CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42514/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (N. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo .G. chie-Gle il rigetto dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCA chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 febbraio 2021 che, in sede di rinvio e in parziale riforma della sentenza resa il 22 aprile 2016 dal G.u.p. del Tribunale di Napoli all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato ciascuno degli imputati alla pena di anni dieci di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi in Napoli dal 2012 con condotta perdurante e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., perché avevano costituito tra gli stessi e con soggetti non identificati un'associazione per delinquere di tipo mafioso di matrice camorristica, denominata "clan [OSCURATO:PERSONA] (o [OSCURATO:PERSONA])", [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2011 dalla scissione del clan Amato-Pagano, di cui fino a quel momento aveva costituito un sottogruppo, operante nei quartieri napoletani di Secondigliano e Scampia; si erano, quindi, avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivavano, al fine di mantenere il controllo del territorio e di commettere una pluralità di reati e di altre attività illecite (tra le quali: omicidi, estorsioni, spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illecita di armi da guerra e comuni da sparo, riciclaggio), nonché di acquisire altri profitti e vantaggi ingiusti; b) associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dalla modalità e dal fine mafioso, ai sensi degli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modifiche, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), perché si erano associati tra loro e con altri soggetti anche non identificati allo scopo di commettere più delitti di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, anche attraverso il rifornimento, la gestione e il controllo delle piazze di spaccio site nei quartieri napoletani di Secondigliano e di Scampia. La Corte di cassazione il 15 novembre 2019 aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 febbraio 2018, limitatamente alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 416 bis, sesto comma, cod. pen., 74, commi 3 e 4, T.U. stup. e 7 legge n. 203 del 1991, evidenziando che la motivazione sui punti era del tutto carente. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, dopo aver evidenziato che non era provata la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 74, commi 3 e 4, T.U. stup. e 416 bis, sesto comma, cod. pen., ha ritenuto di applicare la circostanza aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., rilevando che il fatto di cui al capo di imputazione sub b) era stato commesso dagli imputati avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla partecipazione degli stessi ,> all'associazione per delinquere di tipo mafioso Vaine9-Grassi. 2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 7 legge n. 203 del 1991, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non avrebbe potuto applicare la circostanza aggravante in esame, se non in violazione del principio del ne bis in idem, posto che l'imputato era stato già condannato per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, riunito dal vincolo della continuazione con il reato di associazione finalizzata al traffico della sostanza stupefacente. La circostanza aggravante nella sua forma oggettiva (del c.d. metodo mafioso) risulterebbe quindi ontologicamente inapplicabile a qualsiasi reato associativo, pena la violazione del principio di specialità, poiché, nel caso in cui gli associati di un sodalizio criminale si dovessero avvalere della forza intimidatrice del vincolo sodale, della condizione di assoggettamento e dell'omertà derivata, questi avrebbero in realtà costituito un'associazione per delinquere di tipo mafioso. In tali casi, quindi, ci si troverebbe di fronte a un contrasto apparente di norme, posto che un'associazione ex art. 416 bis cod. pen. finalizzata allo spaccio della sostanza stupefacente non presenterebbe alcun elemento differenziale rispetto a un'associazione ex 74 T.U. stup. che utilizzi metodi mafiosi per assicurarsi, per esempio, il controllo delle piazze di spaccio. Secondo il ricorrente, infine, una volta chiarita la natura soggettiva della circostanza in esame nei reati a concorso necessario, è possibile affermare che tale circostanza non risulta comunicabile intersoggettivamente, ma la sua ricorrenza va valutata per ciascun partecipe in relazione al quale occorre accertare non solo la consapevolezza che la sua condotta partecipativa può agevolare un sodalizio mafioso, ma anche la sua specifica volontà di indirizzare in tal senso la propria condotta, valutazioni che il giudice di merito non ha posto in essere. 3. [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 7 legge m. 203 del 1991, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente la circostanza aggravante in esame, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, reiterando gli stessi vizi presenti nella sentenza del 22 febbraio 2018, annullata sul punto dalla Corte di cassazione 4. [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 416 bis.1 cod. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la circostanza in esame non poteva essere applicata né sotto il profilo oggettivo del c.d. metodo mafioso né sotto quello soggettivo della finalità agevolatrice. Sotto il primo profilo oggettivo, il ricorrente evidenzia che la circostanza aggravante risulterebbe ontologicamente incompatibile con i reati associativi, pena la violazione del principio di specialità, poiché, nel caso in cui gli associati di un sodalizio criminale si dovessero avvalere della forza intimidatrice del vincolo sodale, della condizione di assoggettamento e dell'omertà derivata, questi avrebbero in realtà costituito un'associazione per delinquere di tipo mafioso. In tali casi, quindi, ci si troverebbe di fronte a un contrasto apparente di norme, posto che un'associazione ex art. 416 bis cod. pen. finalizzata allo spaccio della sostanza stupefacente non presenterebbe alcun elemento differenziale rispetto a un'associazione ex 74 T.U. stup. che utilizzi metodi mafiosi per assicurarsi, per esempio, il controllo delle piazze di spaccio. Anche sotto il suo profilo soggettivo, relativo alla finalità agevolatrice del sodalizio, la circostanza aggravante in esame non potrebbe essere applicata al reato associativo ex art. 74 T.U. stup., se non in violazione del principio del ne bis in idem, trattandosi di un profilo soggettivo della volizione associativa riguardante specificamente i motivi a delinquere che deve ritenersi assorbito nella condotta già autonomamente punita dall'art. 416 bis cod. pen. Secondo il ricorrente, quindi, una volta chiarita la natura soggettiva della circostanza in esame nei reati a concorso necessario, è possibile affermare che tale circostanza non risulta comunicabile intersoggettivamente, ma la sua ricorrenza va valutata per ciascun partecipe in relazione al quale occorre accertare non solo la consapevolezza che la sua condotta partecipativa può agevolare un sodalizio mafioso, ma anche la sua specifica volontà di indirizzare in tal senso la propria condotta, valutazioni che il giudice di merito non ha posto in essere. 5. Con istanza scritta depositata il 28.6.2022 l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto un termine a difesa, poi non coltivato in udienza, avendo concluso nel merito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, poiché sono fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi di conseguenza considerarsi non specifici. 1.1. In tal senso, giova in diritto evidenziare che l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469). Correlativamente non rileva il fatto che la compagine sia o meno coincidente, essendo invece rilevante l'esistenza di quel riconoscibile assetto, che per lo più implica un'attribuzione di ruoli, che ben possono essere diversi nelle due associazioni, in quanto comunque possa dirsi che l'operatività costituisca emanazione di entrambe (Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, non mass. sul punto). Inoltre, contrariamente a quanto affermato nei ricorsi di Corcione e Angrisano, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che la circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, è applicabile anche al reato associativo (nella specie, finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti) e, in tal caso, la stessa ha natura oggettiva in quanto, più che denotare una specifica attitudine delittuosa del singolo concorrente nel reato plurisoggettivo necessario, è direttamente connessa alla struttura organizzativa dell'associazione (Sez. 6, n. 53646 del 04/10/2017, Aperi, Rv. 271685). Pertanto, per quanto concerne il reato associativo di cui all'art. 74 T.U. stup., la finalità di agevolare un'associazione mafiosa, più che denotare una specifica attitudine delittuosa del singolo concorrente, è direttamente connessa alla concreta struttura organizzativa dell'associazione. Se tale struttura si pone in una situazione di prossimità all'associazione mafiosa, che le garantisce, come nelle fattispecie, avallo e protezione in cambio dello svolgimento a suo vantaggio di parte della propria attività, allora il collegamento della associazione per la vendita degli stupefacenti con la associazione mafiosa si traduce anche in finalità agevolativa e rappresenta un dato oggettivo che travalica la condotta del singolo associato, perché riguarda il modo di essere dell'associazione e dunque le modalità di commissione del fatto di reato; in questa prospettiva, risulta corretto attribuire - nello specifico caso in esame - natura oggettiva all'aggravante in questione, con i conseguenti effetti in termini di comunicazione intersoggettiva della circostanza. 1.2. Tutti i ricorsi inoltre manifestano la loro inammissibilità e non possono essere accolti in sede di legittimità, in quanto generici. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, i ricorrenti non si confrontano con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di appello ha accertato che le juee probatorie esaminate, rappresentate dagli esiti di intercettazione e dalle dichiarazioni dei collaboratori, ampiamente riportate e analizzate nella sentenza di primo grado, consentivano di affermare che gli imputati avevano gestito il traffico di sostanze stupefacenti avvalendosi della forza intimidatrice della accertata associazione di tipo mafioso e con la determinazione finale di agevolare la sussistenza del medesimo sodalizio, quindi con modalità specifiche con le quali i singoli ricorrenti non si sono confrontati direttamente, essendosi limitati a contestare genericamente la conciliabilità dei due tipi di sodalizi, senza affrontare in modo preciso i passaggi della motivazione della sentenza in cui è spiegata la struttura effettiva assunta dal sodalizio, divenuta strumento concreto di realizzazione dei retai fine, grazie anche alla partecipazione degli attuali ricorrenti. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili