Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14865/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere privo di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive sono volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587 - 01; Sez. 2, n. 3366 del 18/12/2012, dep. 2013, Fadda, Rv. 255199 - 01), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 14 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere privo di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive sono volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587 - 01; Sez. 2, n. 3366 del 18/12/2012, dep. 2013, Fadda, Rv. 255199 - 01), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 gennaio
Sentenza Cassazione n. 14865/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris