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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28859/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di obbligo di desumere l'eventuale diniego delle attenuanti generiche anche da altra parte della motivazione della sentenza impugnata in cui si evidenziano circostanze incompatibili con la loro concessione (Sez. 4, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafi, Rv. 284096; Sez. 5, Sentenza n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500), nel caso in esame il riferimento alla "biografia incriminabile di non poco conto avendo riportato condanne definitive per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, cessione di sostanze stupefacenti, invasione di edifici, altra contravvenzione della medesima indole di quella in esame; a suo carico risultano pure precedenti di polizia per furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi adulterate e grimaldelli, e porto ingiustificato di armi" era idonea a reggere il diniego delle attenuanti invocate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di obbligo di desumere l'eventuale diniego delle attenuanti generiche anche da altra parte della motivazione della sentenza impugnata in cui si evidenziano circostanze incompatibili con la loro concessione (Sez. 4, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafi, Rv. 284096; Sez. 5, Sentenza n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500), nel caso in esame il riferimento alla "biografia incriminabile di non poco conto avendo riportato condanne definitive per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, cessione di sostanze stupefacenti, invasione di edifici, altra contravvenzione della medesima indole di quella in esame; a suo carico risultano pure precedenti di polizia per furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi adulterate e grimaldelli, e porto ingiustificato di armi" era idonea a reggere il diniego delle attenuanti invocate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile
Sentenza Cassazione n. 28859/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris