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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 47570/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1 Con ordinanza emessa il 13 ottobre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Catania confermava l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Catania in data 28.6.2021, appellata da LEANZA Giovanni, con la quale è stata prorogata l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata disposta con sentenza .del Tribunale di Catania in datd 7.7.2017.

In motivazione, il Tribunale sottolinea la sussistenza di una residua pericolosità socia e del condannato, tale da consigliare un reinserimento graduale del soggetto nella società.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LEANZA Giovanni deducendo violazione di legge e omessa motivazione, in quanto congetturale e per ciò solo apparente, quanto alla ritenuta perdurante pericolosità sociale in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 203 e 208 cod. pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione - peraltro in fatto - di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichian inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1 Con ordinanza emessa il 13 ottobre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Catania confermava l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Catania in data 28.6.2021, appellata da LEANZA Giovanni, con la quale è stata prorogata l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata disposta con sentenza .del Tribunale di Catania in datd 7.7.2017. In motivazione, il Tribunale sottolinea la sussistenza di una residua pericolosità socia e del condannato, tale da consigliare un reinserimento graduale del soggetto nella società. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LEANZA Giovanni deducendo violazione di legge e omessa motivazione, in quanto congetturale e per ciò solo apparente, quanto alla ritenuta perdurante pericolosità sociale in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 203 e 208 cod. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione - peraltro in fatto - di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichian inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]