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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 24176/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10848/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 144, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 868/2017 depositata il 18/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La presente controversia riguarda una donazione di nuda proprietà, elargita da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], ch’erastata impugnata per svariati profili dalla donante, la cui azione è stata poi proseguita, a seguito del decesso di lei, dai suoi eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Fra i vari profili di impugnazione c’era la richiesta, proposta in via subordinata, di revocazione della donazione per ingratitudine, oltre la domanda di annullamento per errore sul motivo.

Il Tribunale ha pronuncia l’annullamento della donazione per errore sul motivo, exart. 787 c.c.

Proposto appello dalla donataria, la Corte di merito ha condiviso il rilievo dell’appellante, secondo la quale la donazione elargitale dalla Russo costituiva donazione modale, non suscettibile di risoluzione per inadempimento, in quanto la risoluzione non era prevista nell’atto di donazione; tuttavia la stessa Corte d’appello ha poi accolto l’appello incidentale (subordinato) degli eredi della donante, che avevano insistono nella domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, ai sensi dell’art. 801 c.c., per grave pregiudizio al patrimonio della donante, identificato in ciò: la donataria, pur essendo titolare della sola nuda proprietà, ha estromesso la zia dal possesso dell’appartamento, l’ha poi ristrutturato e si è appropriata dei mobili e delle suppellettili.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza presso il domiciliatario ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

In esso, notificato il 29 marzo 2018, si assume che la sentenza impugnata, pubblicata il 18 settembre 2017, non sarebbe stata notificata.

I controricorrenti hanno dimostrato il contrario, avendo prodotto la copia della sentenza notificata a [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio eletto, coincidente con lo studio del difensore costituito avv. [OSCURATO:PERSONA], in Salerno, via Roma 7 (tale domicilio è indicato anche nella intestazione della sentenza impugnata).

La notificazione è stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non avendo l’ufficiale giudiziario reperito il destinatario o altra persona abilitata a ricevere l’atto (v. relazione di notificazione).

L’ufficiale giudiziario, eseguite le formalità previste dalla norma, ha inviato la raccomandata informativa il 29 settembre 2017.

Secondo le annotazioni riportate sul relativo avviso di ricevimento, l’informativanon è stata recapitat a per temporanea assenza del destinatario; è stato immesso l’avviso nella cassetta corrispondente allo stabile in indirizzo; il plico, contenente l’informativa, è stato depositato in ufficio il 3 ottobre 2017 e quindi restituito al mittente per compiuta giacenza il 13 ottobre 2017.

Nella memoria la ricorrente, con riguardo all’eccezione dei contro ricorrenti, ha così replicato: «In ordine all’eccepita tardività del gravame, con conseguente inammissibilità, si evidenzia che, come emerge dagli atti di causa, il procuratore di parte appellante, Avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva eletto in atti domicilio digitale al proprio indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]. pertanto, a tale indirizzo andava rivolta la notifica, ai fini della decorrenza del termine breve, mentre l’utilizzo di un indirizzo diverso da quello indicato (attesa l’indicazione del domicilio digitale), in caso di mancata consegna, non può far considerare la notifica valida ed efficace; in tal senso, non si era perfezionata la notifica [...]».

L’assunto non può condividersi.

Deve innanzitutto ribadirsi che è ammissibile ed è giuridicamente rilevante, anche nel nuovo assetto normativo, l’elezione di domicilio fisico (in aggiunta al domicilio digitale).

La Suprema corte, chiamata a pronunciarsi sui rapporti intercorrenti tra i domicili testé descritti, con particolare riferimento alla notificazione di una sentenza eseguita a mezzoPEC al domicilio digitale del difensore costituito, nonostante la parte destinataria avesse comunque eletto un domicilio fisico, ha chiarito che il regime normativo concernente l’identificazione del domicilio digitale non ha in alcun modo soppresso la prerogativa processuale della parte d’individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (Cass. n. 39970/2021).

Conseguentemente, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, è possibile procedere allanotificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario anche dopo l'introduzione, da parte dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 (inserito dall'art. 52, comma 1, d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), dellanotificazione al cd. domiciliodigitale, alla quale non può essere riconosciuto carattere esclusivo (Cass. n. 3557/2021).

Nella fattispecie in esame è indiscusso che c’era era stata esplicita elezione del domicilio fisico, topograficamente coincidente con l’indirizzo dello studio del difensore dell'odierna ricorrente costituito in giudizio, e che non vi fu alcuna scelta di ricevere le notificazioni esclusivamente presso l'indirizzo Pec ( peraltro indicato nella comparsa di costituzione del nuovo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo l ’elezione del domicilio fisico con riferi mento alle sole comunicazioni).

Deve pertanto ritenersi valida la notificazione della sentenza eseguita nel domicilio fisico, presso il difensore, ai sensi dell’art.140 c.p.c.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. n. 4748/2011; n. 19772/2015).

È stato precisato che le notifiche ex art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito dellasentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale.

Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa (Cass. n. 6089/2020).

Questa Corte ha anche chiarito che l'omissione di uno degli adempimenti di cui al citato articolo 140 c.p.c. (nella specie regolarmente compiuti) rende la notifica nulla e non inesistente (in coerenza con la stretta limitazione delle ipotesi di inesistenza della notifica individuata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14916 del 20/07/2016); tale nullità resta sanata, ai sensi dell'art.156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa del deposito del piego nell'ufficio postale.

Il raggiungimento dello scopo della notifica si verifica anche nel caso in cui il destinatario ha certamente ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo ed ha scelto di omettere il ritiro presso l'ufficio postale del plico, determinando la compiuta giacenza (Cass. n. 265/2015).

In tali casi opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., che è superabile solo se la persona destinataria d ia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del 04/07/2014; n. 31724/2019).

Consegue da quanto sopra che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, il dies a quo della decorrenza del t ermine deve essere individuato, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 e l'ordinanza 25 febbraio 2011, n. 63, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi dellacompiuta giacenza ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata (Cass. n. 14316/2011; n. 4748/2011).

Nel caso in esame la compiuta giacenza è maturata il 13 ottobre 2017.Consegue, in presenza di rituale notificazione fatta al difensore della parte (Cass. n. 455/2022), cheda tale data decorreva il termine breve di giorni sessanta per la proposizione del ricorso per cassazione, la cui scadenza coincideva con il martedì 12 dicembre 2017, essendo perciò tardiva la notificazione del medesimo eseguita il 28 marzo 2018.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, s e dovuto".

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10848/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 144, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 868/2017 depositata il 18/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La presente controversia riguarda una donazione di nuda proprietà, elargita da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], ch’erastata impugnata per svariati profili dalla donante, la cui azione è stata poi proseguita, a seguito del decesso di lei, dai suoi eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Fra i vari profili di impugnazione c’era la richiesta, proposta in via subordinata, di revocazione della donazione per ingratitudine, oltre la domanda di annullamento per errore sul motivo. Il Tribunale ha pronuncia l’annullamento della donazione per errore sul motivo, exart. 787 c.c. Proposto appello dalla donataria, la Corte di merito ha condiviso il rilievo dell’appellante, secondo la quale la donazione elargitale dalla Russo costituiva donazione modale, non suscettibile di risoluzione per inadempimento, in quanto la risoluzione non era prevista nell’atto di donazione; tuttavia la stessa Corte d’appello ha poi accolto l’appello incidentale (subordinato) degli eredi della donante, che avevano insistono nella domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, ai sensi dell’art. 801 c.c., per grave pregiudizio al patrimonio della donante, identificato in ciò: la donataria, pur essendo titolare della sola nuda proprietà, ha estromesso la zia dal possesso dell’appartamento, l’ha poi ristrutturato e si è appropriata dei mobili e delle suppellettili. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza presso il domiciliatario ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. In esso, notificato il 29 marzo 2018, si assume che la sentenza impugnata, pubblicata il 18 settembre 2017, non sarebbe stata notificata. I controricorrenti hanno dimostrato il contrario, avendo prodotto la copia della sentenza notificata a [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio eletto, coincidente con lo studio del difensore costituito avv. [OSCURATO:PERSONA], in Salerno, via Roma 7 (tale domicilio è indicato anche nella intestazione della sentenza impugnata). La notificazione è stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non avendo l’ufficiale giudiziario reperito il destinatario o altra persona abilitata a ricevere l’atto (v. relazione di notificazione). L’ufficiale giudiziario, eseguite le formalità previste dalla norma, ha inviato la raccomandata informativa il 29 settembre 2017. Secondo le annotazioni riportate sul relativo avviso di ricevimento, l’informativanon è stata recapitat a per temporanea assenza del destinatario; è stato immesso l’avviso nella cassetta corrispondente allo stabile in indirizzo; il plico, contenente l’informativa, è stato depositato in ufficio il 3 ottobre 2017 e quindi restituito al mittente per compiuta giacenza il 13 ottobre 2017. Nella memoria la ricorrente, con riguardo all’eccezione dei contro ricorrenti, ha così replicato: «In ordine all’eccepita tardività del gravame, con conseguente inammissibilità, si evidenzia che, come emerge dagli atti di causa, il procuratore di parte appellante, Avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva eletto in atti domicilio digitale al proprio indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]. pertanto, a tale indirizzo andava rivolta la notifica, ai fini della decorrenza del termine breve, mentre l’utilizzo di un indirizzo diverso da quello indicato (attesa l’indicazione del domicilio digitale), in caso di mancata consegna, non può far considerare la notifica valida ed efficace; in tal senso, non si era perfezionata la notifica [...]». L’assunto non può condividersi. Deve innanzitutto ribadirsi che è ammissibile ed è giuridicamente rilevante, anche nel nuovo assetto normativo, l’elezione di domicilio fisico (in aggiunta al domicilio digitale). La Suprema corte, chiamata a pronunciarsi sui rapporti intercorrenti tra i domicili testé descritti, con particolare riferimento alla notificazione di una sentenza eseguita a mezzoPEC al domicilio digitale del difensore costituito, nonostante la parte destinataria avesse comunque eletto un domicilio fisico, ha chiarito che il regime normativo concernente l’identificazione del domicilio digitale non ha in alcun modo soppresso la prerogativa processuale della parte d’individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (Cass. n. 39970/2021). Conseguentemente, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, è possibile procedere allanotificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario anche dopo l'introduzione, da parte dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 (inserito dall'art. 52, comma 1, d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), dellanotificazione al cd. domiciliodigitale, alla quale non può essere riconosciuto carattere esclusivo (Cass. n. 3557/2021). Nella fattispecie in esame è indiscusso che c’era era stata esplicita elezione del domicilio fisico, topograficamente coincidente con l’indirizzo dello studio del difensore dell'odierna ricorrente costituito in giudizio, e che non vi fu alcuna scelta di ricevere le notificazioni esclusivamente presso l'indirizzo Pec ( peraltro indicato nella comparsa di costituzione del nuovo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo l ’elezione del domicilio fisico con riferi mento alle sole comunicazioni). Deve pertanto ritenersi valida la notificazione della sentenza eseguita nel domicilio fisico, presso il difensore, ai sensi dell’art.140 c.p.c. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. n. 4748/2011; n. 19772/2015). È stato precisato che le notifiche ex art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito dellasentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa (Cass. n. 6089/2020). Questa Corte ha anche chiarito che l'omissione di uno degli adempimenti di cui al citato articolo 140 c.p.c. (nella specie regolarmente compiuti) rende la notifica nulla e non inesistente (in coerenza con la stretta limitazione delle ipotesi di inesistenza della notifica individuata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14916 del 20/07/2016); tale nullità resta sanata, ai sensi dell'art.156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa del deposito del piego nell'ufficio postale. Il raggiungimento dello scopo della notifica si verifica anche nel caso in cui il destinatario ha certamente ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo ed ha scelto di omettere il ritiro presso l'ufficio postale del plico, determinando la compiuta giacenza (Cass. n. 265/2015). In tali casi opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., che è superabile solo se la persona destinataria d ia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del 04/07/2014; n. 31724/2019). Consegue da quanto sopra che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, il dies a quo della decorrenza del t ermine deve essere individuato, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 e l'ordinanza 25 febbraio 2011, n. 63, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi dellacompiuta giacenza ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata (Cass. n. 14316/2011; n. 4748/2011). Nel caso in esame la compiuta giacenza è maturata il 13 ottobre 2017.Consegue, in presenza di rituale notificazione fatta al difensore della parte (Cass. n. 455/2022), cheda tale data decorreva il termine breve di giorni sessanta per la proposizione del ricorso per cassazione, la cui scadenza coincideva con il martedì 12 dicembre 2017, essendo perciò tardiva la notificazione del medesimo eseguita il 28 marzo 2018. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, s e dovuto". P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
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