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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06042/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 27 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste, pronunciata il 25 settembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di cui all'art. 642 cod. pen., ha riqualificato la recidiva reiterata contestata in recidiva semplice e ha concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, rideterminando, per l'effetto, la pena inflitta e confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il ricorso, con cui si censura genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla omessa valutazione delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto non indica le ragioni di diritto e i dati di fatto che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 27 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste, pronunciata il 25 settembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di cui all'art. 642 cod. pen., ha riqualificato la recidiva reiterata contestata in recidiva semplice e ha concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, rideterminando, per l'effetto, la pena inflitta e confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla omessa valutazione delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto non indica le ragioni di diritto e i dati di fatto che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06042/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris