CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01868/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5780/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avversola SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA n.4015/2019 depositata i l 24/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia (hinc: CTR), con la sentenza n. 4015/2019 depositata in data 24/06/2019, ha accolto l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e ha respinto l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].BA International di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ( hinc: i contribuenti) contro la sentenza n. 663/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta aveva accolto parzialmente il ricorso dei contribuenti contro l’avviso di accertamento con cui veniva contestata l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. In particolare, il giudice di primo grado – riuniti i ricorsi presentati dai contribuenti contro il medesimo avviso di accertamento -aveva confermato la legittimità dell’atto impositivo impugnato limitatamente al disconoscimento della fattura n. 208 del 14/03/2006. 2. La CTR – premesso che dalla documentazione in atti emergeva che la società contribuente aveva ottenuto delle provvidenze pubbliche per la realizzazione di un impianto di produzione di videogiochi e mobili per videogiochi e che la Guardia di Finanza, incrociando le fatture emesse dalle società appaltatrici dei lavori, aveva riscontrato maggiori costi, considerato che al momento dell’emissione delle fatture non erano stati completati i lavori del capannone in cui avrebbero dovuto essere collocati i beni venduti – ha ritenuto fondato l’appello principale. 2.1. La CTRha evidenziato che il giudice di primo grado, accogliendo parzialmente il ricorso del contribuente , aveva fondato la propria decisione su un’errata valutazione dei fatti, essendo emerso, con riferimento alla fattura emessa da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione alla manifestazione Enada primavere 2006, che a tale manifestazione non aveva partecipato la Co.ba. International, ma una diversa società ([OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), alla quale era riferito il bonifico di pagamento e la consegna degli accrediti di ingresso. 2.2. Con riferimento all’appello incidentale, ai fini del presente giudizio,è sufficiente richiamare, in sintesi, i seguenti profili: - infondatezza del motivo incentrato sulla violazione degli artt. 7 legge n. 212 del 2000 e dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, essendo stato chiarito che non è necessario allegare il processo verbale – già portato a conoscenza del contribuente – all’avviso di accertamento; - infondatezza del motivo di appello con il quale è stato eccepito il difetto di prova con riguardo all’effettiva dimostrazione che le fatture si riferissero a operazioni fittizie, con la conseguente infondatezza dell’avviso impugnato. In particolare, ad avviso della CTR– a fronte della contestazione dei verificatori secondo cui il giro delle fatture oggetto di verifica era esclusivamente finalizzato a giustificare le provvidenze finanziarie ricevute o da ricevere - non ha alcun valore la consulenza tecnica riguardante lo stato del capannone sede dello stabilimento nel 2012, posto che i fatti oggetto di contestazione sono anteriori a tale annualità. Peraltro, a fronte della prova dell’amministrazione del carattere inesistente dell’operazione realizzata, spetta al contribuente provare di non aver avuto consapevolezza della sua falsità. 3. Contro la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso in cassazione con quattro motivi e hanno, poi, depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è statadenunciata, quale error in procedendoin relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., art. 118 d. att. cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ.) 1.1. Con tale motivo viene censurata la motivazione della sentenza impugnata, ad avviso dei ricorrenti, del tutto apparente in ordine al difetto di prova del carattere effettivo delle operazioni da parte dei contribuenti. La CTR si è, infatti, limitata ad affermare che l’amministrazione finanziaria aveva adeguatamente provato la fondatezza della propria pretesa, mentre nessuna prova era stata fornita dalla controparte. Il giudice di seconde cure avrebbe, invece, dovuto indicare quali fossero gli elementi forniti dall’amministrazione in ordine al carattere fittizio delle operazioni e quali le ragioni per cui la copiosa documentazione della società contribuente non potesse essere considerataidonea a supportare l’onere probatorio richiesto. 2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, seconda parte, legge n. 212 del 2000 e dell’art. 42, comma 2, seconda parte, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. –Error in procedendo – Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per non aver fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la motivazione dell’avviso di accertamento può richiamare, per relationem, un altro atto a condizione che sia a conoscenza del contribuente o che ne sia riprodotto il contenuto essenziale. Nel caso di specie i ricorrenti aveva rilevato che il PVC – richiamato nell’avviso di accertamento impugnato – non era stato portato a conoscenza della società e dei soci, inquanto consegnato all’amministratore giudiziario e non al legale rappresentante o ai soci. Difatti, la nomina dell’amministratore giudiziario non determina l’automatica decadenza dell’amministratore assembleare, con la conseguenza che solo la consegna a quest’ultimo del PVC conclusivo della verifica fiscale poteva integrare quella conoscenza dell’atto tale da esonerare l’ufficio dalla sua allegazione all’atto impositivo impugnato. 3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972. 3.1. I ricorrenti rilevano che, nell’ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria contesti l’uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti deve fornire elementi probatori del fatto che l’operazione fatturata non è reale. Nella specie l’ufficio non ha fornito alcun elemento, neppure indiziario, da cui evincere che le fatture fossero afferenti a operazioni inesistenti. Non può assurgere a valido elemento di prova il sospetto dei verificatori che il giro delle fatture in questione fosse esclusivamen te finalizzato a giustificare le provvidenze finanziarie già ricevute o ancora da ricevere. La CTR, al contrario, ha ritenuto che i ricorrenti non avrebbero fornito la prova contraria, non tenendo conto della copiosa documentazione relativa alla registrazione delle fatture, al loro pagamento e al documento attestante la conservazione. La perizia di stima redatta nel 2012 è stata ritenuta inutile. Era stata prodotta anche una perizia del 2009, con il computo metrico estimativo e i rilievi fotografici, il contratto di vendita con riserva di proprietà del giorno 11/03/2006 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto la vendita di una linea di apparecchi da intrattenimento e il DDT emesso da [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Con il quarto motivo è stato denunciato, quale error in procedendoai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. 4.1. Con tale motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata per aver rigettato l’appello incidentale dei contribuenti, senza porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti (art. 115 cod. proc. civ.). 5. Passando all’esame del ricorso il secondo motivo è fondato, con il conseguente assorbimento degli altri motivi. 5.1. La sentenza impugnata sul punto si è, infatti, limitata a ri- chiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è ne- cessaria l’allegazione all’avviso di accertamento del processo verbale di constatazione che sia già stato portato a conoscenza del contri- buente (Cass., 06/10/2011, n. 20539). Nel caso di specie, tuttavia, era proprio la conoscenza dell’atto richiamato (i.e. il PVC) nell’atto impositivo impugnato a venire in rilievo, dal momento che i contri- buenti lamentavano che il PVC fosse stato consegnato all’ammini- stratore giudiziario, senza che la nomina di quest’ultimo determi- nasse la decadenza dell’organo assembleare. La controricorrente (v. pag. 7 del controricorso) sul punto si è limitata a ribattere che la consegna del PVC fosse stata fatta al rappresentante e incaricato della società, prima della notifica dell’avviso di accertamentoe che lo stesso PVC fosse stato «depositato in allegato alla costituzione in giudizio di primo grado innanzi alla [OSCURATO:PERSONA]- ciale RGR 363/2013 da parte della “CO.BA. [OSCURATO:PERSONA]”». In tal modo, da un lato, risulta confermato che il PVC non fosse allegato all’avviso di accertamento e, dall’altro lato, non risulta ese- guita da parte del giudice di seconde cure alcuna verifica in ordine all’effettiva esistenza di poteri di rappresentanza in capo al conse- gnatario del PVC, né in ordine al fatto se la nomina dell’amministra- tore giudiziario avesse o meno determinato la decadenza dell’organo amministrativo o la sua sostituzione nel compimento di attività ge- storie relative agli atti impositivi emessi dall’amministrazione finan- ziaria. Non è stata fatta neppure una verifica in ordine al fatto se – come sostenuto dalla controricorrente – l’atto fosse stato effettivamente conosciuto dagli odierni ricorrenti ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, o agevolmente conoscibile – secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte - con l’ordinaria diligenza (v. Cass., 28/07/2022, n. 23696; Cass., 06/09/2025, n. 24664), né se l’atto impositivo impugnato riproducesse o meno i contenuti essenziali del PVC. Non è stata, quindi, fatta una corretta applicazione dei principi della giurisprudenza richiamata dalla stessa CTR nella sentenza impugnata, dal momento che la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società per essere conforme all’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 impone che sia proprio chi riveste la qualifica di legale rappresentante ad aver avuto conoscenza dei contenuti dell’atto richiamato, in modo tale da spiegare adeguatamente le difese della società; il che si riverbera sulla posizione dei soci. È pertanto necessaria una nuova verifica da parte del giudice del rinvio sui profili appena evidenziati. 6. Alla luce di quanto sin qui argomentatodeve essere accolto il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione , con il conseguente assorbimento degli altri motivi. 6.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del pre- sente giudizio. P.Q.M la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazionee dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazio