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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 19709/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8714/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]', elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: -intimati- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1944/2017 depositata il 12/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La società Tiro a volo Mel (brevitersocietà), associazione sportiva dilettantistica, chiese al Tribunale di Venezia (con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ.) di accertare l’avvenuto trasferimento in suo favore di un’area demaniale sita entro l’arginatura esterna del fiume Piave, in comune di Mel (Belluno), sulla base di un provvedimento comunale in data 31 agosto 2007, così da ottenere un titolo idoneo alla trascrizione.

A fondamento del ricorso affermò che l’area era stata trasferita al patrimonio del comune in forza dell’art. 1 della l. 177 del 1992, e che il comune, in base all’art. 2 della medesima legge, era stato a sua volta autorizzato ad alienare, a domanda, ai privati possessori, i terreni ottenuti in uso o in godimento una volta eseguite le opere di urbanizzazione, con determinazione del relativo prezzo di cessione.

Invero il comune di Mel, all’esito di un primo contenziososvoltosi dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche (Tsap) conc lusosi con una declinatoria di giurisdizione in favore del giudice ordinario, aveva accolto, con l’ordinanza del 31 agosto 2007, l’istanza della società e le aveva trasferito la proprietà dell’area un tempo demaniale, al prezzo di 3.468,00 EUR; l’ordinanza era stata impugnata dinanzi al Tar dall’Agenzia del demanio, ma il giudizio si era estinto, donde gli effetti dell’atto di trasferimento si erano consolidati.

Il tribunale ha respinto la domanda e la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello della stessa città con sentenza in data 12-9-2017, avverso la quale è ora proposto ricorso per cassazione in due motivi.

L’Agenzia del demanio ha replicato con controricorso.

Il comune di Mel è rimasto intimato.La ricorrente ha depositato una memoria.

Ragioni della decisione

I. - Col primo motivo di ricorso la società ha lamentato la violazione dell’art. 1 della l. n. 177 del 1992 nella parte in cui dispone l’automatico trasferimento di talune aree (non più) demaniali al patrimonio disponibile dei comuni.

Assume che la corte d’appello abbia violato apertamente il dato normativo da considerare inequivoco, secondo il quale tali aree “sono trasferite” ai comuni, avendo adombrato che “l’infelice formulazione della norma” sarebbe semplicemente dovuta a “insipienza e impreparazione tecnico giuridica del moderno legislatore”.

A dire della ricorrente tale argomentazione a niente poteva valere a fronte del testo letterale della norma, e la violazione sarebbe altresì palese anche alla luce della (sopravvenuta rispetto a detta legge) riforma del titolo V della Costituzione, che ne impone una lettura conforme all’articolazione della Repubblica in una pluralità di enti posti su un piano di tendenziale parità.

II. -Col secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, tale essendo quello delle conseguenze dell’impugnazione del provvedimento comunale avanti al giudice amministrativo da parte dell’Agenzia del demanio.

Tale provvedimento aveva accolto l’istanza della società di alienazione della proprietà del terreno e di determinazione del prezzo di vendita in 3.468,00EUR, e la successiva scelta della medesima Agenzia del demanio di non coltivare il giudizio intrapreso per l’annullamento , conducendolo all’estinzione, si sarebbe dovuta considerare decisiva in senso opposto a quanto ritenuto dalla corte veneta.

Questo perché la scelta dell’Agenzia del demanio di desistere dalla contestazione nella sede a ciò deputata (vale a dire dinanzi alTar) dei presunti vizi del provvedimento comunale di determinazione del prezzo di trasferimento e di trasferimento dell’area alla società aveva comportato la preclusione a dedurre alcunché di diverso nel giudizio civile.

III. - Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente per connessione, è infondato.

L’art. 1 dellal. n. 177 del 1992 prevede che " le aree demaniali ricadenti nel territorio della provincia di Belluno, nonché dei comuni di Sorico in provincia di Como, di Seriate in provincia di Bergamo e di [OSCURATO:PERSONA], Polesella e Papozze in provincia di Rovigo, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, a seguito di regolare concessione o anche in assenza di titolo alcuno, e quelle ancorché non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile di ciascun comune".

La stessa disposizione precisa che, a tal fine, "l'intendente di finanza, territorialmente competente, è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente".

IV. -E’ stato già da questa Corte evidenziato che la citata ultima disposizione va intesa nel senso che malgrado l'uso dell'espressione "sono trasferite" il trasferimento delle aree demaniali in questione non avviene ipso iure, ma richiede una cessione a trattativa privata, previa determinazione del relativo prezzo.

E in questo senso va letta anche la previsione del successivo art. 2, secondo cui la cessione dai comuni ai privati, che ne facciano richiesta, deve avvenire a un prezzo comprensivo della spesa di acquisto e di quella di urbanizzazione (v.

Cass. Sez. 1 n. 11836-07).

V. - A l principio - secondo il quale la norma , nel disporre che le aree demaniali sulle quali siano state eseguite, prima del 31 dicembre 1983, opere di urbanizzazione, e quelle che , sebbene inedificate, comunque siano in possesso di privati, "sono trasferite al patrimonio disponibile di ciascun comune", non dà luogo a un trasferimento ipso iure ma richiede una cessione a trattativa privata, previa determinazione del relativo prezzo ( c om e di seguito è precisato dalla stessa disposizione, secondo cui, a tal fine, "l'intendente di finanza, territorialmente competente, è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente", e come si evince dall'art. 2 della stessa legge, che prevede che la successiva cessione dai comuni ai privati, che ne facciano richiesta, debba avvenire ad un prezzo comprensivo della spesa di acquisto e di quella di urbanizzazione)– si è uniformata la corte territo riale .

E sotto il dianzi detto profilo niente ha innovato la disposizione introdotta dall'art. 27, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui il prezzo di cessione ai comuni devepoi avere riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie, senza tenere conto, cioè,del valore di quanto edificato.

VI. – Ne segue che doveva escludersi, così come la corte del merito ha giustamente escluso, il fatto del previo trasferimento di diritto alcomune delle aree demaniali in questione , e quindi doveva escludersi anche il fatto che la mera presentazione di una domanda di acquisto da parte della società fosse sufficiente a innescare il meccanismo di formazione del contratto di vendita secondo lo schema proposta- accettazione.

Tale è la ragione per cui è irrilevante la questione relativa all’estinzione del giudizio amministrativo di impugnazione dell’ordinanza del comune di Mel, che aveva disposto il trasferimento del terreno alla società stessa.

Una volta escluso, infatti, l'automatico trasferimento delle aree demaniali ai comuni, viene a cadere il presupposto del successivo trasferimento delle aree ai privati possessori, indipendentemente dalla sorte dell’ordinanza dispositiva; la quale non può determinare alcun effetto traslativo in presenza di un bene a sua volta non transitato in proprietà comunale.

VII. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.000,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8714/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]', elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: -intimati- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1944/2017 depositata il 12/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La società Tiro a volo Mel (brevitersocietà), associazione sportiva dilettantistica, chiese al Tribunale di Venezia (con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ.) di accertare l’avvenuto trasferimento in suo favore di un’area demaniale sita entro l’arginatura esterna del fiume Piave, in comune di Mel (Belluno), sulla base di un provvedimento comunale in data 31 agosto 2007, così da ottenere un titolo idoneo alla trascrizione. A fondamento del ricorso affermò che l’area era stata trasferita al patrimonio del comune in forza dell’art. 1 della l. 177 del 1992, e che il comune, in base all’art. 2 della medesima legge, era stato a sua volta autorizzato ad alienare, a domanda, ai privati possessori, i terreni ottenuti in uso o in godimento una volta eseguite le opere di urbanizzazione, con determinazione del relativo prezzo di cessione. Invero il comune di Mel, all’esito di un primo contenziososvoltosi dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche (Tsap) conc lusosi con una declinatoria di giurisdizione in favore del giudice ordinario, aveva accolto, con l’ordinanza del 31 agosto 2007, l’istanza della società e le aveva trasferito la proprietà dell’area un tempo demaniale, al prezzo di 3.468,00 EUR; l’ordinanza era stata impugnata dinanzi al Tar dall’Agenzia del demanio, ma il giudizio si era estinto, donde gli effetti dell’atto di trasferimento si erano consolidati. Il tribunale ha respinto la domanda e la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello della stessa città con sentenza in data 12-9-2017, avverso la quale è ora proposto ricorso per cassazione in due motivi. L’Agenzia del demanio ha replicato con controricorso. Il comune di Mel è rimasto intimato.La ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I. - Col primo motivo di ricorso la società ha lamentato la violazione dell’art. 1 della l. n. 177 del 1992 nella parte in cui dispone l’automatico trasferimento di talune aree (non più) demaniali al patrimonio disponibile dei comuni. Assume che la corte d’appello abbia violato apertamente il dato normativo da considerare inequivoco, secondo il quale tali aree “sono trasferite” ai comuni, avendo adombrato che “l’infelice formulazione della norma” sarebbe semplicemente dovuta a “insipienza e impreparazione tecnico giuridica del moderno legislatore”. A dire della ricorrente tale argomentazione a niente poteva valere a fronte del testo letterale della norma, e la violazione sarebbe altresì palese anche alla luce della (sopravvenuta rispetto a detta legge) riforma del titolo V della Costituzione, che ne impone una lettura conforme all’articolazione della Repubblica in una pluralità di enti posti su un piano di tendenziale parità. II. -Col secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, tale essendo quello delle conseguenze dell’impugnazione del provvedimento comunale avanti al giudice amministrativo da parte dell’Agenzia del demanio. Tale provvedimento aveva accolto l’istanza della società di alienazione della proprietà del terreno e di determinazione del prezzo di vendita in 3.468,00EUR, e la successiva scelta della medesima Agenzia del demanio di non coltivare il giudizio intrapreso per l’annullamento , conducendolo all’estinzione, si sarebbe dovuta considerare decisiva in senso opposto a quanto ritenuto dalla corte veneta. Questo perché la scelta dell’Agenzia del demanio di desistere dalla contestazione nella sede a ciò deputata (vale a dire dinanzi alTar) dei presunti vizi del provvedimento comunale di determinazione del prezzo di trasferimento e di trasferimento dell’area alla società aveva comportato la preclusione a dedurre alcunché di diverso nel giudizio civile. III. - Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente per connessione, è infondato. L’art. 1 dellal. n. 177 del 1992 prevede che " le aree demaniali ricadenti nel territorio della provincia di Belluno, nonché dei comuni di Sorico in provincia di Como, di Seriate in provincia di Bergamo e di [OSCURATO:PERSONA], Polesella e Papozze in provincia di Rovigo, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, a seguito di regolare concessione o anche in assenza di titolo alcuno, e quelle ancorché non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile di ciascun comune". La stessa disposizione precisa che, a tal fine, "l'intendente di finanza, territorialmente competente, è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente". IV. -E’ stato già da questa Corte evidenziato che la citata ultima disposizione va intesa nel senso che malgrado l'uso dell'espressione "sono trasferite" il trasferimento delle aree demaniali in questione non avviene ipso iure, ma richiede una cessione a trattativa privata, previa determinazione del relativo prezzo. E in questo senso va letta anche la previsione del successivo art. 2, secondo cui la cessione dai comuni ai privati, che ne facciano richiesta, deve avvenire a un prezzo comprensivo della spesa di acquisto e di quella di urbanizzazione (v. Cass. Sez. 1 n. 11836-07). V. - A l principio - secondo il quale la norma , nel disporre che le aree demaniali sulle quali siano state eseguite, prima del 31 dicembre 1983, opere di urbanizzazione, e quelle che , sebbene inedificate, comunque siano in possesso di privati, "sono trasferite al patrimonio disponibile di ciascun comune", non dà luogo a un trasferimento ipso iure ma richiede una cessione a trattativa privata, previa determinazione del relativo prezzo ( c om e di seguito è precisato dalla stessa disposizione, secondo cui, a tal fine, "l'intendente di finanza, territorialmente competente, è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente", e come si evince dall'art. 2 della stessa legge, che prevede che la successiva cessione dai comuni ai privati, che ne facciano richiesta, debba avvenire ad un prezzo comprensivo della spesa di acquisto e di quella di urbanizzazione)– si è uniformata la corte territo riale . E sotto il dianzi detto profilo niente ha innovato la disposizione introdotta dall'art. 27, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui il prezzo di cessione ai comuni devepoi avere riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie, senza tenere conto, cioè,del valore di quanto edificato. VI. – Ne segue che doveva escludersi, così come la corte del merito ha giustamente escluso, il fatto del previo trasferimento di diritto alcomune delle aree demaniali in questione , e quindi doveva escludersi anche il fatto che la mera presentazione di una domanda di acquisto da parte della società fosse sufficiente a innescare il meccanismo di formazione del contratto di vendita secondo lo schema proposta- accettazione. Tale è la ragione per cui è irrilevante la questione relativa all’estinzione del giudizio amministrativo di impugnazione dell’ordinanza del comune di Mel, che aveva disposto il trasferimento del terreno alla società stessa. Una volta escluso, infatti, l'automatico trasferimento delle aree demaniali ai comuni, viene a cadere il presupposto del successivo trasferimento delle aree ai privati possessori, indipendentemente dalla sorte dell’ordinanza dispositiva; la quale non può determinare alcun effetto traslativo in presenza di un bene a sua volta non transitato in proprietà comunale. VII. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.000,00 EUR oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif
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