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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21419/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 95 R.G. n. 43813/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e in parte meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - quanto alla violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., oltre a trattarsi di profilo che non risulta sottoposto alla Corte di appello (come si evince dalla sintesi dei motivi di gravame in questa sede non contestata), non si comprende quale sia la fonte "diretta" delle dichiarazioni rese dal teste Salone, là dove il ricorso fa riferimento soltanto ad altra situazione giuridica ovvero al riconoscimento da parte di questi della voce dell'imputato (quanto all'utilizzazione di tale riconoscimento cfr. Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, Rv. 269900); - quanto all'accertamento tecnico sulla scheda telefonica, oltre al valore intrinseco del riconoscimento della voce dell'imputato, di cui sopra, la Corte territoriale ha indicato esaustivamente - pagg. 4-5 della sentenza impugnata i riscontri obiettivi a tale riconoscimento; - quanto alla testimonianza della teste Puma, non risulta nella sintesi dei motivi di gravame (non contestata in questa sede) che tale profilo sia stato sollevato nel grado di appello e comunque neppure il ricorrente evidenzia nel ricorso quale sia la rilevanza e decisività di tale prova sulla tenuta della motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 95 R.G. n. 43813/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e in parte meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - quanto alla violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., oltre a trattarsi di profilo che non risulta sottoposto alla Corte di appello (come si evince dalla sintesi dei motivi di gravame in questa sede non contestata), non si comprende quale sia la fonte "diretta" delle dichiarazioni rese dal teste Salone, là dove il ricorso fa riferimento soltanto ad altra situazione giuridica ovvero al riconoscimento da parte di questi della voce dell'imputato (quanto all'utilizzazione di tale riconoscimento cfr. Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, Rv. 269900); - quanto all'accertamento tecnico sulla scheda telefonica, oltre al valore intrinseco del riconoscimento della voce dell'imputato, di cui sopra, la Corte territoriale ha indicato esaustivamente - pagg. 4-5 della sentenza impugnata i riscontri obiettivi a tale riconoscimento; - quanto alla testimonianza della teste Puma, non risulta nella sintesi dei motivi di gravame (non contestata in questa sede) che tale profilo sia stato sollevato nel grado di appello e comunque neppure il ricorrente evidenzia nel ricorso quale sia la rilevanza e decisività di tale prova sulla tenuta della motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 21419/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris