CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08859/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Bergamo il 27 gennaio 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali deduce violazione di legge per difetto di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché in ordine alla disposta confisca dei beni ulteriori e diversi dalla sostanza stupefacente sequestrata. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo infatti è manifestamente infondato, poic:hé proposto in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». In ogni caso, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata, che all'ultima pagina richiama i verbali di arres1:o e di sequestro, nonché l'accertamento tecnico eseguito sulla sostanza sequestrata con motivazione, peraltro, non adeguatamente aggredita dalla - estremamente generica - impugnazione, che si limita ad enunciare il preteso vizio, senza però illustrare lo stesso. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente contesta in modo assai vago l'applicazione della misura ablatoria, che risulta sorretta da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sul carattere strumentale dei telefonini rispetto alla commissione del reato, e sulla incompatibilità della somma di euro 63 mila, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, con lo svolgimento della sua attività lavorativa di ambulante, anche alla luce delle condizioni personali dello stesso (ultima pagina della sentenza impugnata). Non ravvisandosi, pertanto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend