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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28758/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5394/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in fallimento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 36-B. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 5664/07/2015, depositata in data 28 dicembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRES –IVA –IRAP 2007

1. L'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Milano II - rilevato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva stipulato un contratto (datato 31/12/2006 ma registrato il 29/01/2007) di permuta di immobili con [OSCURATO:PERSONA] (socio) e che successivamente le parti avevano registrato scrittura privata integrativa di vendita di unità immobiliare, per mezzo della quale era stato rettificato il prezzo della precedente permuta, aumentandone l'importo, emetteva l'avviso di accertamento n.

T9D032D05744 per l'anno d'imposta 2007, con cui recuperava a tassazione l'importo di € 236.368,24 a titolo di plusvalenza da cessione di bene immobile non dichiarata in violazione dell'art. 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; riteneva l'Ufficio che il negozio giuridico, qualificato come permuta prima e vendita poi, fosse stato stipulato per finalità esclusivamente elusive, conseguentemente considerando indeducibili i costi per € 176.048,00 indicati in dichiarazione, in assenza dei Libri e Registri obbligatori, delle fatture, delle schede contabili e del bilancio di verifica.

2. Avverso l’avviso proponeva ricorso la società contribuente dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 2643/43/2015, rigettava il ricorso della contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 5664/07/2015, depositata in data 28 dicembre 2015, la C.t.r. adita rigettava l’appello della contribuente.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resisto con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto la nullità dell’avviso impugnato in quanto non accompagnato dalla delega alla firma dello stesso, vizio a cui non poteva sopperirsi, come accaduto nel caso in esame, mediante successivo deposito in primo grado.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma settimo, Legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.» la società contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto la nullità dell’avviso impugnato in quanto emesso in data 27/11/2012 e, quindi, in violazione del termine dilatorio di 60 giorni dal deposito, datato 11/10/2012, della documentazione richiesta (dall’ufficio) alla società contribuente.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Vizio di motivazione e/o violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.» la società contribuente lamenta l’error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che non potessero aver accesso in corso di giudizio alcuni documenti contabili, nonostante non emergesse che la mancata precedente esibizione degli stessi fosse il risultato di un rifiuto o di un occultamento da parte della contribuente.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Vizio di motivazione dell’art. 39, secondo comma lett. d – bis , d.P.R. n. 600/1973, anche in combinato disposto dell’art. 25 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha adeguatamente motivato le sue conclusioni, non ponendosi il problema, a fronte delle eccezioni della società, se la pretesa fiscale fosse assistita o meno da elementi di sostegno ulteriori ai dati formulati a tavolino.

2. Va premesso che la Curatela fallimentare della società contribuente, nelle more fallita, con atto depositato in data 24 luglio 2019, ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 1 d.l. 148/2017 ed all’uopo ha allegato l’istanza inoltrata all’Agenzia delle Entrate in data 11 maggio 2018 nonché la relativa quietanza di avvenuto pagamento di € 190.338,00; contestualmente chiedeva la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Orbene, vista la regolarità della documentazione depositata, deve ritenersi soddisfatta la procedura di definizione agevolata.

3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata,con spese a carico di chi le ha anticipate.

4. In ragione di ciò, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5394/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in fallimento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 36-B. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5664/07/2015, depositata in data 28 dicembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRES –IVA –IRAP 2007 1. L'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Milano II - rilevato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva stipulato un contratto (datato 31/12/2006 ma registrato il 29/01/2007) di permuta di immobili con [OSCURATO:PERSONA] (socio) e che successivamente le parti avevano registrato scrittura privata integrativa di vendita di unità immobiliare, per mezzo della quale era stato rettificato il prezzo della precedente permuta, aumentandone l'importo, emetteva l'avviso di accertamento n. T9D032D05744 per l'anno d'imposta 2007, con cui recuperava a tassazione l'importo di € 236.368,24 a titolo di plusvalenza da cessione di bene immobile non dichiarata in violazione dell'art. 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; riteneva l'Ufficio che il negozio giuridico, qualificato come permuta prima e vendita poi, fosse stato stipulato per finalità esclusivamente elusive, conseguentemente considerando indeducibili i costi per € 176.048,00 indicati in dichiarazione, in assenza dei Libri e Registri obbligatori, delle fatture, delle schede contabili e del bilancio di verifica. 2. Avverso l’avviso proponeva ricorso la società contribuente dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 2643/43/2015, rigettava il ricorso della contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 5. Con sentenza n. 5664/07/2015, depositata in data 28 dicembre 2015, la C.t.r. adita rigettava l’appello della contribuente. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resisto con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto la nullità dell’avviso impugnato in quanto non accompagnato dalla delega alla firma dello stesso, vizio a cui non poteva sopperirsi, come accaduto nel caso in esame, mediante successivo deposito in primo grado. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma settimo, Legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.» la società contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto la nullità dell’avviso impugnato in quanto emesso in data 27/11/2012 e, quindi, in violazione del termine dilatorio di 60 giorni dal deposito, datato 11/10/2012, della documentazione richiesta (dall’ufficio) alla società contribuente. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Vizio di motivazione e/o violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.» la società contribuente lamenta l’error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che non potessero aver accesso in corso di giudizio alcuni documenti contabili, nonostante non emergesse che la mancata precedente esibizione degli stessi fosse il risultato di un rifiuto o di un occultamento da parte della contribuente. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Vizio di motivazione dell’art. 39, secondo comma lett. d – bis , d.P.R. n. 600/1973, anche in combinato disposto dell’art. 25 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha adeguatamente motivato le sue conclusioni, non ponendosi il problema, a fronte delle eccezioni della società, se la pretesa fiscale fosse assistita o meno da elementi di sostegno ulteriori ai dati formulati a tavolino. 2. Va premesso che la Curatela fallimentare della società contribuente, nelle more fallita, con atto depositato in data 24 luglio 2019, ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 1 d.l. 148/2017 ed all’uopo ha allegato l’istanza inoltrata all’Agenzia delle Entrate in data 11 maggio 2018 nonché la relativa quietanza di avvenuto pagamento di € 190.338,00; contestualmente chiedeva la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Orbene, vista la regolarità della documentazione depositata, deve ritenersi soddisfatta la procedura di definizione agevolata. 3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata,con spese a carico di chi le ha anticipate. 4. In ragione di ciò, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La C
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