CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33645/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso"; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, Sezione riesame, con ordinanza del 21 gennaio 2022 in parziale riforma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'Il novembre 2021 ha rideterminato la durata in mesi 6 della misura interdittiva del divieto di esercizio della professione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (indagata per i reati di associazione a delinquere e concorso in false fatturazioni). 2. Ricorre in cassazione l'indagata, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 308, secondo comma, cod. proc. pen.); mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 e 274, lettera C) cod. proc. pen.). La misura interdittiva era stata disposta per anni 2, oltre i termini massimi previsti dalla norma (art. 308 cod. proc. pen.); anche con la riduzione (ad un anno) disposta in correzione dal G.I.P. manca comunque una adeguata motivazione sulla durata della stessa misura (applicata per il massimo della durata). La misura interdittiva, anche ridotta a sei mesi dal Tribunale del riesame, non poteva essere applicata in quanto mancano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. Per il Tribunale del riesame, che si è richiamato all'ordinanza genetica, i gravi indizi di colpevolezza risulterebbero dalle intercettazioni. Nell'ordinanza, tuttavia, si discute solo delle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e non dalla ricorrente. Quattro o cinque intercettazioni neanche disposte sull'utenza della [OSCURATO:PERSONA] non possono integrare i gravi indizi di colpevolezza, anzi dalle stesse emerge l'estraneità della ricorrente ai reati in accertamento. La ricorrente, del resto, non è una commercialista e neanche consulente del lavoro, ma gestisce un centro di elaborazione dati e non può redigere, firmare o depositare bilanci delle società, non può occuparsi della cessione di quote delle società e non può rappresentare in giudizio i suoi clienti. [OSCURATO:PERSONA], infatti, nel suo interrogatorio riferiva della completa estraneità ai fatti della ricorrente. La ricorrente è una mera esecutrice contabile, e condivideva per motivi economici lo studio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. 2. Violazione di legge (art. 273 e 292 cod. proc. pen.); vizio della motivazione. Le due intercettazioni nello studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] sono state interpretate in modo distorto. Il Tribunale pur riconoscendo che la ricorrente non è organizzatrice o promotrice del consorzio individua le esigenze cautelari nel pericolo di reiterazione delle condotte. Si ignora che la ricorrente, non essendo iscritta in albi professionali, non potrebbe in alcun modo reiterare le condotte criminose, essendo una esecutrice che elabora dati. La stessa, inoltre, è incensurata e, quindi, non può definirsi soggetto scaltro e dedito al crimine. La motivazione del Tribunale risulta apparente e contraddittoria e ritiene sussistenti le esigenze cautelari con una mera congettura. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. 3. La procura generale della Cassazione, Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 2. 4. La ricorrente ha replicato con memoria ribadendo la fondatezza del ricorso e il suo interesse all'impugnazione. Ha riaffermato l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione della misura e la sua qualifica di semplice elaborazione di dati, non essendo commercialista. Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, in fatto e reiterativo dei motivi del riesame senza confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. 4. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza (sulla partecipazione della ricorrente ai reati non essendo contestati la sussistenza degli stessi), l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico della ricorrente, e in particolare la pluralità delle intercettazioni che evidenziano in modo univoco la condotta della ricorrente che conversando con [OSCURATO:PERSONA] il 12 dicembre 20191 evidenziava la necessità di sistemare la contabilità in esito alla verifica della Guardia di Finanza. La ricorrente nella conversazione dimostrava di essere al corrente di tutte le irregolarità commesse, da nascondere alla P.G. (sopprimendo o alterando la contabilità allo scopo). Anzi, per il Tribunale, la ricorrente risultava la principale ideatrice (anche senza il titolo di commercialista) del sistema contabile e delle irregolarità. Lei era, del resto, anche disponibile a "sopprimere e falsificare le fatture emesse da tali società". Per il Tribunale del riesame, quindi, la ricorrente interloquiva con i principali protagonisti della vicenda con cognizione di causa mostrando di avere completa conoscenza della situazione contabile delle società coinvolte nelle frodi per false fatturazioni. 4. 1. Del resto, l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito: « In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). Inoltre, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27255801). Nessuna censura di travisamento della prova delle intercettazioni risulta prospettata nel caso in odierno giudizio. Il ricorso generico e in fatto non si confronta affatto con le compete e chiare motivazioni dell'ordinanza impugnata. 5. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, «l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro» (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903; vedi anche Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998, Panebianco R., Rv. 212685). 5. 1. Dall'analisi della motivazione dei due provvedimenti (quello impugnato del Tribunale del riesame e Atelief=dEgt provvedimento genetico della misura cautelare) non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (assenza di sua compartecipazione all'associazione e ai reati in accertamento), peraltro genericamente, si pone in termini di censura di merito generica (solo in fatto), senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. 6. Anche il motivo sulle esigenze cautelari risulta manifestamente infondato, generico ed in fatto. Sul concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati il Tribunale evidenzia con motivazione esente da manifeste illogicità o contraddizion / la gravità dei fatti per i quali si procede, nella necessità di inibire alla ricorrente la prosecuzione dell'attività professionale per impedirle una reiterazione di condotte analoghe a quelle in accertamento. Lo stato di incensuratezza, per il Tribunale del riesame, non esclude il pericolo di reiterazione "in considerazione della serialità e complessità delle condotte e dell'articolato sistema di frodi che ha contribuito a realizzare con un ruolo di primo piano e per un periodo rilevante". Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801). 7. Sulla durata ridotta a sei mesi il ricorso nulla osserva se non reiterare i motivi dell'appello sulla durata superiore al minimo di legge. 8. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso