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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 45342/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 20/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte pervenute in Cancelleria il 19/09/2023 ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse di Gaudiano, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 8/03/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche ed esclusa la recidiva contestata, dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 12, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo A) e 476, 479 cod. pen., per avere concorso, insieme alla moglie [OSCURATO:PERSONA], svolgendo il ruolo di mediatore, nell'attività organizzata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], consistente nel reperire cittadini italiani disposti a celebrare, dietro compenso, matrimoni simulati con cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea al fine di far conseguire loro il titolo di soggiorno in Italia,

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi 13) e 14).

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che il Giudice di appello non abbia risposto ai motivi di impugnazione, limitandosi a un mero rinvio al contenuto della pronuncia di primo grado.

Secondo le due sentenze di merito, la responsabilità dell'imputato sarebbe stata fondata su talune conversazioni intercettate, in realtà riconducibili a una sola, identificata dal progressivo n. 5164 del 30/08/2016, RIT 895/16, che si sarebbe svolta tra [OSCURATO:PERSONA] alias Bruno e [OSCURATO:PERSONA].

E benché manchi la prova che il soggetto loquente nella citata conversazione fosse proprio Gaudiano, i Giudici di merito avrebbero ritenuto dimostrata la relativa identificazione, senza però compiere alcun accertamento tecnico.

In ogni caso, il contenuto della conversazione sarebbe neutro e non corrispondente a quanto ritenuto dalle due sentenze di merito, secondo cui i loquenti farebbero riferimento a due persone che sarebbero dovute andare in Marocco dietro un compenso di 4.500 euro e l'uomo identificato in Gaudiano avrebbe chiesto al suo interlocutore, identificato in Boughazi, a quanto sarebbe ammontato il suo compenso.

In realtà, nella conversazione intercettata, i due interlocutori mai farebbero riferimento al Marocco né al matrimonio, che, peraltro, si sarebbe svolto in Foggia il 7/11/2016 e non nel Paese africano; né comparirebbe nella conversazione il nome dei nubendi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aniello.

Dunque, la conversazione telefonica sarebbe suscettibile di interpretazione alternativa rispetto a quella offerta dagli inquirenti; mentre nelle altre conversazioni intercettate mai comparirebbe il nome di Gaudiano, né vi sarebbero riferimenti a quest'ultimo da parte degli interlocutori.

Inoltre, la Difesa avrebbe documentato che Hanafi, nell'agosto 2016, si trovava già sul territorio nazionale, sicché dovrebbe escludersi l'elemento oggettivo del reato contestato, attesa l'impossibilità di favorire l'ingresso nel territorio italiano di un soggetto che vi sia già entrato regolarmente.

Quanto al reato contestato al capo 14)„ nelle intercettazioni indicate mai si alluderebbe a documenti ideologicamente falsi da produrre al consolato, solo genericamente indicato, senza specificare di quale si trattasse. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Giova premettere che ricorre, nel caso di specie, un'ipotesi di c.d. doppia conforme.

Ne consegue che le motivazioni delle due sentenze si integrano reciprocamente, dando vita a un corpo sostanzialmente organico, avendo la Corte di appello mutuato dal primo Giudice i relativi criteri di valutazione del materiale probatorio e i vari momenti ricostruttivi della base giuridico-fattuale della decisione.

Nel caso in esame le due pronunce di merito hanno ritenuto dimostrati: l'avvenuta celebrazione, in data 7/11/2016, di un matrimonio simulato tra [OSCURATO:PERSONA]Aniello e [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dalle ammissioni di [OSCURATO:PERSONA], fidanzato della falsa sposa, il quale aveva confermato l'accordo illecito, finalizzato a far conseguire a Hanafi il permesso di soggiorno, raggiunto dietro il corrispettivo di 1.000 a condizione che il matrimonio non venisse consumato; il fatto che Gaudiano e la moglie avessero avuto ripetuti contatti, finalizzati all'individuazione di una donna disponibile al finto matrimonio, con un soggetto, identificato in [OSCURATO:PERSONA], di cui è stato dimostrato, nel corso del giudizio di primo grado, il ruolo di organizzatore di matrimoni simulati per far ottenere, illegalmente, al finto sposo il titolo di soggiorno in Italia; il fatto che nella telefonata indicata con il progr. 5164 Gaudiano e Boughazi parlassero di un affare che avrebbe dovuto coinvolgere due persone (ovvero i due falsi nubendi, [OSCURATO:PERSONA]Aniello e [OSCURATO:PERSONA]) dietro il corrispettivo di 4.500 euro.

L'interpretazione che le sentenze traggono dalla lettura complessiva di questi elementi di fatto non appare manifestamente illogica e, contro di essa si infrangono i generici argomenti difensivi.

3. Deve, infatti, osservarsi che la Corte territoriale ha posto a fondamento della conferma del primo provvedimento «numerose intercettazioni telefoniche intercorse tra l'imputato e i soggetti, che di volta in volta venivano individuati per la celebrazione di tali matrimoni farsa» (cfr. pag. 3).

Risulta, pertanto, aspecifica, oltre che non autosufficiente, la censura difensiva con la quale si assume, svalutandosi apoditticamente e in maniera non autosufficiente l'intero compendio sopra indicato, che soltanto nella conversazione intercettata indicata con il progr. 5164 «uno degli interlocutori dovrebbe individuarsi in [OSCURATO:PERSONA]» e che la stessa abbia, in ogni caso, un indimostrato «valore neutro».

Sotto altro profilo, appaiono tardive le osservazioni critiche sviluppante in ricorso in ordine alla mancata dimostrazione che la predetta conversazione sia riferibile a Gaudiano; così come tardivo e comunque non autosufficiente deve ritenersi sembra il riferimento a una non meglio precisata «documentazione» che sarebbe in grado di confutare alcuni elementi fattuali richiamati in sentenza, come la circostanza che Hanafi, nell'agosto 2016, si trovasse già in Italia.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 20/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte pervenute in Cancelleria il 19/09/2023 ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse di Gaudiano, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 8/03/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche ed esclusa la recidiva contestata, dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 12, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo A) e 476, 479 cod. pen., per avere concorso, insieme alla moglie [OSCURATO:PERSONA], svolgendo il ruolo di mediatore, nell'attività organizzata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], consistente nel reperire cittadini italiani disposti a celebrare, dietro compenso, matrimoni simulati con cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea al fine di far conseguire loro il titolo di soggiorno in Italia, 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi 13) e 14). Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che il Giudice di appello non abbia risposto ai motivi di impugnazione, limitandosi a un mero rinvio al contenuto della pronuncia di primo grado. Secondo le due sentenze di merito, la responsabilità dell'imputato sarebbe stata fondata su talune conversazioni intercettate, in realtà riconducibili a una sola, identificata dal progressivo n. 5164 del 30/08/2016, RIT 895/16, che si sarebbe svolta tra [OSCURATO:PERSONA] alias Bruno e [OSCURATO:PERSONA]. E benché manchi la prova che il soggetto loquente nella citata conversazione fosse proprio Gaudiano, i Giudici di merito avrebbero ritenuto dimostrata la relativa identificazione, senza però compiere alcun accertamento tecnico. In ogni caso, il contenuto della conversazione sarebbe neutro e non corrispondente a quanto ritenuto dalle due sentenze di merito, secondo cui i loquenti farebbero riferimento a due persone che sarebbero dovute andare in Marocco dietro un compenso di 4.500 euro e l'uomo identificato in Gaudiano avrebbe chiesto al suo interlocutore, identificato in Boughazi, a quanto sarebbe ammontato il suo compenso. In realtà, nella conversazione intercettata, i due interlocutori mai farebbero riferimento al Marocco né al matrimonio, che, peraltro, si sarebbe svolto in Foggia il 7/11/2016 e non nel Paese africano; né comparirebbe nella conversazione il nome dei nubendi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aniello. Dunque, la conversazione telefonica sarebbe suscettibile di interpretazione alternativa rispetto a quella offerta dagli inquirenti; mentre nelle altre conversazioni intercettate mai comparirebbe il nome di Gaudiano, né vi sarebbero riferimenti a quest'ultimo da parte degli interlocutori. Inoltre, la Difesa avrebbe documentato che Hanafi, nell'agosto 2016, si trovava già sul territorio nazionale, sicché dovrebbe escludersi l'elemento oggettivo del reato contestato, attesa l'impossibilità di favorire l'ingresso nel territorio italiano di un soggetto che vi sia già entrato regolarmente. Quanto al reato contestato al capo 14)„ nelle intercettazioni indicate mai si alluderebbe a documenti ideologicamente falsi da produrre al consolato, solo genericamente indicato, senza specificare di quale si trattasse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Giova premettere che ricorre, nel caso di specie, un'ipotesi di c.d. doppia conforme. Ne consegue che le motivazioni delle due sentenze si integrano reciprocamente, dando vita a un corpo sostanzialmente organico, avendo la Corte di appello mutuato dal primo Giudice i relativi criteri di valutazione del materiale probatorio e i vari momenti ricostruttivi della base giuridico-fattuale della decisione. Nel caso in esame le due pronunce di merito hanno ritenuto dimostrati: l'avvenuta celebrazione, in data 7/11/2016, di un matrimonio simulato tra [OSCURATO:PERSONA]Aniello e [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dalle ammissioni di [OSCURATO:PERSONA], fidanzato della falsa sposa, il quale aveva confermato l'accordo illecito, finalizzato a far conseguire a Hanafi il permesso di soggiorno, raggiunto dietro il corrispettivo di 1.000 a condizione che il matrimonio non venisse consumato; il fatto che Gaudiano e la moglie avessero avuto ripetuti contatti, finalizzati all'individuazione di una donna disponibile al finto matrimonio, con un soggetto, identificato in [OSCURATO:PERSONA], di cui è stato dimostrato, nel corso del giudizio di primo grado, il ruolo di organizzatore di matrimoni simulati per far ottenere, illegalmente, al finto sposo il titolo di soggiorno in Italia; il fatto che nella telefonata indicata con il progr. 5164 Gaudiano e Boughazi parlassero di un affare che avrebbe dovuto coinvolgere due persone (ovvero i due falsi nubendi, [OSCURATO:PERSONA]Aniello e [OSCURATO:PERSONA]) dietro il corrispettivo di 4.500 euro. L'interpretazione che le sentenze traggono dalla lettura complessiva di questi elementi di fatto non appare manifestamente illogica e, contro di essa si infrangono i generici argomenti difensivi. 3. Deve, infatti, osservarsi che la Corte territoriale ha posto a fondamento della conferma del primo provvedimento «numerose intercettazioni telefoniche intercorse tra l'imputato e i soggetti, che di volta in volta venivano individuati per la celebrazione di tali matrimoni farsa» (cfr. pag. 3). Risulta, pertanto, aspecifica, oltre che non autosufficiente, la censura difensiva con la quale si assume, svalutandosi apoditticamente e in maniera non autosufficiente l'intero compendio sopra indicato, che soltanto nella conversazione intercettata indicata con il progr. 5164 «uno degli interlocutori dovrebbe individuarsi in [OSCURATO:PERSONA]» e che la stessa abbia, in ogni caso, un indimostrato «valore neutro». Sotto altro profilo, appaiono tardive le osservazioni critiche sviluppante in ricorso in ordine alla mancata dimostrazione che la predetta conversazione sia riferibile a Gaudiano; così come tardivo e comunque non autosufficiente deve ritenersi sembra il riferimento a una non meglio precisata «documentazione» che sarebbe in grado di confutare alcuni elementi fattuali richiamati in sentenza, come la circostanza che Hanafi, nell'agosto 2016, si trovasse già in Italia. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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