CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 28737/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 9/12/2021, che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP dello stesso tribunale di un'area, composta da terreno e fabbricati, gestita dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dei rifiuti ivi presenti, in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 256 lett. a) e b) d.Ig. n. 152 del 2006 e 648-bis cod. pen. Al riguardo, deduce: 1. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Il provvedimento impugnato, dopo avere delimitato l'ambito cognitivo ad esso demandato "alla verifica della legittimità dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura e della correttezza del perseguimento degli obiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa", era poi entrato nel merito della vicenda mediante una piena cognitio circa il fondamento dell'accusa, facendo proprio il contenuto dell'atto (la CNR) che ne costituiva il cardine, in tal guisa eludendo il confronto con le specifiche doglianze difensive. Inoltre, altro profilo di contraddittorietà era ravvisabile nel fatto che il Tribunale, in un primo momento, riconosce come l'indagato non fosse coinvolto nell'attività illecita, considerato che "intento allo smontaggio delle automobili era il coindagato", e, in un secondo, invece, sostiene apoditticamente che fosse consapevole delle attività che avvenivano presso l'autodemolizione, in quanto le avallava, traendone un elemento di conferma dalla presenza all'interno del capannone. Ricavare l'ipotesi concorsuale da una condotta di "avallo" si pone in contrasto con i canoni richiesti dall'art. 110 cod. pen. e costituisce un'asserzione palesemente illogica considerata la vastità dell'area in questione. Inoltre, il Tribunale aveva disatteso un dato decisivo ai fini della valutazione del fumus del reato ambientale ascritto in via provvisoria, costituito della possibilità per l'impresa dell'indagato di commercializzare parti di auto usate, come risultante dalla visura camerale già in atti. 2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 10/05/2022, ritenendo manifestamente infondati i motivi dedotti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. La difesa del ricorrente, con nota di replica alle conclusioni del P.G., ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sotto differenti profili. 1.1. Anzitutto, poiché il ricorrente denuncia vizi della motivazione del provvedimento impugnato, vuoi sotto il profilo della contraddittorietà, vuoi sotto quello della manifesta illogicità, non consentiti in questa sede, essendo il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., ammesso solo per violazione di legge. 1.2. Nessuna illegittimità, poi, si ricava in punto di valutazione del fumus delicti, avendo l'ordinanza impugnata fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato, alla luce della situazione di fatto accertata (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Rv. 273069, Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Rv. 258279). Nel caso di specie, il giudice della cautela risulta avere coerentemente effettuato tale valutazione alla stregua degli elementi di fatto raccolti dai verbalizzanti, valorizzando il dato, certamente significativo, della presenza dell'indagato presso il capannone, sede operativa dell'autodemolizione, al momento del compimento delle operazioni di riciclaggio. Inoltre, si è al contempo evidenziato come presso l'autodemolizione venivano rinvenute parti di autoveicoli di pertinenza di altre autovetture di provenienza illecita. L'ipotesi concorsuale in riciclaggio - lungi dal fondarsi su un mero elemento di posizione, quale quello legato alla carica rivestita — risulta essere stata ricavata dalla combinazione logico-fattuale di elementi convergenti e pregnanti, in quanto il compimento delle operazioni, peraltro utilizzando per il carico mezzi visibili, avveniva in luogo ove vi erano anche altre parti di autoveicoli di provenienza delittuosa, così escludendosi, anche in relazione alla indicata coincidenza temporale tra il compimento dell'azione illecita e la presenza dell'indagato, qualunque mera occasionalità del gesto. Con la conseguenza che l'aver consentito a terzi lo svolgimento di tale attività in loco, alla luce degli ulteriori elementi di fatto declinati dall'ordinanza impugnata, non solo risulta idonea ad agevolare le operazioni illecite dei complici, ma anche a rivelare una previa intesa tra i correi, trattandosi di contributi di tipo materiale e morale aventi pieno rilievo sul piano concorsuale.1.2. Di conseguenza, la possibilità per la ditta del ricorrente di commercializzare parti di auto usate - contingenza idonea a giustificare la presenza di veicoli fuori uso ovvero parti di essi sull'area di attività della società quale dato decisivo ai fini della valutazione del fumus del reato ambientale - non assume rilievo decisivo ai fini dell'esclusione del vincolo reale e della sua insistenza sul bene, avendo il giudice del merito rimarcato come il sequestro del capannone sia stato disposto al fine di impedire la prosecuzione non soltanto dello stoccaggio dei rifiuti, ma anche dell'attività di riciclaggio delle autovetture, ragione che rende l'atto ablatorio proporzionato rispetto alle finalità perseguite. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.