CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32957/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Rieti, con la quale [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo era stato condannato per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), 2-bis, (tasso pari a 1,81 g/I alla prima prova e a 1,81 g/I alla seconda, in [OSCURATO:PERSONA], il 10 marzo 2019. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte di appello, come anche il Tribunale, aveva disposto la revoca della patente di guida, in luogo della sospensione della stessa, come previsto dalla norma. Con il secondo motivo, ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione circa la richiesta di assoluzione dell'imputato per mancata prova della regolarità dell'etilometro. Si sostiene che tale condizione era stata solo affermata e che sarebbe stato onere del Pubblico Ministero fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione a verifiche periodiche tali da garantire l'effettivo buon funzionamento dell'apparecchio. 3. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. il primo motivo deduce, in modo non correlato alla evidenza degli atti del processo, un errore applicativo relativo alla irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca, anziché della sospensione, della patente di guida. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe reiterato l'errore compiuto dal Tribunale di Rieti. Tuttavia, dalla lettura della sentenza di primo grado, si evince che, in dispositivo, tale pronuncia ha correttamente disposto la sospensione della patente di guida, mentre solo nella parte motiva ( per un evidente refuso) si indica la revoca, ma accompagnandola alla limitazione temporale di anni uno. Il che rende evidente la natura di mero errore materiale della non corretta indicazione della misura applicata.La sentenza della Corte di appello, posto che di tale errore l'appellante non aveva neppure chiesto la correzione, ha puramente confermato la decisione di primo grado, effettuando altra correzione relativa al cognome dell'imputato. 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile per genericità. La Corte di appello, pur a fronte dello scarno contenuto del motivo d'impugnazione, ha esposto gli elementi in diritto ed in fatto per i quali ha disatteso la doglianza relativa all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro. Ciò ha fatto mediante ricostruzione storica della vicenda ( testimonianza dell'operatore di P.G. di conferma del buon funzionamento dell'apparecchio e della sottoposizione a revisione) e rinvio alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale che l'apparecchio non è stato verificato con cadenza annuale mediante la cd. taratura obbligatoria ( Sez. 4 del 17/05/2023 n. 31843), imponendosi al P.M. l'onere di di fornire prova dell'omologazione dell'apparecchio e delle revisioni solo laddove l'imputato abbia assolto al proprio onere di allegazione, ad es. producendo copia del libretto metrologico dell'etilometro ( Sez. 4 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 6949). A fronte di tale apparato motivazionale, sarebbe dunque stato onere del ricorrente, specificare le ragioni di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3. Ciò, manifestamente, non è accaduto. Il motivo infatti si limita a reiterare in forma del tutto generica gli argomenti attentamente vagliati dalla sentenza impugnata. 4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma che si stima equo quantificare in Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte Cost.186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos