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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36639/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 27 ottobre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee che, in motivazione, è di prevalenza e, in dispositivo, di equivalenza ed all'intervenuta prescrizione del reato.

Ritenuto che il motivo di ricorso sul giudizio di comparazione è palesemente errato posto che la Corte di merito in motivazione aveva escluso che si potesse giungere al giudizio di prevalenza delle attenuanti; Considerato che il delitto contestato a cui si è aggiunta la recidiva, reiterata infraquinquennale ha, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., un termine di prescrizione complessivo di anni tredici e mesi sei (la recidiva va computata anche in relazione all'art. 157 cod. pen.), così da non essere allo stato ancora decorso.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 17 luglio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 27 ottobre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee che, in motivazione, è di prevalenza e, in dispositivo, di equivalenza ed all'intervenuta prescrizione del reato. Ritenuto che il motivo di ricorso sul giudizio di comparazione è palesemente errato posto che la Corte di merito in motivazione aveva escluso che si potesse giungere al giudizio di prevalenza delle attenuanti; Considerato che il delitto contestato a cui si è aggiunta la recidiva, reiterata infraquinquennale ha, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., un termine di prescrizione complessivo di anni tredici e mesi sei (la recidiva va computata anche in relazione all'art. 157 cod. pen.), così da non essere allo stato ancora decorso. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio 202
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