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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10558/2026

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ori e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce alricorso;-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1138 del 2017, depositata il 8 maggio 2017, non notificata.Numero registro generale 623/2018Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 10558/2026Data pubblicazione 21/04/2026sul ricorso iscritto al n. 23565/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce alricorso;-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.292 del 2018, depositata il 16 febbraio 2018, non notificata.Udita la relazione svolta su entrambi i ricorsi nella camera di consiglio del 4marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Nel giudizio iscritto al R.G. n. 623/2018 i contribuenti [OSCURATO:PERSONA] eDiva Stefanelli hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a novemotivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che si è difesa concontroricorso, avverso la sentenza con cui la CTR della Toscana n. 1138del 2017, all’esito del giudizio di rinvio seguito alla sentenza dellaCassazione n. 17183 del 2015, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delleEntrate contro la sentenza della CTP di Firenze che aveva annullato gli avvisidi accertamento e gli atti di contestazioni emessi nei loro confronti per ilrecupero a tassazione di capitali detenuti all’estero non dichiarati e di redditirilevati dai movimenti non giustificati sui loro conti correnti bancari.1.1.

Gli atti impositivi relativi all’anno di imposta 2005 erano stati emessiall’esito del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza cheNumero registro generale 623/2018Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 10558/2026Data pubblicazione 21/04/2026aveva rinvenuto nei files del computer sequestrato al momento dell’arrestoall’avv. [OSCURATO:PERSONA], professionista svizzero operante su mandato percompiere operazioni volte a consentire la permanenza all’estero di capitaliscudati, anche attraverso l’interposizione di società fiduciarie con sede invari Paesi, i nomi dei due contribuenti inseriti come beneficiari dellaGladstein Establishment con sede nel Liechtenstein, titolare di un contocorrente presso una banca svizzera ove era depositata la sommacontestata.2.

La CTP di Firenze aveva accolto l’impugnazione dei contribuentiritenendo inesistente la prova della detenzione da parte loro di capitali nondichiarati all’estero e dei redditi rilevati in via presuntiva dall’analisi dei loroconti correnti e la CTR della Toscana, adita in appello dall’Agenzia delleEntrate, aveva respinto il gravame e confermato la sentenza di primo grado.3.

La Corte di Cassazione, adita dall’Agenzia delle Entrate e daicontribuenti limitatamente alla pronuncia sulle spese, aveva annullato lasentenza della CTR della Toscana per violazione di legge in relazione allafalsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e al malgoverno delle norme di dirittosostanziale dettate dall’art. 32 comma 1 n. 2 d.p.r. n. 600 del 1973 edall’art. 51 comma 1 n. 2 d.p.r. n. 633 del 1972.

La Corte aveva, inparticolare, impartito al giudice del rinvio il principio di diritto secondo cuinon può negarsi a priori nel processo tributario che consente l’acquisizioneanche di prove atipiche la valenza indiziaria dei files rinvenuti nel computersequestrato al professionista nel corso di un procedimento penale eimponendogli di valutare nel complesso tutti gli indizi muniti del crisma dellagravità precisione e concordanza disponibili ivi compresi gli elementiindiziari offerti dall’Agenzia delle Entrate a supporto probatorio della pretesatributaria, senza trascurare la presunzione dettata dall’art. 32 d.p.r. n. 633del 1972 nella determinazione del reddito di impresa in ordine alla naturareddituale di ricavi e prelievi in difetto di prova contraria da parte delcontribuente.Numero registro generale 623/2018Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 10558/2026Data pubblicazione 21/04/20264.

La CTR della Toscana con la sentenza n. 1138 del 2017, emessaall’esito del giudizio di rinvio, ritenuta la tardività ai sensi dell’art. 215 c.p.c.del “disconoscimento” della conformità all’originale della trascrizione inchiaro dei files rinvenuti nel computer sequestrato al Pessina, valutati nelloro complesso gli indizi significativi in ordine alla disponibilità di capitaliall’estero da parte dei contribuenti e applicata la presunzione di cui all’art.32 d.P.R. n. 633 del 1972, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entratedichiarando la legittimità degli atti impugnati, in riforma della decisione diprimo grado.5.

Avverso la sentenza in questione i contribuenti hanno proposto ricorsoper cassazione articolato in nove motivi.

In particolare: (i) con il primomotivo hanno lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. laviolazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sulla questionedell’irretroattività della presunzione di cui all’art. 12 comma 2 d.l. n. 78 del2009; (ii) con il secondo motivo hanno lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver la CTR fattoriferimento a “files” e “memoria informatica”, e, quindi, a documentiinformatici, inesistenti nel fascicolo processuale in quanto mai prodottidall’amministrazione finanziaria; (iii) con il terzo motivo hanno lamentato,in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 384 c.p.c.per l’erronea valutazione del materiale probatorio da parte della CTR chenon avrebbe proceduto ad un autonomo apprezzamento della prova rispettoalle indicazioni della pronuncia della Corte; (iv) con il quarto motivo hannolamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degliarti. 2727 e 2729 c.c. per aver la CTR illogicamente valutato come provapresuntiva della pretesa detenzione di capitali all’estero il documentoprodotto dall’Agenzia delle Entrate e rappresentato dalla c.d. lista Pessinadi provenienza e autenticità non dimostrate; (v) con il quinto motivo hannolamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazionedell’art. 215 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per l’erronea e illogicaNumero registro generale 623/2018Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 10558/2026Data pubblicazione 21/04/2026affermazione della tardività dei rilievi mossi sulla provenienza ed autenticitàdel documento relativo alla cd. [OSCURATO:PERSONA] in quanto proposti soloall’udienza di discussione orale nel giudizio di rinvio; (vi) con il sesto motivohanno lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazionedegli articoli 2727 e 2729 c.c. laddove la CTR ha attribuito rilevanzaprobatoria a circostanze che ne sono prive in quanto non accertate, come ilcoinvolgimento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in operazioni transfrontaliere; (vii) con ilsettimo motivo hanno lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., la violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. in ragione della mancatavalutazione da parte della CTR degli indizi a loro favore ed in particolare,dell’esito negativo della perquisizione domiciliare e delle indagini dellaGuardia di Finanza nonché delle due sentenze penali di assoluzione; (viii)con l’ottavo motivo hanno lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., l’omessa motivazione in ordine alla legittimità dell’accertamentofondato sulle movimentazioni bancarie non avendo la CTR, in particolare,esaminato le questioni dedotte dai contribuenti come la qualità di lavoratoreautonomo del Martinelli e la conseguente inapplicabilità della presunzioneex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 ai prelevamenti; (ix) con il nono motivo iricorrenti hanno lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laviolazione dell’art. 3 d. lgs. 472 del 1997 per la mancata applicazione dellariduzione delle sanzioni in considerazione della sopravvenuta riformacontenuta nel d. lgs. 2015 n. 158 in vigore dal 1.1.2016 che ha modificatola disciplina dettata dall’art. 1 comma 2 d. lgs. n. 471 del 1997, richiamatadall’art. 12 comma 2 d.l. n. 78 del 2009.5.1.

L’Agenzia delle Entrate si è difesa depositando il controricorso concui ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione in ragione della tardivitàdella proposizione del ricorso con riferimento al termine previsto dall’art. 51comma 2 d. lgs. n. 546 del 1992.6.

Nel giudizio iscritto al R.G. n. 23565/2018 i contribuenti [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a dueNumero registro generale 623/2018Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 10558/2026Data pubblicazione 21/04/2026motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che si è difesa con ilcontroricorso, avverso la sentenza n. 292 del 2018 con cui la CTR dellaToscana aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione propostoanch’esso contro la sentenza della CTR Toscana n. 1138 del 2017.6.1.

Con il ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., icontribuenti avevano lamentato, in particolare, che la CTR, laddove avevaritenuto la tardività del disconoscimento, fosse incorsa in un errore dipercezione sul fatto che non avessero contestato negli atti processualiprecedenti all’udienza di discussione “ la conformità all’originale ( ovvero aifiles estratti dal computer sequestrato) della traduzione in chiaro riportatanel verbale della GdF di Firenze..” sostenendo di averla sollevata nel ricorsointroduttivo e l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la natura revocatoriadell’errore.6.2.

La CTR della Toscana, con la sentenza n. 292 del 2018 avevadichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza della CTRToscana n. 1138 del 2017, in pendenza avverso la stessa sentenza delricorso per cassazione e, comunque, in ragione dell’inconfigurabilitànell’errore prospettato di un vizio revocatorio.6.3.

Nel ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della CTR dellaToscana n. 292 del 2018, emessa all’esito del giudizio di revocazione, iricorrenti hanno formulato due motivi con cui hanno lamentato, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., (i) la violazione dell’art. 64 d. lgs. n. 546del 1992 e l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazioneper revocazione ai sensi dell’art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. della sentenzaresa in grado di appello impugnata anche con ricorso per cassazione e (ii)la violazione dell’art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. per aver la CTR ritenutoinammissibile l’impugnazione revocatoria con riferimento all’errore dipercezione prospettato in ordine alla supposizione, in modo contrastantecon le risultanze degli atti processuali, dell’inesistenza di una tempestivaNumero registro generale 623/2018Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 10558/2026Data pubblicazione 21/04/2026contestazione della conformità all’originale dei files sequestrati della c.d.lista Pessina.6.4.

L’Agenzia delle Entrate si è difesa depositando il controricorso concui ha contestato la natura revocatoria dell’errore.7.

Entrambi i ricorsi per cassazione, distinti al n.

R.G. 623/2018 e al n.R.G. 23565/2018, sono stati chiamati per la discussione alla stessaadunanza camerale del 4 marzo 2026 e successivamente, in entrambi igiudizi, i contribuenti hanno depositato, il 6 febbraio 2026, una memoriaillustrativa, ai sensi dell’art. 381 bis 1 c.p.c., con cui hanno richiesto lariunione dei ricorsi proposti l’uno per la cassazione della sentenza CTRToscana n. 1138 del 2017 e l’altro per la cassazione della sentenza di rigettodel ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., avverso la stessasentenza e hanno eccepito, ai sensi dell’art. 21 bis legge n. 212 del 2000,l’efficacia di giudicato nel processo tributario delle sentenze di assoluzionecon la formula “il fatto non sussiste”, emesse dal Tribunale penale di Firenzen. 3146 del 2013 e n. 1695 del 2014 nei procedimenti a loro carico,allegate all’atto con l’attestazione del passaggio in giudicato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei due ricorsi datrattarsi in simultaneus processus, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., atteso ilrapporto di connessione per pregiudizialità logica esistente tra il giudizio perla cassazione della sentenza emessa sulla domanda di revocazione dellasentenza d’appello e il giudizio per cassazione della sentenza d’appello(Cass. n. 18706 del 2025).Il ricorso per cassazione, distinto al n.

R.G. 23565/2018, ha, infatti, adoggetto la sentenza pronunciata dalla CTR della Toscana sul ricorso perrevocazione, ai sensi dell’art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c., della stessa sentenzadella CTR della Toscana n. 1138 del 2017 che ha definito il giudizio di rinvio,oggetto del ricorso per cassazione, distinto al n.

R.G. 623/2018.Numero registro generale 623/2018Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 10558/2026Data pubblicazione 21/04/20262.

Deve, pertanto, essere disposta la riunione al ricorso distinto al n.

R.G.623/2018 del ricorso distinto al n.

R.G. 23565/2018.3.

Preliminare all’esame dei motivi dei ricorsi è la soluzione dell’eccezionedi giudicato sollevata dai contribuenti, ai sensi dell’art. 21 bis legge n. 212del 2002, con riferimento alle sentenze del Tribunale penale di Firenze cheli ha assolti con la formula “il fatto non sussiste” dai reati tributari fondatisugli stessi fatti posti a fondamento della ripresa a tassazione edell’irrogazione delle sanzioni oggetto degli atti impositivi impugnati.3.1.

Al riguardo, deve rilevarsi che le questioni interpretative dell’art. 21bis legge n. 212 del 2000, sorte in relazione all’individuazione del perimetrodi rilevanza del giudicato penale di assoluzione nel processo tributario e nelgiudizio di cassazione, sono state rimesse alle Sezioni Unite della Corte, conl’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025, in ragione del contrasto creatosinella giurisprudenza della sezione tributaria sull’estensione della portata delgiudicato penale al presupposto impositivo oggetto della ripresa fiscale o alsolo trattamento sanzionatorio e delle incertezze interpretative delladisciplina applicabile all’assoluzione con la formula prevista dal secondocomma dell’art. 530 del codice di procedura penale.

E le Sezioni Unite dellaCorte con ordinanza interlocutoria n. 31961 del 2025 hanno rinviato latrattazione del procedimento in attesa della decisione della Cortecostituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale della norma, giàsollevate dalle corti di merito.3.2.

La pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale e lanecessità di attendere l’esito del giudizio pendente innanzi alla Sezioni Unitedella Corte inducono il Collegio a disporre il rinvio della trattazione delricorso in attesa delle decisioni della Corte costituzione e delle Sezioni Unitedella Corte.

P.Q.MDispone la riunione del giudizio distinto al n.

R.G. 23565/2018 al giudiziodistinto al n.

R.G.623/2018 e rinvia la trattazione dei ricorsi a nuovo ruolo.Numero registro generale 623/2018Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 10558/2026Data pubblicazione 21/04/2026Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 4.3.2026.Il PresidenteANDREINA GIUDICEPIETRO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ori e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce alricorso;-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1138 del 2017, depositata il 8 maggio 2017, non notificata.Numero registro generale 623/2018Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 10558/2026Data pubblicazione 21/04/2026sul ricorso iscritto al n. 23565/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce alricorso;-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.292 del 2018, depositata il 16 febbraio 2018, non notificata.Udita la relazione svolta su entrambi i ricorsi nella camera di consiglio del 4marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. Nel giudizio iscritto al R.G. n. 623/2018 i contribuenti [OSCURATO:PERSONA] eDiva Stefanelli hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a novemotivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che si è difesa concontroricorso, avverso la sentenza con cui la CTR della Toscana n. 1138del 2017, all’esito del giudizio di rinvio seguito alla sentenza dellaCassazione n. 17183 del 2015, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delleEntrate contro la sentenza della CTP di Firenze che aveva annullato gli avvisidi accertamento e gli atti di contestazioni emessi nei loro confronti per ilrecupero a tassazione di capitali detenuti all’estero non dichiarati e di redditirilevati dai movimenti non giustificati sui loro conti correnti bancari.1.1. Gli atti impositivi relativi all’anno di imposta 2005 erano stati emessiall’esito del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza cheNumero registro generale 623/2018Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 10558/2026Data pubblicazione 21/04/2026aveva rinvenuto nei files del computer sequestrato al momento dell’arrestoall’avv. [OSCURATO:PERSONA], professionista svizzero operante su mandato percompiere operazioni volte a consentire la permanenza all’estero di capitaliscudati, anche attraverso l’interposizione di società fiduciarie con sede invari Paesi, i nomi dei due contribuenti inseriti come beneficiari dellaGladstein Establishment con sede nel Liechtenstein, titolare di un contocorrente presso una banca svizzera ove era depositata la sommacontestata.2. La CTP di Firenze aveva accolto l’impugnazione dei contribuentiritenendo inesistente la prova della detenzione da parte loro di capitali nondichiarati all’estero e dei redditi rilevati in via presuntiva dall’analisi dei loroconti correnti e la CTR della Toscana, adita in appello dall’Agenzia delleEntrate, aveva respinto il gravame e confermato la sentenza di primo grado.3. La Corte di Cassazione, adita dall’Agenzia delle Entrate e daicontribuenti limitatamente alla pronuncia sulle spese, aveva annullato lasentenza della CTR della Toscana per violazione di legge in relazione allafalsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e al malgoverno delle norme di dirittosostanziale dettate dall’art. 32 comma 1 n. 2 d.p.r. n. 600 del 1973 edall’art. 51 comma 1 n. 2 d.p.r. n. 633 del 1972. La Corte aveva, inparticolare, impartito al giudice del rinvio il principio di diritto secondo cuinon può negarsi a priori nel processo tributario che consente l’acquisizioneanche di prove atipiche la valenza indiziaria dei files rinvenuti nel computersequestrato al professionista nel corso di un procedimento penale eimponendogli di valutare nel complesso tutti gli indizi muniti del crisma dellagravità precisione e concordanza disponibili ivi compresi gli elementiindiziari offerti dall’Agenzia delle Entrate a supporto probatorio della pretesatributaria, senza trascurare la presunzione dettata dall’art. 32 d.p.r. n. 633del 1972 nella determinazione del reddito di impresa in ordine alla naturareddituale di ricavi e prelievi in difetto di prova contraria da parte delcontribuente.Numero registro generale 623/2018Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 10558/2026Data pubblicazione 21/04/20264. La CTR della Toscana con la sentenza n. 1138 del 2017, emessaall’esito del giudizio di rinvio, ritenuta la tardività ai sensi dell’art. 215 c.p.c.del “disconoscimento” della conformità all’originale della trascrizione inchiaro dei files rinvenuti nel computer sequestrato al Pessina, valutati nelloro complesso gli indizi significativi in ordine alla disponibilità di capitaliall’estero da parte dei contribuenti e applicata la presunzione di cui all’art.32 d.P.R. n. 633 del 1972, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entratedichiarando la legittimità degli atti impugnati, in riforma della decisione diprimo grado.5. Avverso la sentenza in questione i contribuenti hanno proposto ricorsoper cassazione articolato in nove motivi. In particolare: (i) con il primomotivo hanno lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. laviolazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sulla questionedell’irretroattività della presunzione di cui all’art. 12 comma 2 d.l. n. 78 del2009; (ii) con il secondo motivo hanno lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver la CTR fattoriferimento a “files” e “memoria informatica”, e, quindi, a documentiinformatici, inesistenti nel fascicolo processuale in quanto mai prodottidall’amministrazione finanziaria; (iii) con il terzo motivo hanno lamentato,in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 384 c.p.c.per l’erronea valutazione del materiale probatorio da parte della CTR chenon avrebbe proceduto ad un autonomo apprezzamento della prova rispettoalle indicazioni della pronuncia della Corte; (iv) con il quarto motivo hannolamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degliarti. 2727 e 2729 c.c. per aver la CTR illogicamente valutato come provapresuntiva della pretesa detenzione di capitali all’estero il documentoprodotto dall’Agenzia delle Entrate e rappresentato dalla c.d. lista Pessinadi provenienza e autenticità non dimostrate; (v) con il quinto motivo hannolamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazionedell’art. 215 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per l’erronea e illogicaNumero registro generale 623/2018Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 10558/2026Data pubblicazione 21/04/2026affermazione della tardività dei rilievi mossi sulla provenienza ed autenticitàdel documento relativo alla cd. [OSCURATO:PERSONA] in quanto proposti soloall’udienza di discussione orale nel giudizio di rinvio; (vi) con il sesto motivohanno lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazionedegli articoli 2727 e 2729 c.c. laddove la CTR ha attribuito rilevanzaprobatoria a circostanze che ne sono prive in quanto non accertate, come ilcoinvolgimento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in operazioni transfrontaliere; (vii) con ilsettimo motivo hanno lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., la violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. in ragione della mancatavalutazione da parte della CTR degli indizi a loro favore ed in particolare,dell’esito negativo della perquisizione domiciliare e delle indagini dellaGuardia di Finanza nonché delle due sentenze penali di assoluzione; (viii)con l’ottavo motivo hanno lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., l’omessa motivazione in ordine alla legittimità dell’accertamentofondato sulle movimentazioni bancarie non avendo la CTR, in particolare,esaminato le questioni dedotte dai contribuenti come la qualità di lavoratoreautonomo del Martinelli e la conseguente inapplicabilità della presunzioneex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 ai prelevamenti; (ix) con il nono motivo iricorrenti hanno lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laviolazione dell’art. 3 d. lgs. 472 del 1997 per la mancata applicazione dellariduzione delle sanzioni in considerazione della sopravvenuta riformacontenuta nel d. lgs. 2015 n. 158 in vigore dal 1.1.2016 che ha modificatola disciplina dettata dall’art. 1 comma 2 d. lgs. n. 471 del 1997, richiamatadall’art. 12 comma 2 d.l. n. 78 del 2009.5.1. L’Agenzia delle Entrate si è difesa depositando il controricorso concui ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione in ragione della tardivitàdella proposizione del ricorso con riferimento al termine previsto dall’art. 51comma 2 d. lgs. n. 546 del 1992.6. Nel giudizio iscritto al R.G. n. 23565/2018 i contribuenti [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a dueNumero registro generale 623/2018Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 10558/2026Data pubblicazione 21/04/2026motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che si è difesa con ilcontroricorso, avverso la sentenza n. 292 del 2018 con cui la CTR dellaToscana aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione propostoanch’esso contro la sentenza della CTR Toscana n. 1138 del 2017.6.1. Con il ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., icontribuenti avevano lamentato, in particolare, che la CTR, laddove avevaritenuto la tardività del disconoscimento, fosse incorsa in un errore dipercezione sul fatto che non avessero contestato negli atti processualiprecedenti all’udienza di discussione “ la conformità all’originale ( ovvero aifiles estratti dal computer sequestrato) della traduzione in chiaro riportatanel verbale della GdF di Firenze..” sostenendo di averla sollevata nel ricorsointroduttivo e l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la natura revocatoriadell’errore.6.2. La CTR della Toscana, con la sentenza n. 292 del 2018 avevadichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza della CTRToscana n. 1138 del 2017, in pendenza avverso la stessa sentenza delricorso per cassazione e, comunque, in ragione dell’inconfigurabilitànell’errore prospettato di un vizio revocatorio.6.3. Nel ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della CTR dellaToscana n. 292 del 2018, emessa all’esito del giudizio di revocazione, iricorrenti hanno formulato due motivi con cui hanno lamentato, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., (i) la violazione dell’art. 64 d. lgs. n. 546del 1992 e l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazioneper revocazione ai sensi dell’art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. della sentenzaresa in grado di appello impugnata anche con ricorso per cassazione e (ii)la violazione dell’art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. per aver la CTR ritenutoinammissibile l’impugnazione revocatoria con riferimento all’errore dipercezione prospettato in ordine alla supposizione, in modo contrastantecon le risultanze degli atti processuali, dell’inesistenza di una tempestivaNumero registro generale 623/2018Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 10558/2026Data pubblicazione 21/04/2026contestazione della conformità all’originale dei files sequestrati della c.d.lista Pessina.6.4. L’Agenzia delle Entrate si è difesa depositando il controricorso concui ha contestato la natura revocatoria dell’errore.7. Entrambi i ricorsi per cassazione, distinti al n. R.G. 623/2018 e al n.R.G. 23565/2018, sono stati chiamati per la discussione alla stessaadunanza camerale del 4 marzo 2026 e successivamente, in entrambi igiudizi, i contribuenti hanno depositato, il 6 febbraio 2026, una memoriaillustrativa, ai sensi dell’art. 381 bis 1 c.p.c., con cui hanno richiesto lariunione dei ricorsi proposti l’uno per la cassazione della sentenza CTRToscana n. 1138 del 2017 e l’altro per la cassazione della sentenza di rigettodel ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., avverso la stessasentenza e hanno eccepito, ai sensi dell’art. 21 bis legge n. 212 del 2000,l’efficacia di giudicato nel processo tributario delle sentenze di assoluzionecon la formula “il fatto non sussiste”, emesse dal Tribunale penale di Firenzen. 3146 del 2013 e n. 1695 del 2014 nei procedimenti a loro carico,allegate all’atto con l’attestazione del passaggio in giudicato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei due ricorsi datrattarsi in simultaneus processus, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., atteso ilrapporto di connessione per pregiudizialità logica esistente tra il giudizio perla cassazione della sentenza emessa sulla domanda di revocazione dellasentenza d’appello e il giudizio per cassazione della sentenza d’appello(Cass. n. 18706 del 2025).Il ricorso per cassazione, distinto al n. R.G. 23565/2018, ha, infatti, adoggetto la sentenza pronunciata dalla CTR della Toscana sul ricorso perrevocazione, ai sensi dell’art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c., della stessa sentenzadella CTR della Toscana n. 1138 del 2017 che ha definito il giudizio di rinvio,oggetto del ricorso per cassazione, distinto al n. R.G. 623/2018.Numero registro generale 623/2018Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 10558/2026Data pubblicazione 21/04/20262. Deve, pertanto, essere disposta la riunione al ricorso distinto al n. R.G.623/2018 del ricorso distinto al n. R.G. 23565/2018.3. Preliminare all’esame dei motivi dei ricorsi è la soluzione dell’eccezionedi giudicato sollevata dai contribuenti, ai sensi dell’art. 21 bis legge n. 212del 2002, con riferimento alle sentenze del Tribunale penale di Firenze cheli ha assolti con la formula “il fatto non sussiste” dai reati tributari fondatisugli stessi fatti posti a fondamento della ripresa a tassazione edell’irrogazione delle sanzioni oggetto degli atti impositivi impugnati.3.1. Al riguardo, deve rilevarsi che le questioni interpretative dell’art. 21bis legge n. 212 del 2000, sorte in relazione all’individuazione del perimetrodi rilevanza del giudicato penale di assoluzione nel processo tributario e nelgiudizio di cassazione, sono state rimesse alle Sezioni Unite della Corte, conl’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025, in ragione del contrasto creatosinella giurisprudenza della sezione tributaria sull’estensione della portata delgiudicato penale al presupposto impositivo oggetto della ripresa fiscale o alsolo trattamento sanzionatorio e delle incertezze interpretative delladisciplina applicabile all’assoluzione con la formula prevista dal secondocomma dell’art. 530 del codice di procedura penale. E le Sezioni Unite dellaCorte con ordinanza interlocutoria n. 31961 del 2025 hanno rinviato latrattazione del procedimento in attesa della decisione della Cortecostituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale della norma, giàsollevate dalle corti di merito.3.2. La pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale e lanecessità di attendere l’esito del giudizio pendente innanzi alla Sezioni Unitedella Corte inducono il Collegio a disporre il rinvio della trattazione delricorso in attesa delle decisioni della Corte costituzione e delle Sezioni Unitedella Corte. P.Q.MDispone la riunione del giudizio distinto al n. R.G. 23565/2018 al giudiziodistinto al n. R.G.623/2018 e rinvia la trattazione dei ricorsi a nuovo ruolo.Numero registro generale 623/2018Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 10558/2026Data pubblicazione 21/04/2026Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 4.3.2026.Il PresidenteANDREINA GIUDICEPIETRO
Sentenza Cassazione n. 10558/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris