CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 27288/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 239-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calceal ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’ indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso e con domicilio digitale eletto presso l’ indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente– e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimato– avverso la sentenza n. 3541/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 9 / 7 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del12/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campaniaaveva parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2780/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Salernoin rigetto del ricorso propost o dall’associazione avverso avvisidi accertamento IMU 2013 e 2014, emesso e notificato dalla società ricorrenteper conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; la contribuente resiste con controricorso ed ha infine depositato memoria difensiva, il Comune è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione di norme di diritto (artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., art. 11 Preleggi, art. 3 L. n. 212/2000, art. 52 e ss. D.Lgs. n. 504/1992) per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente accolto l’appello dellacontribuente affermando quanto segue: «La delibera comunale prevede altresì una riduzione del 65%del valore in mancanza dei piani attuativi. Consegue che il valore determinato dal Comune … deve essere più correttamente ridotto del 65%; si ottiene così un valore imponibile ai fini IMU…»; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli art t . 112, 115 , 116 e 342 cod. proc. civ.,degli artt. 22 e 53 D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 16 bis, comma 4, D.Lgs. n. 119/2018, per avere la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi sull’eccepita inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e dell’art. 53 D.lgs. n. 546/1992 e per avere omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appelloin conseguenza del deposito dell’atto di gravame in forma cartacea, in luogo di quella telematica prescritta dall’art. 16 bis, comma 4, D.Lgs. n. 119/2018; 2.1. va preliminarmente dato atto che la controricorrente, in sede di memoria ex art. 380 c.p.c., ha dichiarato, allegando relativa documentazione, che era «intervenuta tra le parti apposita conciliazione ex 48 bis del D.Lgs. n. 546/1992 ovvero la definizione bonaria, tra gli altri, anche del presente giudizio avente ad oggetto gli avvisi di accertamento n. 575 del 08.10.2018 e n. 1285 del 08.10.2018 relativi, rispettivamente, all’I.M.U. 2013 e 2014»; 2.2. dall’esame della documentazione(prodotta in allegato alla suddetta memoria), emerge che il citato accordo, recante unicamente la sottoscrizione delle odierne parti ricorrente e controricorrente, è stato «sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione»e che «la definizione del procedimento si perfezionerà unicamente con il versamento delle nuove somme dovute»; 2.3. ritenuto quindi necessario che la parte controricorrente fornisca chiarimenti al riguardo, depositando relativa documentazione attestante l’intervenuta accettazione dell’accordo conciliativo da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e l’integrale versamento delle somme ivi indicate P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando alla parte contribuente termine di sessantagiorni dalla comunicazione della presente ordinanza per produrre la documentazione indicata nella parte motiva. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto