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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 26025/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21485-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] civili R.G.N. 21485/2020 Cron.

Rep.

Ud. 27/06/2023 CC - intimata - avverso la sentenza n. 929/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/12/2019 R.G.N. 174/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di appello di Bologna , con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado di parziale accoglimento dell’opposizione ad avviso di addebito, limitatamente al regime sanzionatorio connesso all’inadempimento contributivo dell’avv.to Palumbo;

2. la Corte territoriale ha, infatti, ritenuto applicabile il regime di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) della legge nr. 388 del 2000;

3. a fondamento del decisum, per quanto solo rileva in questa sede, ha escluso che potesse configurarsi una situazione di evasione contributiva, dovendosi escludere l’intento fraudolento o doloso.

La buona fede della professionista era desumibile dal fatto che la professionista aveva regolarmente indicato nella dichiarazione dei redditi i propri introiti e, comunque, tenuto conto dell’oscillazione giurisprudenziale nella interpretazione della complessa normativa di riferimento;

4. la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo;

5. la professioni sta è rimasta intimata.

Invero, nonostante l’Inps abbia depositato un «controricorso a ricorso incidentale», alcun atto di costituzione della parte intimata risulta depositatopresso la Corte;

6. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]:

7. con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce la violazione dell’art. 116, comma 8, lett.a) e b) della legge nr. 388 del 2000, per non aver i giudici di appello ritenuto applicabile il regime sanzionatorio dell’evasione;

1. per un duplice ordine di ragioni il motivo è inammissibile;

2. in primo luogo, le censure, sub specie di violazione di legge, investono l’accertamento di fatto con cui i giudici territoriali, argomentando dall'avvenuta denuncia dei redditi ai fini fiscali e dalle incertezze giurisprudenziali circa l'obbligo di iscrizione dei liberi professionisti alla Gestione separata, hanno escluso che il comportamento omissivo dell'odierna parte intimata fosse accompagnato dall'intenzione specifica di non versare i contributi ( v., per analogo percorso argomentativo, Cass. nr. 20446 del 2022, in motivazione).

Il relativo accertamento (id est: l’accertamento dell’assenza del fine fraudolento) è intangibile in questa sede di legittimità, in assenza della denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo,ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ . , secondo il rigoroso enunciato di Cass., sez.un.,nr. 8053 del 2014 e successive conformi);

3. sotto un diverso profilo, i rilievi dell’INPS sono prospettati con riferimento ad un quadro normativo non più attuale in ragione della sopravvenuta pronuncia della Corte Cost. nr. 104 del 2022 di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. nr. 98 del 2011, conv. dalla legge nr. 111 del 2011«nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense […] tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili […]con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore», senza, tuttavia, che possa, nella specie, darsi corso all'applicazione dello ius superveniens - costituito appunto dalla declaratoria d'incostituzionalità delle sanzioni- non potendo riformarsi la sentenza impugnata in danno della parte impugnante (Cass. nr. 20446 del 2022 cit);

4. il ricorso va , dunque, dichiarat o inammissibile;

5. nulla deve pronunciarsi in ordine alle spese, in difetto di attività difensiva da parte del professionista intimato;

6. sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, se dovuto P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21485-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] civili R.G.N. 21485/2020 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC - intimata - avverso la sentenza n. 929/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/12/2019 R.G.N. 174/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Bologna , con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado di parziale accoglimento dell’opposizione ad avviso di addebito, limitatamente al regime sanzionatorio connesso all’inadempimento contributivo dell’avv.to Palumbo; 2. la Corte territoriale ha, infatti, ritenuto applicabile il regime di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) della legge nr. 388 del 2000; 3. a fondamento del decisum, per quanto solo rileva in questa sede, ha escluso che potesse configurarsi una situazione di evasione contributiva, dovendosi escludere l’intento fraudolento o doloso. La buona fede della professionista era desumibile dal fatto che la professionista aveva regolarmente indicato nella dichiarazione dei redditi i propri introiti e, comunque, tenuto conto dell’oscillazione giurisprudenziale nella interpretazione della complessa normativa di riferimento; 4. la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; 5. la professioni sta è rimasta intimata. Invero, nonostante l’Inps abbia depositato un «controricorso a ricorso incidentale», alcun atto di costituzione della parte intimata risulta depositatopresso la Corte; 6. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 7. con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce la violazione dell’art. 116, comma 8, lett.a) e b) della legge nr. 388 del 2000, per non aver i giudici di appello ritenuto applicabile il regime sanzionatorio dell’evasione; 1. per un duplice ordine di ragioni il motivo è inammissibile; 2. in primo luogo, le censure, sub specie di violazione di legge, investono l’accertamento di fatto con cui i giudici territoriali, argomentando dall'avvenuta denuncia dei redditi ai fini fiscali e dalle incertezze giurisprudenziali circa l'obbligo di iscrizione dei liberi professionisti alla Gestione separata, hanno escluso che il comportamento omissivo dell'odierna parte intimata fosse accompagnato dall'intenzione specifica di non versare i contributi ( v., per analogo percorso argomentativo, Cass. nr. 20446 del 2022, in motivazione). Il relativo accertamento (id est: l’accertamento dell’assenza del fine fraudolento) è intangibile in questa sede di legittimità, in assenza della denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo,ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ . , secondo il rigoroso enunciato di Cass., sez.un.,nr. 8053 del 2014 e successive conformi); 3. sotto un diverso profilo, i rilievi dell’INPS sono prospettati con riferimento ad un quadro normativo non più attuale in ragione della sopravvenuta pronuncia della Corte Cost. nr. 104 del 2022 di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. nr. 98 del 2011, conv. dalla legge nr. 111 del 2011«nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense […] tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili […]con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore», senza, tuttavia, che possa, nella specie, darsi corso all'applicazione dello ius superveniens - costituito appunto dalla declaratoria d'incostituzionalità delle sanzioni- non potendo riformarsi la sentenza impugnata in danno della parte impugnante (Cass. nr. 20446 del 2022 cit); 4. il ricorso va , dunque, dichiarat o inammissibile; 5. nulla deve pronunciarsi in ordine alle spese, in difetto di attività difensiva da parte del professionista intimato; 6. sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, se dovuto P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
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