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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48609/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente (fondata assertivamente sulle sole dichiarazioni di p.o.) e la violazione di legge in riferimento all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sull'intrinseca attendibilità della parte offesa, confortata da solidi riscontri esterni e pag. 3 sul motivato diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.); considerato, in aggiunta, che tratta di profili attinenti al merito, che esulano pertanto dalla cognizione della Corte di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. (\ Così de iso in Roma, il 12/09/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente (fondata assertivamente sulle sole dichiarazioni di p.o.) e la violazione di legge in riferimento all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sull'intrinseca attendibilità della parte offesa, confortata da solidi riscontri esterni e pag. 3 sul motivato diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.); considerato, in aggiunta, che tratta di profili attinenti al merito, che esulano pertanto dalla cognizione della Corte di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. (\ Così de iso in Roma, il 12/09/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 48609/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris