, nel senso che: laddove in motivazione, alla pagina 5, è scritto “ resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso”, debba leggersi ed intendersi “resistono [OSCURATO:PERSONA] e, con distinto controricorso, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappres. della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio della P.S.R. e della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA],socio della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.”; laddove, nel dispositivo, è scritto “La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva e accessori di legge”, debba leggersi ed intendersi “La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] i e distinta parte costituita: da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappres. della Studio P.S.R. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio della P.S.R. e della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA],socio della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.”- delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva