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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 33953/2022

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3953- 22 REPUBBLICA ITALIANA :n nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Ccmodsta da Luca - Presidente - Sent. n. sez. [OSCURATO:PERSONA] PU — [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34126/2021 [OSCURATO:PERSONA] semplificata - Relatore - ha bn -il dato ia seguente SENTENZA sui :;co -sn nrcnosn [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], a o.tersc sentenza in data 25/01/2021 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, i: provvedimento impugnato e il ricorso; udita ie svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; led:a ia MernOha de: Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genera!e; iuici G•croano; che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dela s.:eriterza rnpugnata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti gerche [OSCURATO:PERSONA]-0 1: Con sentenza in data 25 gennaio 2021 la Corte di appello di Brescia, in parziale della sentenza in data 21 luglio 2020 del Tribunale di Bergamo, ridip-ild :a pena inflitta aiVimputato per il reato dell'art. 73, commi 1 e 4; d.P.R. n. 309 dei 1990.

2. 2cri un unico motivo di ricorso l'imputato lamenta il diniego delle altenuariti genericThe e la pena eccessiva. [OSCURATO:PERSONA] 31 è wondato.

C.,,iudici di merito hanno accertato che l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato, insieme a un concorrente.

La perquisizione personale ha dato esito positivo per ia detenzione di un panetto di 100 grammi di cocaina, della somma O: 40 euro in contanti e di un telefono cellulare.

La perquisizione domiciliare na dato esito positivo per 1a detenzione di 16 grammi circa di marijuana e di 120 euro.

A differenza di quanto dedotto dalla difesa, la Corte territoriale ha reso una motivazione immune da censure sia in relazione al diniego delle attenuanti generiche sia in merito al dscostamento della pena dal minimo edittale.

Infatti; in ordine ai primo profilo, ha ritenuto la confessione strumentale a copnre cognato concorrente nel reato.

E' ben vero che i Giudici non hanno esaminato gli atri elementi dedotti in favore, e cioè il contesto sociale di disagio economico e ;'impossibilità di reperire idoneo lavoro a causa della pandemia, ciò nondimeno si desume dai ragionamento nel suo complesso che l'imputato non poteva godere di un trattamento sanzionatorio più mite, in ragione della più intensa attività di spaccio di cocaina e del rilevante grado d'inserimento nel settore stessi argomenti sono stati correttamente utilizzati dai Giudici per modulare a pena e giustificare il discostamento dal minimo edittale.

Pertanto, la motivazione è da ritenersi adeguata anche rispetto al secondo profilo.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta i: ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

COSÌ deciso, l'8 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3953- 22 REPUBBLICA ITALIANA :n nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Ccmodsta da Luca - Presidente - Sent. n. sez. [OSCURATO:PERSONA] PU — [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34126/2021 [OSCURATO:PERSONA] semplificata - Relatore - ha bn -il dato ia seguente SENTENZA sui :;co -sn nrcnosn [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], a o.tersc sentenza in data 25/01/2021 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, i: provvedimento impugnato e il ricorso; udita ie svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; led:a ia MernOha de: Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genera!e; iuici G•croano; che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dela s.:eriterza rnpugnata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti gerche [OSCURATO:PERSONA]-0 1: Con sentenza in data 25 gennaio 2021 la Corte di appello di Brescia, in parziale della sentenza in data 21 luglio 2020 del Tribunale di Bergamo, ridip-ild :a pena inflitta aiVimputato per il reato dell'art. 73, commi 1 e 4; d.P.R. n. 309 dei 1990. 2. 2cri un unico motivo di ricorso l'imputato lamenta il diniego delle altenuariti genericThe e la pena eccessiva. [OSCURATO:PERSONA] 31 è wondato. C.,,iudici di merito hanno accertato che l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato, insieme a un concorrente. La perquisizione personale ha dato esito positivo per ia detenzione di un panetto di 100 grammi di cocaina, della somma O: 40 euro in contanti e di un telefono cellulare. La perquisizione domiciliare na dato esito positivo per 1a detenzione di 16 grammi circa di marijuana e di 120 euro. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, la Corte territoriale ha reso una motivazione immune da censure sia in relazione al diniego delle attenuanti generiche sia in merito al dscostamento della pena dal minimo edittale. Infatti; in ordine ai primo profilo, ha ritenuto la confessione strumentale a copnre cognato concorrente nel reato. E' ben vero che i Giudici non hanno esaminato gli atri elementi dedotti in favore, e cioè il contesto sociale di disagio economico e ;'impossibilità di reperire idoneo lavoro a causa della pandemia, ciò nondimeno si desume dai ragionamento nel suo complesso che l'imputato non poteva godere di un trattamento sanzionatorio più mite, in ragione della più intensa attività di spaccio di cocaina e del rilevante grado d'inserimento nel settore stessi argomenti sono stati correttamente utilizzati dai Giudici per modulare a pena e giustificare il discostamento dal minimo edittale. Pertanto, la motivazione è da ritenersi adeguata anche rispetto al secondo profilo. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta i: ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. COSÌ deciso, l'8 marzo
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