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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10637/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso n. 14334 - 2017 R.G. proposto da: A.R.S.T. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già "A.R.S.T. - [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna" s.r.l.) - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona dei liquidatori pro tempore, rappresentata e difesa, disgiuntamente e congiuntamente, in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portuense, n. 104, presso [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTEavverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 938/2016, udita la relazione nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto notificato il 12.3.1997 la "[OSCURATO:SOCIETA] ." s.r.l. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Cagliari la "[OSCURATO:PERSONA] delle Ferrovie della Sardegna" s.r.l. nonché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Esponeva che a seguito di licitazione privata la "Gestione" convenuta le aveva con contratto d'appalto del 31.8.1995 affidato l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento del reparto rialzo dell'officina ferroviaria di Sassari per un corrispettivo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di lire 497.424.714, oltre i.v.a.

Esponeva che la committente non aveva provveduto a molteplici adempimenti, tra cui la predisposizione di taluni elaborati progettuali.

Esponeva che la committente, tuttavia, le aveva, il 9.1.1997, comunicato la risoluzione del contratto per asserito grave inadempimento di essa appaltatrice.

Chiedeva quindi dichiararsi la nullità dei patti contrattuali relativi alla competenza arbitrale, dichiararsi l'illegittimità della risoluzione contrattuale ex adverso disposta con nota del 9.1.1997, dichiararsi la risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento della "Gestione" appaltante, condannarsi le controparti al risarcimento dei danni, da liquidare nella misura di lire 206.358.203 (al netto d'i.v.a.) ovvero nella diversa acclaranda misura, oltre interessi e rivalutazione monetaria, condannarsi le controparti al pagamento delle opere eseguite, nella misura di lire 97.463.290, oltre i.v.a., al netto delle anticipazioni ricevute ed oltre interessi e rivalutazione monetaria.

2. Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA] delle Ferrovie della Sardegna".

Eccepiva pregiudizialmente l'incompetenza dell'adito tribunale, siccome la controversia era devoluta alla competenza arbitrale.

Instava nel merito per il rigetto dell'avversa domanda.

In riconvenzionale chiedeva condannarsi l'attrice al risarcimento dei danni.

3. Si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Eccepiva il proprio difetto di legittimazione.

4. Riassunto il giudizio, interrotto a seguito della estinzione della "[OSCURATO:PERSONA] delle Ferrovie della Sardegna", si costituiva l' "A.R.S.T. - [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna" s.r.l. (succeduta alla "[OSCURATO:PERSONA]").

5. Assunta la prova per testimoni, espletata la c.t.u., con sentenza n. 460/2011 il tribunale, in accoglimento della domanda dell'attrice, dichiarava l'illegittimità della risoluzione del contratto disposta dalla "[OSCURATO:PERSONA]" con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciava la risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento della "[OSCURATO:PERSONA]" e condannava l' "A.R.S.T. - [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna" s.r.l. al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 6.240,78, oltre interessi legali, a saldo delle opere eseguite, al pagamento della somma di euro 143.875,52, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno, ed al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.

6. Proponeva appello l' "A.R.S.T. - [OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. (già "A.R.S.T. - [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna" s.r.l.).

Resisteva la "[OSCURATO:SOCIETA]." s.r.l.

7. Con sentenza n. 938/2016 la Corte d'Appello di Cagliari rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado.

Evidenziava, la corte, in ordine al primo motivo d'appello con cui era stata censurata la reiezione della pregiudiziale eccezione di incompetenza, che condivisibilmente il tribunale aveva disconosciuto la competenza arbitrale sulla scorta della sentenza n. 152/1996, con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 741/1981 (sostitutivo dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063/1962), nella parte in cui non prevedeva che alla competenza arbitrale potesse derogarsi con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti.

Evidenziava segnatamente che, a fronte del richiamo tout court al dettato normativo, poi caducato dalla pronuncia della Consulta, contenuto nell'art. 34 del capitolato speciale d'appalto e nell'art. 15 del contratto d'appalto e prefigurante come obbligatorio l'arbitrato, non metteva conto procedere alla verifica della volontà delle parti in ordine ad un contratto d'appalto, come quello di specie, siglato in epoca antecedente alla pronuncia di incostituzionalità.

Evidenziava nel merito che correttamente il tribunale, alla stregua delle risultanze documentali, delle dichiarazioni testimoniali e degli esiti della c.t.u., aveva ritenuto che il progetto fornito dall'amministrazione appaltante non consentisse l'esecuzione dell'opera appaltata, in quanto privo, tra l'altro, del progetto esecutivo, del progetto elettrico e dell'impianto antincendio.

Evidenziava quindi che correttamente il tribunale aveva ritenuto che l'appaltatrice avesse legittimamente e reiteratamente esternato la necessità di una perizia di variante ai fini dell'adeguamento degli elaborati progettuali.8.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l' "A.R.S.T. - [OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La "[OSCURATO:SOCIETA]." s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

9. Il Pubblico Ministero ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni.

10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la "nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione al contratto di appalto stipulato tra le parti contraenti il 31 agosto 1995" (così ricorso, pag. 15).

Deduce che ha errato la corte d'appello a ribadire la reiezione della pregiudiziale eccezione di incompetenza.

Deduce che al riguardo la corte di merito, con patente difetto di motivazione, si è limitata a riprodurre i passaggi motivazionali della pronuncia di primo grado.

Deduce che la corte distrettuale, al pari del tribunale, senza attendere al riscontro di eventuali atti da cui desumere la volontà di controparte contraria al deferimento in arbitri della controversia, non ha tenuto conto che l'arbitrato prefigurato in contratto è di natura volontaria e non obbligatoria.

11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la "nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione alla qualificazione della fattispecie giuridica applicabile alla vicenda in essere" (così ricorso, pag. 19).

Deduce che, allorché ha ribadito la reiezione della pregiudiziale eccezione di incompetenza ed ha opinato per la natura obbligatoria dell'arbitrato, la corte d'appello non ha tenuto conto degli accordi siglati dai contraenti, sottesi alla clausola compromissoria contenuta nel capitolato speciale d'appalto.

Deduce che la corte di merito "ha privato, ingiustamente, la lex contractus intercorsa tra le parti litiganti del dovuto valore vincolante" (così ricorso, pag. 22).

12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la "nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione alla condotta delle parti contraenti nell'esecuzione del contratto d'appalto per cui è causa" (così ricorso, pag. 22).

Deduce che la corte d'appello, allorché ha opinato per la responsabilità contrattuale della committente, non ha considerato la reale condotta tenuta dalle parti in sede precontrattuale ed in sede di esecuzione del contratto.

Deduce che la corte di merito parimenti si limitata a ribadire acriticamente il convincimento del primo giudice.

Deduce segnatamente che la corte distrettuale non ha valutato la pretesa inadeguatezza della progettazione fornita dalla "[OSCURATO:PERSONA]".

Deduce comunque che la committente aveva provveduto alla predisposizione del progetto esecutivo generale dell'opera, che le asserite carenze progettuali non avevano attitudine a rendere ineseguibili le opere nella loro totalità, che l'appaltatrice non ha mai formulato riserve con riferimento al progetto-base.

13. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono senza dubbio connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; ambedue i mezzi di impugnazione sono in ogni caso privi di fondamento e da respingere.

14. Ovviamente va in premessa ribadita l'elaborazione di questa Corte secondo cui, in tema di appalti pubblici stipulati da enti diversi dallo Stato, ove il contratto sia stato concluso prima della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996 [è il caso di specie; il contratto d'appalto è datato 31.8.1995], che ha reso facoltativo l'arbitrato dichiarando incostituzionale l'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962, nel testo sostituito dall'art. 16 della legge n. 741 del 1981, per valutare l'applicabilità di una clausola compromissoria occorre esaminarne il tenore esatto al fine di stabilire se, attraverso il richiamo al capitolato generale dello Stato, le parti abbiano voluto limitarsi ad identificare la disciplina legale concretamente applicabile, ovvero abbiano inteso recepire il contenuto della normativa generale relativa agli appalti dello Stato, conferendo alla stessa un valore negoziale tale da renderla insensibile alle modifiche normative intervenute successivamente alla stipulazione del contratto (cfr. Cass. (ord.) 17.10.2018, n. 26007).

In questi termini evidentemente si prospetta nella specie - ed invero la ricorrente innegabilmente prospetta ("dalla lettura del contratto d'appalto del 31 agosto 1995 (...) si evince, ictu oculi, che le parti contraenti (...) avessero espressamente inteso prevedere che tutte le controversie (...)"; così ricorso, pag. 17; si "intende ribadire (...) la mancata lettura o, quanto meno, la mancata presa in considerazione degli accordi contrattualmente presi dalle parti contraenti con la clausola compromissoria (...)"; così ricorso, pag. 19) - una quaestio ermeneutica

15. In tal guisa vengono in rilievo gli insegnamenti di questa Corte.

Innanzitutto, l'insegnamento secondo cui l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355).

Altresì, l'insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

16. Nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali si rimarca, previamente, che la ricorrente, né con il primo né con il secondo mezzo, ha provveduto all'indicazione dei canoni ermeneutici eventualmente violati o falsamente applicati e all'indicazione del fatto decisivo, oggetto del dibattito controverso, il cui esame sia stato eventualmente omesso.

17. In ogni caso, l'interpretazione patrocinata dalla Corte di Cagliari è immune da vizi suscettibili di assumer rilievo in relazione alla previsione del (novello) n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ.

In primo luogo, è da escludere che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate, nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, ad acquisire significato in rapporto alla (novella) previsione del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ., possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui la corte di merito ha ancorato il suo dictum.Segnatamente, con riferimento all' "anomalia" della motivazione "apparente" (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la corte distrettuale ha, lo si è premesso, compiutamente ed intellegibilmente esplicitato - reiterando i motivi del primo dictum - il proprio iter argomentativo ("(...) a fronte del chiaro ed inequivocabile richiamo al dettato normativo, inficiato dalla intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale (...)": così sentenza d'appello, pag. 8).

In secondo luogo, la corte territoriale ha di certo disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero ha atteso all'esegesi del richiamo tout court al dettato normativo - poi caducato dalla pronuncia della Consulta - contenuto nell'art. 34 del capitolato speciale d'appalto e nell'art. 15 del contratto d'appalto.

18. In ogni caso, nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate l'interpretazione patrocinata dalla Corte cagliaritana è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, cioè non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale.

Ciò viepiù che le censure dalla ricorrente addotte si risolvono tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione.

Si tenga conto, al contempo, che la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (cfr. Cass. (ord.) 5.8.2019, n. 20883).

Su tal scorta si rimarca che la Corte di Cagliari ha in maniera congrua e compiuta dato conto delle ragioni fondanti l'integrale condivisione e ricezione delle motivazioni cui era ancorato il primo dictum.

19. Il terzo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e da respingere.

20. Questa Corte spiega, sia ai fini della decisione circa la fondatezza della domanda di risoluzione ex art. 1453 cod. civ., sia, segnatamente, ai fini del riscontro della gravità dell'inadempimento, che siffatte indagini costituiscono accertamenti "di fatto" demandati al giudice del merito, censurabili in sede di legittimità solo se viziati nei principi di diritto applicabili e nella logica del ragionamento, recte, a tal ultimo proposito, al cospetto del novello disposto del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ., solo se inficiati da omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass.20.4.1982, n. 2454; Cass. 30.3.1989, n. 1554; Cass. 16.9.1991, n. 9619; Cass.9.6.2010, n. 13840; Cass. 30.3.2015, n. 6401; Cass. (ord.) 22.6.2020, n. 12182).

21. In questi termini si rimarca nella specie quanto segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia" motivazionale destinate ad acquisire significato alla luce della già menzionata pronuncia delle sezioni unite n. 8053/2014 possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui, in parte qua agitur, la Corte sarda ha ancorato il suo dictum.Per altro verso, la corte di merito ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, in parte qua agitur, la res litigiosa.

Per altro verso ancora, l'iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale risulta, pur in parte qua agitur, in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica.

22. D'altronde, la ricorrente censura l'asserita omessa, erronea valutazione delle risultanze istruttorie ("le risultanze probatorie hanno confermato la circostanza (...)": così ricorso, pag. 23; "a conferma di ciò, le deposizioni rese dai testi escussi (...)": così ricorso, pag. 24; "alla luce di una completa disamina degli atti di causa, delle produzioni documentali e delle risultanze processuali (...)": così ricorso, pag. 24).

E tuttavia l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).23.

In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

24. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "A.R.S.T. - [OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., a rimborsare alla controricorrente, "[OSCURATO:SOCIETA]." s.r.I., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 14334 - 2017 R.G. proposto da: A.R.S.T. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già "A.R.S.T. - [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna" s.r.l.) - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona dei liquidatori pro tempore, rappresentata e difesa, disgiuntamente e congiuntamente, in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portuense, n. 104, presso [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTEavverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 938/2016, udita la relazione nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato il 12.3.1997 la "[OSCURATO:SOCIETA] ." s.r.l. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Cagliari la "[OSCURATO:PERSONA] delle Ferrovie della Sardegna" s.r.l. nonché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Esponeva che a seguito di licitazione privata la "Gestione" convenuta le aveva con contratto d'appalto del 31.8.1995 affidato l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento del reparto rialzo dell'officina ferroviaria di Sassari per un corrispettivo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di lire 497.424.714, oltre i.v.a. Esponeva che la committente non aveva provveduto a molteplici adempimenti, tra cui la predisposizione di taluni elaborati progettuali. Esponeva che la committente, tuttavia, le aveva, il 9.1.1997, comunicato la risoluzione del contratto per asserito grave inadempimento di essa appaltatrice. Chiedeva quindi dichiararsi la nullità dei patti contrattuali relativi alla competenza arbitrale, dichiararsi l'illegittimità della risoluzione contrattuale ex adverso disposta con nota del 9.1.1997, dichiararsi la risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento della "Gestione" appaltante, condannarsi le controparti al risarcimento dei danni, da liquidare nella misura di lire 206.358.203 (al netto d'i.v.a.) ovvero nella diversa acclaranda misura, oltre interessi e rivalutazione monetaria, condannarsi le controparti al pagamento delle opere eseguite, nella misura di lire 97.463.290, oltre i.v.a., al netto delle anticipazioni ricevute ed oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2. Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA] delle Ferrovie della Sardegna". Eccepiva pregiudizialmente l'incompetenza dell'adito tribunale, siccome la controversia era devoluta alla competenza arbitrale. Instava nel merito per il rigetto dell'avversa domanda. In riconvenzionale chiedeva condannarsi l'attrice al risarcimento dei danni. 3. Si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione. 4. Riassunto il giudizio, interrotto a seguito della estinzione della "[OSCURATO:PERSONA] delle Ferrovie della Sardegna", si costituiva l' "A.R.S.T. - [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna" s.r.l. (succeduta alla "[OSCURATO:PERSONA]"). 5. Assunta la prova per testimoni, espletata la c.t.u., con sentenza n. 460/2011 il tribunale, in accoglimento della domanda dell'attrice, dichiarava l'illegittimità della risoluzione del contratto disposta dalla "[OSCURATO:PERSONA]" con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciava la risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento della "[OSCURATO:PERSONA]" e condannava l' "A.R.S.T. - [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna" s.r.l. al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 6.240,78, oltre interessi legali, a saldo delle opere eseguite, al pagamento della somma di euro 143.875,52, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno, ed al pagamento delle spese di lite e di c.t.u. 6. Proponeva appello l' "A.R.S.T. - [OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. (già "A.R.S.T. - [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna" s.r.l.). Resisteva la "[OSCURATO:SOCIETA]." s.r.l. 7. Con sentenza n. 938/2016 la Corte d'Appello di Cagliari rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado. Evidenziava, la corte, in ordine al primo motivo d'appello con cui era stata censurata la reiezione della pregiudiziale eccezione di incompetenza, che condivisibilmente il tribunale aveva disconosciuto la competenza arbitrale sulla scorta della sentenza n. 152/1996, con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 741/1981 (sostitutivo dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063/1962), nella parte in cui non prevedeva che alla competenza arbitrale potesse derogarsi con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti. Evidenziava segnatamente che, a fronte del richiamo tout court al dettato normativo, poi caducato dalla pronuncia della Consulta, contenuto nell'art. 34 del capitolato speciale d'appalto e nell'art. 15 del contratto d'appalto e prefigurante come obbligatorio l'arbitrato, non metteva conto procedere alla verifica della volontà delle parti in ordine ad un contratto d'appalto, come quello di specie, siglato in epoca antecedente alla pronuncia di incostituzionalità. Evidenziava nel merito che correttamente il tribunale, alla stregua delle risultanze documentali, delle dichiarazioni testimoniali e degli esiti della c.t.u., aveva ritenuto che il progetto fornito dall'amministrazione appaltante non consentisse l'esecuzione dell'opera appaltata, in quanto privo, tra l'altro, del progetto esecutivo, del progetto elettrico e dell'impianto antincendio. Evidenziava quindi che correttamente il tribunale aveva ritenuto che l'appaltatrice avesse legittimamente e reiteratamente esternato la necessità di una perizia di variante ai fini dell'adeguamento degli elaborati progettuali.8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l' "A.R.S.T. - [OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. La "[OSCURATO:SOCIETA]." s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 9. Il Pubblico Ministero ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni. 10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la "nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione al contratto di appalto stipulato tra le parti contraenti il 31 agosto 1995" (così ricorso, pag. 15). Deduce che ha errato la corte d'appello a ribadire la reiezione della pregiudiziale eccezione di incompetenza. Deduce che al riguardo la corte di merito, con patente difetto di motivazione, si è limitata a riprodurre i passaggi motivazionali della pronuncia di primo grado. Deduce che la corte distrettuale, al pari del tribunale, senza attendere al riscontro di eventuali atti da cui desumere la volontà di controparte contraria al deferimento in arbitri della controversia, non ha tenuto conto che l'arbitrato prefigurato in contratto è di natura volontaria e non obbligatoria. 11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la "nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione alla qualificazione della fattispecie giuridica applicabile alla vicenda in essere" (così ricorso, pag. 19). Deduce che, allorché ha ribadito la reiezione della pregiudiziale eccezione di incompetenza ed ha opinato per la natura obbligatoria dell'arbitrato, la corte d'appello non ha tenuto conto degli accordi siglati dai contraenti, sottesi alla clausola compromissoria contenuta nel capitolato speciale d'appalto. Deduce che la corte di merito "ha privato, ingiustamente, la lex contractus intercorsa tra le parti litiganti del dovuto valore vincolante" (così ricorso, pag. 22). 12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la "nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione alla condotta delle parti contraenti nell'esecuzione del contratto d'appalto per cui è causa" (così ricorso, pag. 22). Deduce che la corte d'appello, allorché ha opinato per la responsabilità contrattuale della committente, non ha considerato la reale condotta tenuta dalle parti in sede precontrattuale ed in sede di esecuzione del contratto. Deduce che la corte di merito parimenti si limitata a ribadire acriticamente il convincimento del primo giudice. Deduce segnatamente che la corte distrettuale non ha valutato la pretesa inadeguatezza della progettazione fornita dalla "[OSCURATO:PERSONA]". Deduce comunque che la committente aveva provveduto alla predisposizione del progetto esecutivo generale dell'opera, che le asserite carenze progettuali non avevano attitudine a rendere ineseguibili le opere nella loro totalità, che l'appaltatrice non ha mai formulato riserve con riferimento al progetto-base. 13. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono senza dubbio connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; ambedue i mezzi di impugnazione sono in ogni caso privi di fondamento e da respingere. 14. Ovviamente va in premessa ribadita l'elaborazione di questa Corte secondo cui, in tema di appalti pubblici stipulati da enti diversi dallo Stato, ove il contratto sia stato concluso prima della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996 [è il caso di specie; il contratto d'appalto è datato 31.8.1995], che ha reso facoltativo l'arbitrato dichiarando incostituzionale l'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962, nel testo sostituito dall'art. 16 della legge n. 741 del 1981, per valutare l'applicabilità di una clausola compromissoria occorre esaminarne il tenore esatto al fine di stabilire se, attraverso il richiamo al capitolato generale dello Stato, le parti abbiano voluto limitarsi ad identificare la disciplina legale concretamente applicabile, ovvero abbiano inteso recepire il contenuto della normativa generale relativa agli appalti dello Stato, conferendo alla stessa un valore negoziale tale da renderla insensibile alle modifiche normative intervenute successivamente alla stipulazione del contratto (cfr. Cass. (ord.) 17.10.2018, n. 26007). In questi termini evidentemente si prospetta nella specie - ed invero la ricorrente innegabilmente prospetta ("dalla lettura del contratto d'appalto del 31 agosto 1995 (...) si evince, ictu oculi, che le parti contraenti (...) avessero espressamente inteso prevedere che tutte le controversie (...)"; così ricorso, pag. 17; si "intende ribadire (...) la mancata lettura o, quanto meno, la mancata presa in considerazione degli accordi contrattualmente presi dalle parti contraenti con la clausola compromissoria (...)"; così ricorso, pag. 19) - una quaestio ermeneutica 15. In tal guisa vengono in rilievo gli insegnamenti di questa Corte. Innanzitutto, l'insegnamento secondo cui l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355). Altresì, l'insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). 16. Nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali si rimarca, previamente, che la ricorrente, né con il primo né con il secondo mezzo, ha provveduto all'indicazione dei canoni ermeneutici eventualmente violati o falsamente applicati e all'indicazione del fatto decisivo, oggetto del dibattito controverso, il cui esame sia stato eventualmente omesso. 17. In ogni caso, l'interpretazione patrocinata dalla Corte di Cagliari è immune da vizi suscettibili di assumer rilievo in relazione alla previsione del (novello) n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. In primo luogo, è da escludere che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate, nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, ad acquisire significato in rapporto alla (novella) previsione del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ., possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui la corte di merito ha ancorato il suo dictum.Segnatamente, con riferimento all' "anomalia" della motivazione "apparente" (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la corte distrettuale ha, lo si è premesso, compiutamente ed intellegibilmente esplicitato - reiterando i motivi del primo dictum - il proprio iter argomentativo ("(...) a fronte del chiaro ed inequivocabile richiamo al dettato normativo, inficiato dalla intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale (...)": così sentenza d'appello, pag. 8). In secondo luogo, la corte territoriale ha di certo disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero ha atteso all'esegesi del richiamo tout court al dettato normativo - poi caducato dalla pronuncia della Consulta - contenuto nell'art. 34 del capitolato speciale d'appalto e nell'art. 15 del contratto d'appalto. 18. In ogni caso, nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate l'interpretazione patrocinata dalla Corte cagliaritana è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, cioè non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale. Ciò viepiù che le censure dalla ricorrente addotte si risolvono tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione. Si tenga conto, al contempo, che la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (cfr. Cass. (ord.) 5.8.2019, n. 20883). Su tal scorta si rimarca che la Corte di Cagliari ha in maniera congrua e compiuta dato conto delle ragioni fondanti l'integrale condivisione e ricezione delle motivazioni cui era ancorato il primo dictum. 19. Il terzo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e da respingere. 20. Questa Corte spiega, sia ai fini della decisione circa la fondatezza della domanda di risoluzione ex art. 1453 cod. civ., sia, segnatamente, ai fini del riscontro della gravità dell'inadempimento, che siffatte indagini costituiscono accertamenti "di fatto" demandati al giudice del merito, censurabili in sede di legittimità solo se viziati nei principi di diritto applicabili e nella logica del ragionamento, recte, a tal ultimo proposito, al cospetto del novello disposto del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ., solo se inficiati da omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass.20.4.1982, n. 2454; Cass. 30.3.1989, n. 1554; Cass. 16.9.1991, n. 9619; Cass.9.6.2010, n. 13840; Cass. 30.3.2015, n. 6401; Cass. (ord.) 22.6.2020, n. 12182). 21. In questi termini si rimarca nella specie quanto segue. Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia" motivazionale destinate ad acquisire significato alla luce della già menzionata pronuncia delle sezioni unite n. 8053/2014 possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui, in parte qua agitur, la Corte sarda ha ancorato il suo dictum.Per altro verso, la corte di merito ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, in parte qua agitur, la res litigiosa. Per altro verso ancora, l'iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale risulta, pur in parte qua agitur, in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica. 22. D'altronde, la ricorrente censura l'asserita omessa, erronea valutazione delle risultanze istruttorie ("le risultanze probatorie hanno confermato la circostanza (...)": così ricorso, pag. 23; "a conferma di ciò, le deposizioni rese dai testi escussi (...)": così ricorso, pag. 24; "alla luce di una completa disamina degli atti di causa, delle produzioni documentali e delle risultanze processuali (...)": così ricorso, pag. 24). E tuttavia l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).23. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 24. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "A.R.S.T. - [OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., a rimborsare alla controricorrente, "[OSCURATO:SOCIETA]." s.r.I., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Sentenza Cassazione n. 10637/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris