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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19351/2026

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d'appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssaLUCIA [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento delricorso.Ritenuto in fatto1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermatol’affermazione di penale responsabilità pronunciata dal Tribunale di Bari a caricodi [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 223, primo comma, 216, primocomma, n. 2, legge fall., a lui contestato, in qualità di amministratore didiritto (dal 6 ottobre 2011 al 3 luglio 2013) e di fatto della fallita società “[OSCURATO:SOCIETA].”, per aver tenuto i libri e le altre scritture contabiliobbligatorie in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari, avendo omesso di istituire il libro inventari, il librogiornale e gli altri registri contabili dal 2013 in poi e non avendo depositatoil bilancio relativo all’esercizio 2013, e per aver distrutto o occultato i libricontabili sino al 2012, indispensabili per la redazione dei bilanci, al fine diprocurarsi un ingiusto profitto.2.

Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi.2.1.

Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla qualifica diamministratore di fatto del ricorrente, poiché la Corte di appello si sarebbelimitata a ritenere attendibile, corretta ed esaustiva la ricostruzione operata dalTribunale sul punto, basandosi sulla mera convergenza delle dichiarazionitestimoniali che indicavano nel [OSCURATO:PERSONA] il referente per le questioni contabili efinanziarie, omettendo di valutare le doglianze difensive che sottolineavanocome la condotta del ricorrente sarebbe sempre rimasta circoscritta all’ambitocontabile-amministrativo, mansione da questi svolta sin da quando era un merodipendente, e priva di significatività e continuità gestoria, anche alla luce delfatto che dall’istruttoria non sarebbe emersa alcuna prova che il [OSCURATO:PERSONA] avesseimpartito ordini o direttive all’amministratore di diritto.2.2.Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine all’elemento soggettivo dei reati contestati, poiché in relazioneall’occultamento delle scritture fino al 2012 i Giudici non avrebbero esplicitatoda quali elementi fattuali sia stato tratto il convincimento che la mancataconsegna fosse finalizzata a danneggiare i creditori o a trarre un profitto,anziché essere una mera conseguenza della gestione caotica della faseterminale della vita societaria, mancando dunque le motivazione relativa allaprova del dolo specifico, e poiché in relazione all’omessa tenuta delle scritturedal 2013 la Corte avrebbe negato la richiesta riqualificazione del fatto nellameno grave ipotesi di bancarotta semplice documentale, punita anche a titolodi colpa e per la quale sarebbe stato condannato ilcoimputato Fiordalisi, nonostante la sentenza di primo grado affermi che il DiLeo abbia “progressivamente trascurato la gestione”, concludendo tuttaviacontraddittoriamente per la sussistenza del dolo generico e non della colpa.

Dicui la “trascuratezza” costituirebbe la quintessenza.2.3.Il terzo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione permanifesta illogicità e travisamento della prova dichiarativa in relazione allavalutazione di attendibilità della curatrice fallimentare e alla ritenutaimpossibilità di ricostruzione delle vicende societarie, poiché taleimpossibilità ricostruttiva sarebbe stata desunta esclusivamente dalleconclusioni rassegnate dalla curatrice nelle sue relazioni e confermate insede testimoniale, nonostante dalla deposizione della stessa emerga chel’impossibilità ricostruttiva non sarebbe derivata dallo stato in cui era stataconsegnata la contabilità, in “cartoni con dei fogli svolazzanti”, madall’omissione dell’ufficio della curatrice stessa, la quale non avrebbe affermatodi aver tentato diligentemente una ricostruzione e di averla trovata impossibile,ma di aver rinunciato a priori a tale esame avendolo ritenuto soggettivamenteimpossibile o molto difficoltoso sulla base di un’impressione superficiale.Sarebbe stata tuttavia valorizzata dalla Corte la sola dichiarazione relativa ai“fogli svolazzanti” al fine di ritenere che la curatrice non sarebbe stataconcretamente posta nelle condizioni di esaminare compiutamente ladocumentazione, in quanto incompleta e non ordinata, omettendo tuttavia laparte più significativa della dichiarazione, ed incorrendo conseguentemente inun ragionamento tautologico e in una violazione dei principi in materia di oneredella prova e di accertamento del fatto oltre ogni ragionevole dubbio.3.

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA],ha anticipato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.Considerato in diritto1.Il ricorso è parzialmente fondato.2.Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.In linea di diritto, la veste di amministratore di fatto va desunta dal dispostodell’art.2639 c.c., introdotto con la riforma del diritto penale societario, chestabilisce che “al soggetto formalmente rivestito della qualifica o titolare dellafunzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere lastessa funzione, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteritipici inerenti alla qualifica o alla funzione”.

Secondo l’interpretazione chedell’espressione ha fornito la costante giurisprudenza di legittimità in materia,significatività e continuità non comportano necessariamente l’esercizio di “tutti”i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio diun’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale.La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatricidella bancarotta fraudolenta, si traduce, in via processuale, nell'accertamentodi elementi sintomatici di gestione o co-gestione della società, risultantidall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzionigerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell’ iter di organizzazione,produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con idipendenti, rapporti materiali e negoziali con ì finanziatori, fornitori e clienti -in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale,disciplinare.

L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o co-gestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che èinsindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua elogica (cfr. Sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n.35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, 14/04/2003, n. 22413,Sidoli, Rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, Ponciroli, Rv. 234254).Orbene, le conformi sentenze dei gradi di merito, che si saldano in ununicum argomentativo al quale è consentito indifferentemente attingere, hannoripercorso con dovizia di particolari la pluralità degli elementi di prova, di naturarappresentativa (le testimonianze del curatore fallimentare, dei dipendenti e deifornitori, le dichiarazioni dell’imputato in procedimento connesso Fiordalisi), cheunivocamente convergono per l’assegnazione al ricorrente del ruolo di dominusdi fatto di fallita, nel settore della gestione amministrativa e nella tenuta deirapporti con il personale e gli interlocutori commerciali, anche nel periodosuccessivo alla cessazione della carica formale.

Sul punto, la ragione di ricorsoha opposto obiezioni vaghe ed inconsistenti, priva di capacità di confronto conle argomentazioni contenute nei provvedimenti giurisdizionali.3.

Il terzo motivo è aspecifico, per carenza di confronto con l’apparatomotivazionale dei giudizi di merito e in ogni caso non consentito, perchétendente, nel complesso, a sollecitare una rivalutazione delle acquisizioniprocessuali, non autorizzata in sede di legittimità (Sez.

U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.214794).Giova rammentare (in motivazione, Sez.5, n. 14931 del 05/03/2024,Pratelli, Rv. 286371) che «è obbligo dell'imprenditore, sin dalla faseantecedente alla dichiarazione di fallimento, adoperarsi per una correttarappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimonialedell'impresa, con il deposito di una relazione aggiornata, unitamente ai bilancidegli ultimi tre esercizi, in sede di convocazione prefallimentare (art. 15, comma4 L.F.); dopo l'apertura della procedura concorsuale, con il deposito dei bilancie delle scritture contabili e fiscali obbligatorie entro tre giorni dallacomunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16 comma 1 n. 3L.F.); e con la tempestiva e costante disponibilità all'interlocuzione con ilcuratore del fallimento (art. 49 L.F.).»L'omissione ingiustificata di tali doverosi adempimenti non può certo esseresurrogata, tantomeno scriminata, dall’esibizione tardiva di non meglio precisatiframmenti di documentazione contabile, depositati in un garage in modo caoticoe raffazzonato.Le pronunce in rassegna hanno compiutamente illustrato che i libri contabilinon sono mai stati consegnati alla curatela del fallimento nell’ambito di unacorretta e trasparente interazione tra il fallito e gli organi della proceduraconcorsuale, allineata al rispetto delle disposizioni di legge.

La sentenza deiprimi giudici, in particolare (pag.3), nel richiamare la relazione del curatorefallimentare, ha puntualizzato che solo una parte delle scritture è stataappoggiata in un deposito di Modugno, e che quella mancante, nonostante leassicurazioni, non è mai stata fornita dal legale rappresentante; la sentenzad’appello, a sua volta, ha confermato che il curatore del fallimento non è maistato posto in condizioni di esaminare compiutamente, nella sua completezza,l’impianto contabile e di ricostruire la situazione patrimoniale della società.All’imputato sono stati contestati l’occultamento della contabilità del 2012e la mancata istituzione di quella del 2013.

L’addebito riguarda, pertanto, lafattispecie di cui all’art. 216 primo comma, n. 2, prima parte, l.fall. (bancarottadocumentale c.d. specifica), integrata appunto dalla sottrazione – anche nellaforma della mancata tenuta - o distruzione o falsificazione, anche solo parziale,dei libri e delle altre scritture contabili (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024,Cocozza, Rv. 287175; Sez.5, n. 828 del 13/11/1980, Ripani, Rv. 147548) erichiede, come tra poco meglio si dirà, il dolo specifico consistente nello scopodi procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.4.

Coglie nel segno il secondo motivo di ricorso, perché la sentenzaimpugnata, nell’illustrazione dell’elemento psicologico del reato di bancarottafraudolenta documentale, è incorsa nei vizi di inosservanza di legge penale e dimancanza e manifesta illogicità della motivazione.La giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata a ritenere che «intema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritturecontabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recarepregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alladisponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessatenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216,comma 1, n. 2, L.F. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quantoquest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone unaccertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminatidai predetti organi» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838; Sez. 5, n.26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv.269904); tanto vero che, nel solco di tale interpretazione, si è precisato che «intema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispeciedelineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, L.F. e richiede il dolo specifico di recarepregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, lanozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, checomprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anchel'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dalcaso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dativeri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, manell'omessa annotazione di specifiche operazioni» (Sez. 5, n. 42546 del07/11/2024, Rv. 287175, cit.).Sugli indicatori della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversiarresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare unachiave di lettura che esalti la specularità di talune emergenze probatorie – comela dimostrazione dell’esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivoresi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l’entità del passivoe l’inesistenza di attivo – che orientino sull’intenzionalità di ostacolarne iltracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. Sez. 5, n.10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284304, che si è soffermata per esempiosull’ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari); edappare significativo menzionare, perché rilevante nel caso condottoall’attenzione del collegio, il principio di diritto che ha puntualizzato la necessitàdi un approfondimento della motivazione che affermi la responsabilità per ildelitto di bancarotta fraudolenta documentale nei casi in cui non sia statacontestualmente riconosciuta quella per bancarotta fraudolenta patrimoniale(Sez.5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910).La Corte territoriale, a riguardo dell’omessa tenuta delle scritturazioni dellasocietà poi fallita, ha sostanzialmente sovrapposto le figure della bancarottafraudolenta documentale e ricondotto la prova dell’elemento soggettivo delreato al dolo generico, inteso come «coscienza e volontà della irregolare tenutadelle scritture con la consapevolezza che ciò rendesse o avrebbe potuto rendereimpossibile o assai disagevole[…] la ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari dell’impresa».

A riguardo, invece, della accertatasottrazione della contabilità del 2012, la sentenza impugnata ha ravvisato,apoditticamente, la sussistenza del “fine di recare pregiudizio ai creditori”,senza descriverne gli specifici indicatori, eventualmente ricavabili dalcompendio delle prove raccolte.Né può validamente soccorrere, in proposito, la sentenza di primo grado,che, per un verso, ha prosciolto l’imputato dall’accusa di bancarotta fraudolentaper distrazione di liquidità e prodotti finiti, annotati nelle poste del bilancio del2012 e non rinvenuti dal curatore; per altro verso, ne ha sancito la colpevolezzaper il reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione ed omessatenuta senza far cenno alla prova del dolo specifico, quasi a reputarlo“immanente” alla constatata, mancata ostensione dei dati contabili(pagg. 7-8).Ma «ritenere che il dolo specifico possa essere logicamente inferito dallasemplice sottrazione (o dall'omessa consegna) di parte delle scritture contabiliequivarrebbe a sostenere che, ogni qualvolta l'amministratore non consegna lescritture contabili al curatore, egli persegue sicuramente il fine di celarecondotte distrattive e di danneggiare i creditori» (così, in motivazione, Sez.5,n. 16414 del 28/02/2024, Paradiso, n.m.).

E si è osservato, pertanto, che glielementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto dibancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto dibancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con lascomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da nonrendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari,che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsidipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato.

Dovendo, piuttosto,consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio deimenzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarottafraudolenta documentale specifica (Sez.5, n. 42856 del 07/07/2023, [OSCURATO:PERSONA],n.m.).

Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume unrilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con levicende attinenti alla vita economica dell'impresa (cfr., in questo senso, Sez. 5,n. 2228 del 04/11/2022, Rv. 283983; Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv.283659; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).5.La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con esclusivoriferimento al tema dell’elemento soggettivo del reato contestato, con rinvio adaltra sezione della Corte d’appello di Bari, per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezionedella Corte di appello di Bari.Così deciso il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssaLUCIA [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento delricorso.Ritenuto in fatto1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermatol’affermazione di penale responsabilità pronunciata dal Tribunale di Bari a caricodi [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 223, primo comma, 216, primocomma, n. 2, legge fall., a lui contestato, in qualità di amministratore didiritto (dal 6 ottobre 2011 al 3 luglio 2013) e di fatto della fallita società “[OSCURATO:SOCIETA].”, per aver tenuto i libri e le altre scritture contabiliobbligatorie in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari, avendo omesso di istituire il libro inventari, il librogiornale e gli altri registri contabili dal 2013 in poi e non avendo depositatoil bilancio relativo all’esercizio 2013, e per aver distrutto o occultato i libricontabili sino al 2012, indispensabili per la redazione dei bilanci, al fine diprocurarsi un ingiusto profitto.2. Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi.2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla qualifica diamministratore di fatto del ricorrente, poiché la Corte di appello si sarebbelimitata a ritenere attendibile, corretta ed esaustiva la ricostruzione operata dalTribunale sul punto, basandosi sulla mera convergenza delle dichiarazionitestimoniali che indicavano nel [OSCURATO:PERSONA] il referente per le questioni contabili efinanziarie, omettendo di valutare le doglianze difensive che sottolineavanocome la condotta del ricorrente sarebbe sempre rimasta circoscritta all’ambitocontabile-amministrativo, mansione da questi svolta sin da quando era un merodipendente, e priva di significatività e continuità gestoria, anche alla luce delfatto che dall’istruttoria non sarebbe emersa alcuna prova che il [OSCURATO:PERSONA] avesseimpartito ordini o direttive all’amministratore di diritto.2.2.Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine all’elemento soggettivo dei reati contestati, poiché in relazioneall’occultamento delle scritture fino al 2012 i Giudici non avrebbero esplicitatoda quali elementi fattuali sia stato tratto il convincimento che la mancataconsegna fosse finalizzata a danneggiare i creditori o a trarre un profitto,anziché essere una mera conseguenza della gestione caotica della faseterminale della vita societaria, mancando dunque le motivazione relativa allaprova del dolo specifico, e poiché in relazione all’omessa tenuta delle scritturedal 2013 la Corte avrebbe negato la richiesta riqualificazione del fatto nellameno grave ipotesi di bancarotta semplice documentale, punita anche a titolodi colpa e per la quale sarebbe stato condannato ilcoimputato Fiordalisi, nonostante la sentenza di primo grado affermi che il DiLeo abbia “progressivamente trascurato la gestione”, concludendo tuttaviacontraddittoriamente per la sussistenza del dolo generico e non della colpa. Dicui la “trascuratezza” costituirebbe la quintessenza.2.3.Il terzo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione permanifesta illogicità e travisamento della prova dichiarativa in relazione allavalutazione di attendibilità della curatrice fallimentare e alla ritenutaimpossibilità di ricostruzione delle vicende societarie, poiché taleimpossibilità ricostruttiva sarebbe stata desunta esclusivamente dalleconclusioni rassegnate dalla curatrice nelle sue relazioni e confermate insede testimoniale, nonostante dalla deposizione della stessa emerga chel’impossibilità ricostruttiva non sarebbe derivata dallo stato in cui era stataconsegnata la contabilità, in “cartoni con dei fogli svolazzanti”, madall’omissione dell’ufficio della curatrice stessa, la quale non avrebbe affermatodi aver tentato diligentemente una ricostruzione e di averla trovata impossibile,ma di aver rinunciato a priori a tale esame avendolo ritenuto soggettivamenteimpossibile o molto difficoltoso sulla base di un’impressione superficiale.Sarebbe stata tuttavia valorizzata dalla Corte la sola dichiarazione relativa ai“fogli svolazzanti” al fine di ritenere che la curatrice non sarebbe stataconcretamente posta nelle condizioni di esaminare compiutamente ladocumentazione, in quanto incompleta e non ordinata, omettendo tuttavia laparte più significativa della dichiarazione, ed incorrendo conseguentemente inun ragionamento tautologico e in una violazione dei principi in materia di oneredella prova e di accertamento del fatto oltre ogni ragionevole dubbio.3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA],ha anticipato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.Considerato in diritto1.Il ricorso è parzialmente fondato.2.Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.In linea di diritto, la veste di amministratore di fatto va desunta dal dispostodell’art.2639 c.c., introdotto con la riforma del diritto penale societario, chestabilisce che “al soggetto formalmente rivestito della qualifica o titolare dellafunzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere lastessa funzione, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteritipici inerenti alla qualifica o alla funzione”. Secondo l’interpretazione chedell’espressione ha fornito la costante giurisprudenza di legittimità in materia,significatività e continuità non comportano necessariamente l’esercizio di “tutti”i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio diun’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale.La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatricidella bancarotta fraudolenta, si traduce, in via processuale, nell'accertamentodi elementi sintomatici di gestione o co-gestione della società, risultantidall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzionigerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell’ iter di organizzazione,produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con idipendenti, rapporti materiali e negoziali con ì finanziatori, fornitori e clienti -in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale,disciplinare. L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o co-gestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che èinsindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua elogica (cfr. Sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n.35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, 14/04/2003, n. 22413,Sidoli, Rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, Ponciroli, Rv. 234254).Orbene, le conformi sentenze dei gradi di merito, che si saldano in ununicum argomentativo al quale è consentito indifferentemente attingere, hannoripercorso con dovizia di particolari la pluralità degli elementi di prova, di naturarappresentativa (le testimonianze del curatore fallimentare, dei dipendenti e deifornitori, le dichiarazioni dell’imputato in procedimento connesso Fiordalisi), cheunivocamente convergono per l’assegnazione al ricorrente del ruolo di dominusdi fatto di fallita, nel settore della gestione amministrativa e nella tenuta deirapporti con il personale e gli interlocutori commerciali, anche nel periodosuccessivo alla cessazione della carica formale. Sul punto, la ragione di ricorsoha opposto obiezioni vaghe ed inconsistenti, priva di capacità di confronto conle argomentazioni contenute nei provvedimenti giurisdizionali.3. Il terzo motivo è aspecifico, per carenza di confronto con l’apparatomotivazionale dei giudizi di merito e in ogni caso non consentito, perchétendente, nel complesso, a sollecitare una rivalutazione delle acquisizioniprocessuali, non autorizzata in sede di legittimità (Sez. U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.214794).Giova rammentare (in motivazione, Sez.5, n. 14931 del 05/03/2024,Pratelli, Rv. 286371) che «è obbligo dell'imprenditore, sin dalla faseantecedente alla dichiarazione di fallimento, adoperarsi per una correttarappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimonialedell'impresa, con il deposito di una relazione aggiornata, unitamente ai bilancidegli ultimi tre esercizi, in sede di convocazione prefallimentare (art. 15, comma4 L.F.); dopo l'apertura della procedura concorsuale, con il deposito dei bilancie delle scritture contabili e fiscali obbligatorie entro tre giorni dallacomunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16 comma 1 n. 3L.F.); e con la tempestiva e costante disponibilità all'interlocuzione con ilcuratore del fallimento (art. 49 L.F.).»L'omissione ingiustificata di tali doverosi adempimenti non può certo esseresurrogata, tantomeno scriminata, dall’esibizione tardiva di non meglio precisatiframmenti di documentazione contabile, depositati in un garage in modo caoticoe raffazzonato.Le pronunce in rassegna hanno compiutamente illustrato che i libri contabilinon sono mai stati consegnati alla curatela del fallimento nell’ambito di unacorretta e trasparente interazione tra il fallito e gli organi della proceduraconcorsuale, allineata al rispetto delle disposizioni di legge. La sentenza deiprimi giudici, in particolare (pag.3), nel richiamare la relazione del curatorefallimentare, ha puntualizzato che solo una parte delle scritture è stataappoggiata in un deposito di Modugno, e che quella mancante, nonostante leassicurazioni, non è mai stata fornita dal legale rappresentante; la sentenzad’appello, a sua volta, ha confermato che il curatore del fallimento non è maistato posto in condizioni di esaminare compiutamente, nella sua completezza,l’impianto contabile e di ricostruire la situazione patrimoniale della società.All’imputato sono stati contestati l’occultamento della contabilità del 2012e la mancata istituzione di quella del 2013. L’addebito riguarda, pertanto, lafattispecie di cui all’art. 216 primo comma, n. 2, prima parte, l.fall. (bancarottadocumentale c.d. specifica), integrata appunto dalla sottrazione – anche nellaforma della mancata tenuta - o distruzione o falsificazione, anche solo parziale,dei libri e delle altre scritture contabili (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024,Cocozza, Rv. 287175; Sez.5, n. 828 del 13/11/1980, Ripani, Rv. 147548) erichiede, come tra poco meglio si dirà, il dolo specifico consistente nello scopodi procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.4. Coglie nel segno il secondo motivo di ricorso, perché la sentenzaimpugnata, nell’illustrazione dell’elemento psicologico del reato di bancarottafraudolenta documentale, è incorsa nei vizi di inosservanza di legge penale e dimancanza e manifesta illogicità della motivazione.La giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata a ritenere che «intema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritturecontabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recarepregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alladisponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessatenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216,comma 1, n. 2, L.F. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quantoquest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone unaccertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminatidai predetti organi» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838; Sez. 5, n.26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv.269904); tanto vero che, nel solco di tale interpretazione, si è precisato che «intema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispeciedelineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, L.F. e richiede il dolo specifico di recarepregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, lanozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, checomprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anchel'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dalcaso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dativeri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, manell'omessa annotazione di specifiche operazioni» (Sez. 5, n. 42546 del07/11/2024, Rv. 287175, cit.).Sugli indicatori della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversiarresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare unachiave di lettura che esalti la specularità di talune emergenze probatorie – comela dimostrazione dell’esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivoresi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l’entità del passivoe l’inesistenza di attivo – che orientino sull’intenzionalità di ostacolarne iltracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. Sez. 5, n.10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284304, che si è soffermata per esempiosull’ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari); edappare significativo menzionare, perché rilevante nel caso condottoall’attenzione del collegio, il principio di diritto che ha puntualizzato la necessitàdi un approfondimento della motivazione che affermi la responsabilità per ildelitto di bancarotta fraudolenta documentale nei casi in cui non sia statacontestualmente riconosciuta quella per bancarotta fraudolenta patrimoniale(Sez.5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910).La Corte territoriale, a riguardo dell’omessa tenuta delle scritturazioni dellasocietà poi fallita, ha sostanzialmente sovrapposto le figure della bancarottafraudolenta documentale e ricondotto la prova dell’elemento soggettivo delreato al dolo generico, inteso come «coscienza e volontà della irregolare tenutadelle scritture con la consapevolezza che ciò rendesse o avrebbe potuto rendereimpossibile o assai disagevole[…] la ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari dell’impresa». A riguardo, invece, della accertatasottrazione della contabilità del 2012, la sentenza impugnata ha ravvisato,apoditticamente, la sussistenza del “fine di recare pregiudizio ai creditori”,senza descriverne gli specifici indicatori, eventualmente ricavabili dalcompendio delle prove raccolte.Né può validamente soccorrere, in proposito, la sentenza di primo grado,che, per un verso, ha prosciolto l’imputato dall’accusa di bancarotta fraudolentaper distrazione di liquidità e prodotti finiti, annotati nelle poste del bilancio del2012 e non rinvenuti dal curatore; per altro verso, ne ha sancito la colpevolezzaper il reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione ed omessatenuta senza far cenno alla prova del dolo specifico, quasi a reputarlo“immanente” alla constatata, mancata ostensione dei dati contabili(pagg. 7-8).Ma «ritenere che il dolo specifico possa essere logicamente inferito dallasemplice sottrazione (o dall'omessa consegna) di parte delle scritture contabiliequivarrebbe a sostenere che, ogni qualvolta l'amministratore non consegna lescritture contabili al curatore, egli persegue sicuramente il fine di celarecondotte distrattive e di danneggiare i creditori» (così, in motivazione, Sez.5,n. 16414 del 28/02/2024, Paradiso, n.m.). E si è osservato, pertanto, che glielementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto dibancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto dibancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con lascomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da nonrendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari,che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsidipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Dovendo, piuttosto,consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio deimenzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarottafraudolenta documentale specifica (Sez.5, n. 42856 del 07/07/2023, [OSCURATO:PERSONA],n.m.). Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume unrilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con levicende attinenti alla vita economica dell'impresa (cfr., in questo senso, Sez. 5,n. 2228 del 04/11/2022, Rv. 283983; Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv.283659; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).5.La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con esclusivoriferimento al tema dell’elemento soggettivo del reato contestato, con rinvio adaltra sezione della Corte d’appello di Bari, per nuovo giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezionedella Corte di appello di Bari.Così deciso il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19351/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris