CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00557/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] A 1. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 6 maggio 2024, jpronthiniancto-surr—i tor v della Corte di Cassazione che aveva annullato senza rinvio la precedente sentenza di appello per difetto di notifica all'imputato, ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tentativo di furto in abitazione aggravato. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato che, in concorso con il complice Pantò, separatamente giudicato, scavalcando la recinzione del condominio [OSCURATO:PERSONA] sito in Messina, introducendosi nei box di pertinenza delle abitazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa effrazione della serranda metallica, compiva atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei beni ivi contenuti, non riuscendovi per cause indipendenti dalla sua volontà. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato. Con il primo motivo lamenta ,ktikiò Otviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della ipotesi di reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. La Corte territoriale non aveva argomentato in ordine al ritenuto vincolo pertinenziale tra le abitazioni della persone offese ed i garage ove si era indirizzata l'azione delittuosa, non esaminando le censure dedotte in sede di appello, attinenti alla ubicazione dei garage, siti in luogo lontano rispetto alle abitazioni. Con il secondo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 bis in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione relativamente alla entità della pena inflitta, fissata al di sopra dei limiti edittali senza specifiche e pertinenti argomentazioni. 3. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che non possono essere presi in considerazione i richiami per relationem alla motivazione della sentenza di appello già emessa nei confronti dell'imputato e del suo complice Pantò, in quanto detta pronuncia, riguardi) alla posizione del Merlino, è stata annullata senza rinvio da questa Corte di legittimità per omessa notifica del decreto di citazione in appello. Deve comunque rilevarsi che, seppur succintamente, la Corte messinese ha argomentato su tutti i punti devoluti con i motivi di appello. Va poi ricordato che la sentenza della Corte di Cassazione, che ha definito la posizione del coimputato, può essere comunque valutata, ai sensi dell'art. 238 bis cod. pen, non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna, ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi ( Sez. 2 -,n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517 - 01). 2. Ciò posto, il primo motivo, con il quale si contesta la configurabilità del furto in abitazione attesa la lontananza dei garage dalla abitazione delle persone offese, è infondato. 3. La sentenza impugnata ha ribadito la sussistenza dell'ipotesi delittuosa di furto in abitazione richiamando i principi di diritto contenuti nella sentenza di questa Corte di legittimità che ha confermato la condanna nei confronti del complice dell'odierno ricorrente. Va inoltre aggiunto che, in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4 - n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470 - 01). Con la pronuncia citata, in un caso analogo a quello in esame, si è riconosciuta natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale. Ciò che rileva, infatti, è la natura pertinenziale del luogo di svolgimento dell'azione delittuosa, in quanto luogo destinato allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative. In proposito, si è chiarito che la nozione di "pertinenza di luogo destinato a privata dimora", di cui all'art. 624 bis, c.p., si riferisce a ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica ovvero funzionale al bene principale, per essere destinato in modo durevole al servizio o all'ornamento di esso, resa possibile da una contiguità, anche solo di servizio ( e non quindi strettamente in senso di vicinanza fisica) tra bene principale e bene pertinenziale (Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, Gemottine, Rv. 278446; Sez.5, n.27326 del 28/04/2021, Colucci, n.m.). 4. Nel caso di specie la sentenza impugnata, sul presupposto che i garage si trovavano nel condominio" Fiamme oro" di Messina (fatto del tutto pacifico emergente dai capi di imputazione) ha correttamente richiamato la natura pertinenziale degli stessi rispetto alla abitazioni della persone offese, mostrando di fare corretta applicazione dei principi esposti. 5. Anche i motivi di ricorso inerenti al trattamento sanzionatorio sono infondati. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Inoltre, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivarnente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita infatti la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). E va infine ribadito che se lagpena è irrogata in misura non superiore alla media edittale non è necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). 6. Tanto premesso la Corte di appello, con motivazione conforme ai principi, congrua e non illogica, seppur sintetica, ha ritenuto l'imputato immeritevole di un più favorevole trattamento sanzionatorio in considerazione delle allarmanti modalità del fatto, compiuto con scasso e in orario notturno all'interno di un complesso abitativo, e dei precedenti penali da cui il predetto imputato risulta gravato. Come rilevato dai giudici di merito, la pena è stata determinata in misura prossima ai minimi edittali e, pertanto, non è richiesto un onere motivazionale più articolato rispetto al contenuto delle considerazioni sopra esposte. 7. Si impone conclusivamente il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta