CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 30692/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
data 14/04/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che è stata chiesta la trattazione orale del procedimento,udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestoil rigetto del ricorso,udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistitonel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame,ha confermato il decreto di perquisizione e di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministerodel Tribunale di Napoli in data 27/03/2026 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (in qualità diamministratore della società Isvec avente per oggetto attività di raccolta di rifiuti) in relazioneal reato di reimpiego di beni di provenienza illecita, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosaa favore del clan camorristico dei Casalesi, gruppo Zagaria, avente ad oggetto, tra l'altro,documentazione cartacea ed informatica, dispositivi telefonici ed informatici, appunti edocumentazione varia relativa ai fatti oggetto del procedimento.2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato,deducendo con un unico articolato motivo violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc.pen. in relazione agli artt. 253, 247, 324 cod. proc. pen., art. 42 Cost., artt. 7 e 8 della Cartadei diritti fondamentali dell'unione europea, art. 8 della CEDU (Convenzione europea dei dirittidell'uomo), per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza del sequestro probatoriodi dispositivi informatici e telematici, nonché per motivazione meramente apparente e comunquein contrasto con i principi di diritto affermati sul tema dalla giurisprudenza di legittimità. Neldettaglio, la violazione del principio di proporzionalità è declinata sotto quattro profili diviolazione di legge:- mancata individuazione dei tempi di svolgimento dell’accertamento (operazioni diestrapolazione e analisi dei dati informatici), con svilimento, in concreto, della pur dettagliataprecisazione delle fasi della estrapolazione, con violazione del principio di diritto enunziato dallaCorte di cassazione nella sentenza della sez. VI, n. 25953 del 29/05/2025, secondo la quale ilP.M. deve indicare il tempo presumibilmente necessario per lo svolgimento dell’attività diselezione, salva l’eventuale proroga motivata; secondo la difesa, l'ordinanza impugnata si èdiscostata da tale principio, ritenendo sufficiente che il P.M. avesse indicato “una stringente especifica scansione delle fasi di estrapolazione”, senza tuttavia ancorare tale scansione ad alcunaproiezione temporale;- omessa indicazione delle parole chiave con attribuzione al sequestro di un carattere meramenteesplorativo - con utilizzo di termini legati alle risultanze delle indagini preliminari - in contrastocon i principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati nel ricorso, secondo i quali,anche se le indicazioni di specifiche parole chiave non costituisce un requisito formaleindefettibile del decreto di sequestro, la funzione selettiva dei dati utili all’indagine deve esserecomunque assicurata attraverso criteri alternativi concretamente idonei a garantire unaselezione mirata, quali l’individuazione di determinate tipologie di documenti, di contesticomunicativi o di relazioni tra soggetti; il decreto non indica né parole chiave né criteri alternatividi sorta; nel caso di specie il decreto di sequestro si limita a delegare alla polizia giudiziarial'individuazione stessa di ciò che è rilevante;- protrazione sine die del vincolo e inerzia manifestata dall’organo inquirente nella selezione deidati protrattasi dal 30 marzo 2026 e almeno alla data del ricorso (18 maggio 2026); lamenta ladifesa che i telefoni e i dispositivi informatici risultano ancora sotto sequestro e che non sarebbestata effettuata alcuna attività di estrapolazione o di selezione del materiale ivi contenuto – néla copia forense, né la selezione, né la restituzione - in violazione del principio di proporzionalitàsotto il profilo temporale; la prolungata indisponibilità dei dispositivi, e con essa l'accessopotenzialmente illimitato alla sfera privata dell'indagato, senza alcun filtro e senza alcun termine,integra la compressione dei diritti fondamentali della persona attinta dal vincolo realecostantemente censurato dalla giurisprudenza di legittimità (a partire dalle Sezioni UniteBotticelli del 2018);- natura di “copia-mezzo” della copia forense integrale e necessità di inibitoria all’utilizzazione:la copia integrale dei dati costituisce soltanto una copia-mezzo, che non legittima il trattenimentodell'insieme delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti;il decreto del P.M. prevede che la copia forense sia finalizzata alla successiva selezione, maomette di indicare in quanto tempo tale selezione debba essere compiuta e quando la copiaintegrale debba essere restituita; l’ordinanza impugnata ritiene sufficiente il rinvio almeccanismo restitutorio del dispositivo di cui all’art. 262 cod. proc. pen., mentre assume rilievoanche il suo contenuto estratto – la copia forense già eventualmente estratta – la cui futurautilizzazione deve essere inibita, trattandosi di materiale acquisito in assenza di un valido titolocautelare e in violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali dell’indagato.La difesa segnala, inoltre, che l’illegittimità del decreto di sequestro adottato dal P.M., per leplurime violazioni del principio di proporzionalità, travolge anche l’ordinanza confermativa delTribunale del riesame, cui non è consentito svolgere alcuna attività di supplenza rispetto allescelte discrezionali del P.M. che, pur doverose, siano state pretermesse.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non è fondato.1. Occorre, innanzitutto, ricordare che, secondo la, ormai, consolidata giurisprudenza diquesta Corte, «In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici otelematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione dellaproporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare leragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa,le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informaticoarchiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei datidi interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazioneprovvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anchedella copia informatica dei dati non rilevanti» (da ultimo, Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025,Donadini, Rv. 288139 – 01). La valutazione dell’estensione e della specificità della motivazionedel provvedimento di sequestro dovrà, poi, tenere conto della particolare natura di ciò che si vaa sequestrare, in quanto trattandosi di apparati informatici o telefoni cellulari, non èragionevolmente possibile procedere ad una immediata selezione dei beni ritenuti utili ai finiprobatori. Occorre, invero, distinguere in questi casi il “contenuto” ricercando ai fini probatoririspetto al “contenitore” dello stesso. È, infatti, di tutta evidenza che nel momento in cui siricercano dati contenuti in un telefono non si può prescindere dal sequestro del “contenitore” (iltelefono) in quanto la successiva estrazione dei dati “utili” non può essere fatta nell’immediatezzama potrà avvenire solo all’esito di operazioni tecniche delicate ed idonee a garantire la correttacatena di estrazione e di conservazione dei dati acquisiti. Solo in quel momento i dati nonpertinenti all’indagine in corso o non idonei ad avere una valenza probatoria potranno essererestituiti unitamente al contenitore (il telefono) ed alla copia forense nella quale questi ultimisono stati cristallizzati. Pertanto, il provvedimento di sequestro del “contenitore” dovrà contenereun supplemento di motivazione che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato,richiamando la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 primo Protocollo addizionale CEDU,essere necessario affinché le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità dellacosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimentogiudiziario allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, siasoggetta al permanente controllo di legalità e di concreta idoneità in ordine alla sua durata, inparticolare per salvaguardare il giusto equilibrio ed il ragionevole rapporto di proporzionalità trail mezzo impiegato - lo spossessamento del bene - e il fine endoprocessuale perseguito -l'accertamento del fatto di reato - (v. Corte EDU, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.).D’altra parte, se il provvedimento di sequestro probatorio deve possedere le caratteristichemotivazionali esposte, bisogna tuttavia non esasperare detti profili fino a richiedere l’indicazionedi elementi di dettaglio che neppure l’Autorità inquirente può conoscere in un momento in cuil’indagine è ancora in fase embrionale ed evolutiva.1.2. In sintesi, da quanto esposto deriva che il vincolo reale imposto dal provvedimentodi sequestro su dispositivi elettronici e telematici e quindi anche su telefoni per finalitàinvestigative deve essere proporzionato sotto specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo etemporale. Ebbene, la già richiamata sentenza di questa Corte n. 17677/2025, sulla scorta deiprincipi ricordati, ha quindi indicato una sorta di decalogo, che l'odierno Collegio condivide, perla corretta valutazione della adeguatezza della motivazione del provvedimento di sequestroprobatorio che dovrà necessariamente esplicitare: a) le ragioni per cui è necessario disporre unsequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto diricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato neldispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse intermini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; c) i tempientro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copiainformatica dei dati non rilevanti. Ecco che allora il momento del corretto bilanciamento tra lecontrapposte esigenze del privato cittadino alla tutela dei diritti fondamentali protetti di cui si èdetto (rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale) e le finalitàinvestigative deve impegnare il Giudice ad una attenta valutazione della portata motiva delprovvedimento sottoposto al suo esame.2. Tutto ciò premesso, il Collegio osserva che l’ordinanza del Tribunale del riesame inscrutinio, di conferma del decreto di sequestro probatorio dei dispositivi informatici e telematicinella disponibilità dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di amministratore della societàIsvec) in relazione ai reati di cui all’imputazione provvisoria, risulta sorretta da apparatoargomentativo puntuale, certamente non apparente e giuridicamente corretto, ancorato aiprincipio di adeguatezza e proporzionalità delineati dalla ricordata giurisprudenza di legittimità ecostituzionale, oltre che europea.2.1 Innanzitutto il Tribunale ha dato atto, come emerge dall’esame del provvedimentoimpugnato (pp. 2-4 ordinanza impugnata), che il P.M. precisava che obiettivo prioritario delsequestro era quello di pervenire alla copia forense (clone primario o copia mezzo) medianteconferimento di consulenza tecnica, con durata limitata al tempo necessario al compimento delleoperazioni e alla successiva analisi e selezione dei dati, attraverso l'inserimento di parole chiavee di verifiche temporali, collegati ai fatti per i quali si procede, con trattenimento delle soleinformazioni pertinenti al reato e restituzione del dispositivo nel più breve tempo possibile, inrapporto al volume dei dati contenuti e alla necessità di visione e ascolto dei documenti,corrispondenza, audio, fotografie e video presenti nell'apparecchio. L’ordinanza impugnata, insostanza, ha quindi ritenuto che (pp.5-6): a) il Pubblico ministero ha adeguatamente motivatole finalità probatorie ed il nesso di pertinenzialità tra i dispositivi informatici sequestrati ed ilreato oggetto di addebito provvisorio; b) alla luce della natura dell’indagine richiedente unaarco temporale del reato associativo, appare giustificata l’apprensione dei dispositivi informaticiin uso all’indagato al fine di ricostruire l’attività di riciclaggio contestata a favore del clancamorristico, e quindi i rapporti con i sodali, le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni inipotesi in esse contenuti, i dati relativi ai beni suscettibili di ablazione, società partecipate ocoamministrate anche per interposta persona, conti correnti e rapporti finanziari, luoghi dioccultamento dei profitti, disponibilità economiche e patrimoniali (p. 2 ordinanza impugnata); c)il decreto contiene una indicazione dei criteri di selezione e di perimetrazione dei dati informaticidi interesse investigativo, con rispetto pertanto anche del principio di proporzionalità sotto ilprofilo quantitativo dei dati, non essendo prevista nel decreto una massiva ed indiscriminataapprensione di qualsiasi dato contenuto nei dispositivi stessi.2.2. Con riguardo, poi, al perimetro temporale del sequestro il Tribunale ha evidenziatoche, ragionevolmente, il P.M. ha precisato come non potesse quantificarsi in anticipo, proprioper la complessità dell’indagine, e che comunque il P.M., “pur senza fissare un termine, si facevacarico di dettare un stringente e specifica scansione delle fasi di estrapolazione (secondo chiavidi ricerca pertinenti alle indagini e non esplorative) e di analisi dei dati appresi sui dispositivielettronici in sequestro” (p. 6 ordinanza impugnata).2.3. Quanto, infine, all'interesse ad avere la restituzione della copia integrale dei daticontenuti negli apparati informatici sottoposti a sequestro, il Tribunale ha affermato che dettointeresse sorgerà in concreto solo quando il Pubblico ministero avrà selezionato i dati rilevantiper le indagini e potrà procedere alla restituzione della predetta copia all'avente diritto,segnalando, comunque, la possibilità, per la parte che ritenga ragionevolmente superato ilparametro della congruità temporale, di rivolgersi al G.i.p. per chiedere la restituzione del bene,3. Alla stregua di quanto riportato, l’ordinanza in scrutinio risulta adeguatamentemotivata nel rispetto dei principi di diritto che regolano la materia senza che nella stessa sianopresenti vizi rilevabili in sede di legittimità. A ciò si aggiunge che: - il Pubblico ministero neldecreto originario aveva adeguatamente delimitato l’ambito di ciò che era ricercando inriferimento ai fatti-reato richiamati per modalità ed ambiti temporali per i quali sono in corso leindagini; - anche il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico ministero sipresentava adeguatamente motivato e non certo caratterizzato da una mera funzioneesplorativa, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, essendo comunque inevitabile chein una situazione nella quale il Pubblico ministero ricerca beni o documenti di ogni tipologia deiquali ipotizza solo l’esistenza e l’eventuale funzione probatoria, detti beni, all’evidenza, nonpossono essere individuati a priori se non per la loro tipologia; - è, poi, altresì evidente, comesopra detto al punto 1., che nel momento in cui si ricercano dati contenuti in un apparatoinformatico o in un telefono non si può prescindere dal sequestro del “contenitore” (il computer,il tablet, il telefono, una chiavetta USB, ecc.) in quanto la successiva estrazione dei dati “utili”non può essere fatta nell’immediatezza ma potrà avvenire solo all’esito di operazioni tecnichedelicate ed idonee a garantire la corretta catena di estrazione e di conservazione dei dati acquisitiil cui rispetto garantisce anche lo stesso indagato; - è altresì evidente, che l’estrazione dei daticontenuti nell’apparato informatico o telefonico richiede tempo, specie in un’indagine complessacome quella del caso in esame, difficilmente preventivabile con esattezza al momento delsequestro, tempo che certamente non può essere oltremodo esteso ma che deve esserecomparato alla dimensione dei dati oggetto di ricerca, alle eventuali difficoltà di acquisizione nelsuperare ostacoli informatici ed al rigoroso rispetto della menzionata catena di acquisizione deidati, come puntualmente e ragionevolmente spiegato dal Tribunale del riesame.Va infine evidenziato che non è dato conoscere, trascorsi ad oggi circa tre mesi dall’intervenutosequestro, se i beni de quibus sono ancora sottoposti a cautela reale ma in caso affermativopotrà eventualmente la parte interessata inoltrare autonoma istanza di restituzione, come giàprecisato dal Tribunale del riesame (p.6 ordinanza impugnata).4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRicetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]Agostini