CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35058/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in riferimento alla circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. Pen., è reiterativo di doglianza già avanzata in grado di appello e disattesa dalla Corte di merito con corrette argomentazioni giuridiche; che l'attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. ( riconosciuta nel caso di specie), nella quale resta assorbita nel caso in cui l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all'ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte (Sez. 2 , n. 51255 del 16/11/2023, Rv. 285693); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ci-esca-Fre in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1