CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2024
Cassazione n. 32061/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 32543-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, e, ai fini delle comunicazioni e notifiche, presso l’indirizzo pec , rappresentato e difeso dasé medesimo - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4325/10/2018della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina,depositata il 12.10.2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 2 6 giugno 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso d’accertamento con cui, relativamente all’anno d’imposta 1998, fu rideterminato il reddito Accertamento bancario– Condono ex art. 6 co. 10 d.l. 119/2018 RGN 32543/2019 Consigliere rel. Federici del contribuente, esercente la professione di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] era stato fondato su indaginibancarie, che avevano rivela t o maggiori introiti. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, che con sentenza n. 232/01/2009 ne accolse le ragioni, ritenendo l’annualità coperta dal condono tombale. L’appello proposto dall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, fu rigettato con sentenza n. 4325/10/2018, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha ritenuto inammissibile l’appello, per essere stata fatta richiesta di rimessione della controversia al giudice di primo grado. Con l’unico motivo laricorrente ha censurato la sentenza, della quale ha chiesto la cassazione. Ilcontribuente ha resistito con controricorso. Nelle more del processo ilFiorillo ha chiesto l ’estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia, secondo la disciplina prevista dall’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. All’esito dell’adunanza camerale del 20dicembre 2022, con ordinanza interlocutoria, era chiesta l’integrazione della documentazione relativa alla domanda e ai versamenti eseguiti per la definizione agevolata del giudizio. All’esito dell’adunanza camerale del 26 giugno 2024 la causa era trattenuta in decisione. Considerato che Il contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per avvenuta definizione della controversia ai sensi della disciplina dettata dall’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. A tal fine ha dimostrato di aver presentato la dichiarazione di definizione agevolata. La domanda corrisponde alla presente controversia, riportando tanto il numero identificativo dell’avviso d’accertamento, corrispondente a quello oggetto della lite, quanto il numero di iscrizione a ruolo della presente causa. A seguito dell’ordinanza interlocutoria ha inoltre provveduto ad integrare la documentazione, comprovante i versamenti dell’intero importo comunicato dall’Ufficio al fine del perfezionamento del procedimento di definizione agevolata della posizione erariale controversa. L’ufficio sul punto nulla ha osservato. Ne discende che della documentazione agli atti occorre tenere conto, desumendosi dal silenzio RGN 32543/2019 Consigliere rel. Federici dell’Amministrazione finanziaria la sua correttezza (cfr. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540). La causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata. D’altronde l'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 prevede che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali...» e, ai sensi del successivo comma 13, «in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto...». Nel caso di specie, non risulta che sia stato notificato atto di diniego alla definizione agevolata entro il 31 luglio2020, tanto meno alcuna delle parti ha presentato istanza di trattazione della causa, ai sensi dell’art. 6, comma 13 del d.l. 119 cit., cui occorreva provvedere entro il 31 dicembre 2020. Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. Dichiara estin