CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2025
Cassazione n. 07682/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21281/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Genova S. p . A . , in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliatain Roma, via Arno n. 88, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendeunitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro -controricorrente - avverso il decreto n. cron. 3864 /2016 de l Tribunale di Roma , depositatoi l 28 . 7 . 20 16 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.2.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]chiese di essere amm e ss a al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA] -[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [[OSCURATO:SOCIETA]. in A.S.] per la complessiva somma di €3.150.581,09, di cui, per quanto qui ancora di interesse: € 484.531,11 con il privilegio previsto dall’art. 1023codice della navigazione per «diritti di approdo e partenza, diritti di sosta, diritti di imbarco passeggeri, corrispettivo controlli di sicurezza sui passeggeri e bagagli al seguito, corrispettivo di controllo di sicurezza dei bagagli di stiva»; € 279.580,00con il privilegio di cui all’art 2752 c.c. per addizionalecomunale sui diritti di imbarco ai sensi dell’art. 2, comma 11,legge n. 350 del 2003, riscossa dall’istante per conto dell’erario. Il giudice delegato ammise al passivo tali crediti, main via chirografaria, negando l’ammissione in privilegio, nel primo casoperché – trattandosi di privilegio speciale – non erano stati specificamente indicati i beni gravati dallo stesso; nel secondo caso, sul presupposto che la norma di legge trovasse applicazione solo in favore dell’ente pubblicoe non anche della società incaricata della riscossione. [OSCURATO:SOCIETA]propose contro il decreto del giudice delegato opposizione , che venne parzialmente accolta dal Tribunale di Roma, riconoscendo il solo privilegio dell’art.2752 c.c. sul relativo importo di € 279.580,00. Contro il decreto del [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unicomotivo .[OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. si è difesa con controricorso , proponendo a sua volta ricorso incidentale, anch’esso affidato a un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso incidentale. Dopo che le parti avevano entrambe prodotto memoria illustrativa, con ordinanza interlocutoria n. 23788/2023, questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 39-bis, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, inriferimento all’art.3 Cost., disponendo la sospensione del giudizio. La Corte costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 80/2024. Entrambe le partihanno depositato ulteriore memoria nel termine di legge anteriore alla data successivamente fissata per la nuova trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale censura il decreto impugnato , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93, n. 4, 96 e 97 l.fall., nonché eventualmente dell’art. 1023 c.n. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione al capo della sentenza in cui è stato negato il privilegio nonostante sia stato ammesso al passivo il credito e riconosciute le prestazioni effettuate». [OSCURATO:SOCIETA]mette in evidenza che, mentre il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo sul presupposto della mancata indicazione specifica dei beni oggetto del privilegio speciale, il Tribunale di Roma ha deciso allo stesso modo sulla base della mancanza di prova del collegamento tra le somme richieste e i singoli aeromobili interessati dai servizi resi. Consapevole dell’impossibilità di censurare, in questa sededi legittimità, l’accertamento del fatto e la valutazione delle prove, la ricorrente prospetta un vizio di violazione delgiudicato endofallimentare, ravvisando un’intrinseca contraddizione tra il riconoscimento del credito (ammesso in chirografo dal giudice delegato per l’intero importo richiesto , sulla base dell a documentazione contabile esibita)e la negazione del privilegio (vantato sulla scorta di quella medesima documentazione contabile). 1.1.Il motivo è infondato, perché non sussiste, in diritto, alcuna contraddizione tra il riconoscimento integrale del credito e il rigetto della domanda di riconoscimento del privilegio. In particolare, per quanto riguarda la prova dei fatti posti a fondamento di una domanda di ammissione al passivodi una procedura concorsuale, ben può essere che il giudice incaricato di esaminarla ritenga provati i fatti generatori del credito, ma non anche quelli su cui si fonda la pretesa di riconoscimento della causa di prelazione. Ciò vale, a maggior ragione, per i privilegi speciali, per i quali non basta provare il carattere privilegiato del credito sul piano astratto delle norme di diritto, ma occorre dimostrare proprio quel collegamento concreto tra il credito e il bene gravato che il Tribunale di Roma, nel caso di specie, ha ritenuto non provato. È quindi da escludere che, per effetto della non impugnazione dell’ammissione al passivo in chirografo del credito di € 484.531,11 disposta dal giudice delegato , si sia determinato un implicito giudicato endofallimentare sul diritto al riconoscimento del privilegio; che, del resto, è stato contestualmente negatoin modo esplicito. La ricorrente principalesostiene che gli stessi documenti prodotti e ritenuti attendibili per provare l’esistenza del credito avrebbero consentito di associare le singole prestazioni di servizi ai singoli aeromobili. Ma tale affermazione non descrive un argomentoa favore della tesi del giudicato endofallimentare, sottintendendo,piuttosto , proprio quella inammissibile censura all’accertamento del fatto che il motivo di ricorso, per come formulato, ha inteso, correttamente, evitare. 2.Il motivo di ricorso incidentale è rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 11 , legge n. 350 del 2003, dell’art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, dell’art. 39-bis del d.l. n. 159 del 2007 e dell’art. 2752, ultimo comma, c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. » . Posto che si discute del privilegio riconosciuto dall’art.2752 c.c. ai «Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali», la materia del contendereverte sulla questione della natura tributaria o meno della «addizionale comunale sui diritti di imbarco»istituita con l’art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 e riscossa dall’istante per conto dell’erario. La natura tributaria del credito è stata affermata dal Tribunale di Roma «in base alla normativa applicabile ratione temporisal rapporto intercorso … fino al 2008». Ma la q uestione era stata risolta – in senso contrario al riconoscimento de l privilegio – dall’art. 39 - bis del d.l. n. 159 del 2007, convertito dalla legge n. 222 del 2007, a mente del quale «Le disposizioni …in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, … si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria». In quanto norma di interpretazione autentica, l’art. 39-bis si sarebbe dovuto applicare anche retroattivamente, sicché l’argomento ratione temporis utilizzato da l Tribunale di Roma non sarebbe stato sufficiente per sostenere la decisione di riconoscere il privilegio. Per questo è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della disposizione di legge, che ora è statadichiarata illegittima – limitatamente alle parole «nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,» – con la citata sentenza n. 80/2024 . Nella motivazione il giudice delle leggi ha rilevato che « La norma interpretativa censurata … “lungi dall’esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile con la intrinseca ed immutata natura tributaria della prestazione, così ledendo la coerenza e la certezza dell’ordinamento”»(limite al potere del legislatore di dettare norme interpretative imposto dal «principio di ragionevolezza», insito nell’art. 3 Cost., secondo un consolidato orientamento della stessa Consulta , che cita, quali precedenti in termini, le proprie sentenze n n. 167/2018, 73/2017, 170/2013, 78/2012, 209/2010). 2.1. All’esito della pronuncia della Corte costituzionale, si rivela corretta l’ammissione al passivo del credito in privilegio, come già disposta nel decreto impugnato, e risulta , p ertanto , infondato il ricorso incidentale, che è tutto basato, appunto, sulla negazione della natura tributaria del credito di Aeroporto di GenovaS.p.A. Nell’ultima memoria illustrativaAlitalia S.p.A. in A.S. ne ha sostanzialmente preso atto, dichiarando che « Il ricorso incidentale è assorbito dagli esiti della pronunzia della Corte Costituzionale». 3. La reciproca soccombenza derivante dal rigetto dei contrapposti ricorsi giustifica la compensa zione integrale del le spese del giudizio di legittimità. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste a carico di entrambe le parti il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta i l ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale;compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di legittimità;dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolodi contribut